
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 9436/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si sofferma sull’efficacia degli atti di accettazione tacita dell’eredità. Ai sensi dell’art. 456 c.c., con il decesso del de cuius si apre la successione presso l’ultimo domicilio che il defunto aveva al momento della morte. Quale che sia la natura della successione aperta, testamentaria ovvero legittima, la sua apertura dà luogo alla c.d. delazione dell’eredità, nel senso, cioè, che quest’ultima è offerta agli eredi. Gli eredi possono acquistare la proprietà dei beni caduti in successione soltanto accettando l’eredità, che sia essa espressa ovvero tacita.
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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
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Riccardo Mazzon, 2025, Maggioli Editore
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L’accettazione espressa e con beneficio di inventario dell’eredità
L’accettazione dell’eredità può avvenire in forma espressa.
Ai sensi dell’art. 475 c.c., essa è considerata espressa quando l’erede dichiara di accettare l’eredità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In conformità al principio di libertà nella gestione della propria sfera giuridica, l’accettazione non può essere sottoposta a termini o condizioni, né può avere carattere parziale, dovendo riguardare l’eredità nella sua interezza.
Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
L’accettazione dell’eredità può essere effettuata con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 484 c.c., mediante dichiarazione resa al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, oppure con dichiarazione ricevuta da un notaio.
L’effetto principale di tale forma di accettazione è la separazione tra il patrimonio dell’erede e quello del defunto (art. 490 c.c.). In questo modo, l’erede non risponde con i propri beni dei debiti ereditari, qualora il patrimonio del de cuius risulti insufficiente a soddisfarli.
Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 489 c.c., l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce condizione indispensabile per l’accettazione dell’eredità da parte di minori, interdetti, inabilitati e soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno.
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Termini e modalità dell’accettazione
L’accettazione con beneficio d’inventario può essere compiuta sia dal chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, sia da colui che non ne abbia il possesso, secondo le regole dettate dagli artt. 485 e 487 c.c.
Chi è nel possesso dei beni ereditari deve redigere l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quello in cui ne è venuto a conoscenza. In mancanza, sarà considerato erede puro e semplice, con conseguente confusione dei patrimoni ai sensi dell’art. 490 c.c.
Se l’inventario è stato regolarmente redatto, l’erede deve dichiarare l’accettazione con beneficio entro i successivi quaranta giorni; decorso tale termine senza dichiarazione, egli diventa erede puro e semplice ex lege.
Laddove, invece, l’erede non sia nel possesso dei beni, può accettare con beneficio d’inventario entro il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, decorrente dall’apertura della successione. In tal caso, una volta resa la dichiarazione di accettazione, dovrà procedere entro tre mesi alla formazione dell’inventario; in difetto, perderà il beneficio e sarà considerato erede puro e semplice.
Infine, se l’inventario è già stato compiuto ma manca la dichiarazione di accettazione, l’erede dovrà rendere tale dichiarazione entro quaranta giorni dalla chiusura dell’inventario, pena la decadenza dal diritto di accettare l’eredità.
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L’accettazione tacita dell’eredità
L’accettazione dell’eredità può avvenire anche in forma tacita, quando l’erede compie un atto di disposizione sui beni ereditari che presuppone necessariamente la volontà di disporne uti domino e che non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede.
L’art. 476 c.c. dispone, infatti, che:
“L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.”
In via generale, l’accettazione tacita può essere desunta da comportamenti concludenti, quando l’erede pone in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare, manifestando, invece, la chiara intenzione di accettare l’eredità.
Atti rilevanti e orientamenti giurisprudenziali
Non costituisce accettazione tacita la denuncia di successione, che ha natura esclusivamente fiscale. Diversamente, la voltura catastale assume rilievo anche sotto il profilo civilistico e vale come accettazione tacita, poiché implica la volontà di subentrare nei diritti del defunto (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 1438 del 22 gennaio 2020).
Tra gli atti che la giurisprudenza riconosce idonei a integrare accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c. rientrano, ad esempio, il possesso del bene ereditario, il pagamento degli oneri condominiali (Trib. Milano, Sez. IV, sent. n. 8022 del 13 ottobre 2023) o ancora la produzione di un certificato di stato di famiglia da cui risulti che il chiamato abiti nell’immobile oggetto della successione (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15301 del 17 luglio 2020).
In tale contesto interpretativo, la pronuncia in esame contribuisce a precisare la natura e i limiti degli atti idonei a configurare accettazione tacita, soffermandosi in particolare sulla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente a oggetto un bene ereditario.
La questione posta riguarda, dunque, la qualificazione giuridica di tale contratto: se esso possa costituire, di per sé, manifestazione tacita della volontà di accettare l’eredità da parte dei chiamati che agiscono come promittenti venditori, pur in assenza di un’accettazione espressa.
La stipulazione del contratto preliminare di compravendita da parte degli eredi equivale ad accettazione tacita dell’eredità
La Corte di Cassazione ha chiarito che la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare da parte degli eredi integra una forma di accettazione tacita dell’eredità.
La denuncia di successione, infatti, non produce alcun effetto civile e non può essere equiparata a un atto di accettazione tacita, trattandosi di un adempimento fiscale privo di valore dispositivo.
La semplice delazione dell’eredità, anche in ambito di successione legittima, non è sufficiente per l’acquisto della qualità di erede. È necessario, invece, che la chiamata sia seguita da un’accettazione espressa, da un’accettazione con beneficio d’inventario, oppure dal compimento di un atto che presupponga la volontà di accettare, come previsto dall’art. 476 c.c.
In questo senso, la Corte ha ribadito che:
“…nessuna rilevanza può essere attribuita alla denuncia di successione o al pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, hanno scopo meramente conservativo e rientrano, dunque, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’art. 460 c.c., senza comportare accettazione tacita dell’eredità…”
(Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9436 del 10 aprile 2025).
I presupposti dell’accettazione tacita
Richiamando l’art. 476 c.c., la Suprema Corte ha evidenziato che l’accettazione tacita dell’eredità si fonda su due condizioni essenziali:
-
il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare;
-
il fatto che tale atto non possa essere compiuto se non nella qualità di erede.
Alla luce di questi principi, la Corte ha precisato che la stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente a oggetto un bene ereditario da parte dei chiamati alla successione costituisce, di per sé, accettazione tacita dell’eredità.
“…può allora dirsi che la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente a oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all’eredità, come accaduto nella specie, costituisca in sé accettazione tacita dell’eredità…”
(Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9436/2025).
Di conseguenza, è infondata la censura secondo cui i promittenti venditori non avrebbero acquistato la proprietà del bene promesso in vendita, poiché la stipulazione del preliminare comporta già l’effetto di accettazione tacita dell’eredità.
Effetti sulla trascrizione e principio di continuità
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata trascrizione dell’accettazione tacita ex art. 2648 c.c.
La norma prevede che, quando il chiamato abbia compiuto un atto idoneo a costituire accettazione tacita, la trascrizione dell’acquisto può avvenire sulla base di tale atto, purché risultante da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ne deriva che il promissario acquirente che ottenga una sentenza ex art. 2932 c.c., sostitutiva del contratto definitivo non stipulato dagli eredi del promittente venditore, può procedere alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte in capo agli eredi, poiché tale sentenza presuppone che essi abbiano accettato l’eredità mediante la stipulazione del preliminare.
Il contratto preliminare, dunque, costituisce l’atto da cui emerge l’accettazione tacita, e la relativa sentenza consente di rispettare anche il principio di continuità delle trascrizioni previsto dall’art. 2650 c.c. Tale principio assicura la certezza dei trasferimenti immobiliari, consentendo di ricostruire la catena delle trascrizioni e garantendo stabilità nel traffico giuridico.
Pertanto, nel caso di beni immobili caduti in successione, l’accettazione tacita derivante dalla vendita dell’immobile ereditato consente di trascrivere l’atto contro gli eredi del defunto e a favore del nuovo acquirente. In alternativa, è possibile trascrivere la sentenza ex art. 2932 c.c. dalla quale risulti la stipulazione del preliminare, quale atto implicante l’accettazione tacita dell’eredità.
Conclusioni
A conclusione della presente dissertazione, possono formularsi le seguenti riflessioni.
- In tema di accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 474, c.c., in disparte la voltura catastale dell’immobile ereditato, si conferma che la denuncia di successione non equivale ad accettazione tacita.
- La stipulazione di un contratto preliminare avente a oggetto l’immobile ereditato costituisce una forma di accettazione tacita dell’eredità.
- Qualora i promittenti venditori, eredi aventi causa del de cuius, non arrivino alla stipulazione del contratto definitivo, il promissario acquirente, ottenuta la sentenza che, ex art. 2932, c.c., tiene luogo del contratto definitivo non concluso, può, ai sensi dell’art. 2648, c.c., trascrivere quest’ultima quale atto da cui risulta l’accettazione tacita dell’eredità.
- La detta trascrizione consentirebbe, quindi, di considerare come trascritto il trasferimento dell’immobile contro gli eredi, aventi causa del deceduto, e a favore del nuovo proprietario.











