Successioni, riforma dell’azione di restituzione: chiarito dai notai il regime transitorio

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con la risposta al quesito n. 11-2026/C del 20 gennaio 2026, ha chiarito come opera il regime transitorio della riforma dell’azione di restituzione introdotta dalla l. 2 dicembre 2025, n. 182 (qui avevamo approfondito, nel dettaglio, la riforma), con particolare attenzione al destino dell’atto di opposizione alla donazione ex art. 563 c.c., istituto non più contemplato dopo la novella legislativa.

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La domanda posta al Notariato: è ancora ricevibile l’opposizione senza successione?

Il quesito affronta un’ipotesi concreta: dopo il 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della riforma, ci si chiede se, in assenza di apertura della successione del donante, sia ancora possibile ricevere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, previsto nella disciplina previgente dell’art. 563 c.c.

La risposta è netta: occorre verificare se ricorrono i presupposti transitori stabiliti dal legislatore.

Il principio di base: la riforma si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025

Il Consiglio Nazionale del Notariato richiama innanzitutto la regola generale della disciplina transitoria di cui all’art. 44 della legge: le nuove disposizioni (artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., come modificati dalla l. 182/2025) si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 18 dicembre 2025.

La disposizione fa applicazione principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, in base al quale la legge dispone per l’avvenire, salvo diversa previsione.

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Successioni aperte prima del 18 dicembre 2025: quando resta in vita la disciplina previgente

Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, la risposta spiega che il legislatore ha costruito un sistema “condizionato”, in cui la prosecuzione delle regole previgenti non è automatica.

Il mantenimento del vecchio regime, incluso il possibile esercizio dell’azione di restituzione verso gli aventi causa dal donatario, è ammesso solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni, in via alternativa:

  1. domanda di riduzione già notificata e trascritta prima del 18 dicembre 2025;

  2. domanda di riduzione notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;

  3. atto stragiudiziale di opposizione alla donazione notificato e trascritto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il CNN sottolinea anche la ratio di questo “meccanismo di ultrattività” del vecchio sistema, cioè offrire ai legittimari, in presenza di successioni già aperte, un margine temporale per attivarsi formalmente, evitando che l’entrata in vigore del nuovo impianto precluda ogni possibilità di recupero in natura.

Il termine del 18 giugno 2026 e la logica degli adempimenti

Un elemento centrale della risposta riguarda la natura degli adempimenti richiesti, che non sono considerati un dettaglio procedurale.

Secondo il Notariato, il legislatore ha richiesto che i legittimari abbiano posto in essere atti “non equivoci” finalizzati al recupero del bene donato, in particolare tramite:

  • domanda di riduzione notificata e trascritta, oppure

  • atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, notificato e trascritto, comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 18 giugno 2026.

Viene inoltre ribadito che l’opposizione produce i suoi effetti non con la sola stipula dell’atto, ma solo dopo la notifica e trascrizione, così come avveniva nel previgente art. 563 c.c.

Effetto retroattivo “condizionato”: quando la nuova disciplina si estende anche alle successioni già aperte

La risposta chiarisce anche l’altro versante della transizione, quello più “rigoroso” per i legittimari inattivi.

Se entro sei mesi dal 18 dicembre 2025 non vengono effettuate notifica e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione, la legge consente che la nuova disciplina si applichi anche alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore. Il Notariato parla espressamente di applicazione eccezionale a rapporti sorti prima, collegata alla mancata attivazione tempestiva.

Il chiarimento decisivo: dopo il 18 dicembre 2025 non si può fare opposizione se la successione non è aperta

Il punto più immediatamente spendibile, anche in chiave operativa, è quello conclusivo.

Il CNN afferma che, nel caso prospettato dal quesito, poiché la successione non si è ancora aperta, dopo il 18 dicembre 2025 non è possibile ricevere un atto di opposizione alla donazione. La ragione è semplice e “testuale”: il nuovo art. 563 c.c. non contempla più tale istituto, e dunque non vi è base normativa per continuare a farlo vivere in assenza dei presupposti transitori.

Nota pratica: la rinuncia all’opposizione può avere ancora spazio, ma solo in situazioni delimitate

Pur non essendo oggetto diretto del quesito, la risposta affronta anche una questione collaterale: la ricevibilità dell’atto di rinuncia all’opposizione.

Il Notariato ritiene ricevibile:

  • la rinuncia successiva, se l’opposizione era già stata stipulata, notificata e trascritta prima del 18 dicembre 2025;

  • oppure la rinuncia preventiva, se il legittimario è ancora nei termini utili per stipulare, notificare e trascrivere l’opposizione entro la finestra di sei mesi, quindi prima del 18 giugno 2026.

La logica è che, se l’ordinamento consente l’esercizio del potere di opposizione per mantenere il vecchio regime, allora non impedisce di rinunciarvi, anche per favorire l’anticipazione della nuova disciplina.

Conclusioni

La risposta al quesito n. 11-2026/C fissa alcuni punti di riferimento chiari:

  1. la riforma opera per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025;

  2. per le successioni già aperte, il vecchio regime resta applicabile solo se, entro il 18 giugno 2026, venga notificata e trascritta la domanda di riduzione o, in alternativa, l’opposizione stragiudiziale alla donazione;
  3. dopo il 18 dicembre 2025, se la successione non è aperta, l’opposizione alla donazione non è più uno strumento praticabile, perché il nuovo art. 563 c.c. non la prevede.

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