La Corte d’Appello di Milano, con decreto pubblicato l’8 novembre 2024, ha respinto il reclamo presentato da una società qualificata come start-up innovativa, confermando il precedente rigetto del Tribunale di Milano in merito alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata. Il caso evidenzia le difficoltà interpretative riguardo ai requisiti temporali e sostanziali richiesti per accedere a tale procedura.
Per approfondire i dettagli normativi, consulta il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il quadro normativo e la questione temporale
La start-up reclamante, costituita nel maggio 2018, aveva richiesto l’apertura della procedura di liquidazione controllata il 6 maggio 2024, ritenendo di rispettare i limiti temporali previsti dall’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012. La norma stabilisce, infatti, che la qualifica di start-up innovativa possa essere mantenuta per un massimo di 60 mesi dalla costituzione, un termine prorogabile di ulteriori 12 mesi in forza delle disposizioni emergenziali del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Il Tribunale di Milano, tuttavia, aveva rigettato il ricorso, affermando che al momento della decisione il termine massimo era ormai decorso. In sede di reclamo, la società ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il rispetto dei requisiti temporali andasse valutato al momento del deposito del ricorso e non alla data della pronuncia.
La Corte d’Appello ha accolto questa linea interpretativa, chiarendo che il termine di 60 mesi si considera rispettato se il ricorso è presentato entro il periodo previsto, indipendentemente dai tempi processuali. Tuttavia, la pronuncia non si è limitata alla questione temporale, ma ha approfondito anche gli altri requisiti previsti per l’accesso alla procedura di liquidazione controllata.
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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il volume, aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, c.d. terzo correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, riporta:
• Parte I: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, corredato a piè di ciascun articolo dalle relative note di modifica;
• Parte II: Legge fallimentare;
• Parte III: Disciplina codicistica;
• Parte IV: Norme sull’Amministrazione straordinaria e crisi da sovraindebitamento;
• Parte V: Disciplina complementare (Antimafia, Banca e mercati finanziari, Camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie, Cessione dei crediti di impresa, Cooperative, Emergenza sanitaria da Covid-19, Procedura di insolvenza, Riscossione, Società di assicurazione, Società fiduciarie e di revisione, Società partecipate, Spese di giustizia, Turismo e servizi turistici, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire, Usura).
Il codice fornisce uno strumento di agile consultazione delle novità per avvocati, curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali, magistrati, studenti universitari e concorrenti ai pubblici concorsi.
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Luigi Tramontano
Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
La verifica dei requisiti sostanziali
Oltre al rispetto del termine temporale, la disciplina delle start-up innovative impone la dimostrazione di specifici requisiti. Questi includono investimenti in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del valore della produzione, l’impiego di personale qualificato (ad esempio, dottori di ricerca o laureati con esperienze rilevanti), e lo sviluppo di prodotti o servizi tecnologicamente innovativi.
Secondo quanto emerso nel decreto della Corte, la società reclamante non ha prodotto la documentazione necessaria per attestare il possesso effettivo di tali requisiti. In particolare, non è stata fornita prova di spese in ricerca e sviluppo sufficienti, né della presenza di brevetti o altre privative industriali a supporto dell’attività innovativa dichiarata. Inoltre, mancava qualsiasi evidenza relativa al mantenimento delle caratteristiche richieste dalla normativa, come l’impiego di personale altamente qualificato, requisito che rappresenta uno degli indicatori chiave per accedere ai benefici riservati alle start-up innovative.
La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale: la qualifica di start-up innovativa non può essere garantita dalla sola iscrizione al Registro delle Imprese, ma deve essere accompagnata da un’effettiva attività imprenditoriale conforme ai criteri previsti dalla legge. Tale principio mira a evitare che le imprese possano avvalersi in modo strumentale di una normativa speciale senza soddisfarne i presupposti sostanziali.
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Un equilibrio tra agevolazioni e rigore normativo
Il quadro normativo sulle start-up innovative si pone l’obiettivo di favorire la crescita di imprese ad alto contenuto tecnologico, bilanciando però le agevolazioni offerte con un rigore nella verifica del possesso effettivo dei requisiti. La pronuncia della Corte d’Appello di Milano conferma la necessità di coniugare la promozione dell’innovazione con l’esigenza di evitare abusi della normativa.