Start-up innovative: normativa e metodi di finanziamento

in Giuricivile.it, 2023, 4 (ISSN 2532-201X)

Il presente lavoro, scevro da ambizioni di completezza sistematica, si propone di fornire brevi e schematiche informazioni riguardanti le sembianze fondamentali delle start up innovative, del bisogno a cui la loro istituzione ha sopperito nonché il loro posizionamento all’interno del mercato.

Proprio in virtù di tale necessaria interazione concorrenziale nel mercato di riferimento, verranno esposte le ragioni che hanno spinto il legislatore a porre delle deroghe agevolative alla normativa civilistica in ambiti decisivi dell’agire di tali soggetti, la relativa portata ed il rispettivo funzionamento.

Da ultimo, si esporranno i principali mezzi, di carattere innovativo per il nostro ordinamento, attraverso cui si permette il finanziamento (anche) delle start up innovative in maniera alternativa rispetto al tradizionale canale bancario.

Una travagliata genesi normativa

L’input sovranazionale

I fattori causali che hanno, da ultimo, condotto alla creazione dell’istituto delle start up innovative possono essere qualificati attraverso due matrici coeve e convergenti.

La prima delle predette cause efficienti è da rinvenirsi nella crisi finanziaria degli anni 2007 – 2008, la quale ha messo a dura prova, in primis, il tessuto produttivo europeo nella sua componente più socialmente rilevante, ovvero la micro, piccola e media impresa[1].

Tale drastico ridimensionamento del sistema imprenditoriale indicato, il quale ha, complessivamente coinvolto circa il 30% dei soggetti imprenditoriali nel solo biennio 2007 – 2008, ha spinto le istituzioni nazionali e sovranazionali ad ideare strumenti in grado non solo di “mettere in sicurezza” lo status quo, ma anche di poter innalzare le aspettative di crescita.

Ciò posto, già in epoca appena antecedente alla richiamata crisi finanziaria, si è rinvenuta una particolare attenzione delle istituzioni europee verso le realtà imprenditoriali di micro, piccole e medie dimensioni, le quali venivano identificate quale soggetto funzionale a veicolare una crescita denotata dai caratteri dell’innovazione, della sostenibilità e della coesione territoriale.

È proprio in tale frangente e secondo tali direttrici che si sono innestati diversi e successivi provvedimenti europei di soft law, fra cui: la Raccomandazione n. 2003/361/CE, la quale ha normativamente previsto una definizione di “piccola impresa” e “media impresa”, di fatto qualificandole come soggetto meritevole di tutela; la Comunicazione n. 2005/551 della Commissione Europea, che ha identificato la valorizzazione del ruolo dell’imprenditore nella società quale uno dei cardini propedeutici all’attuazione del “programma comunitario di Lisbona”; la Comunicazione n. 2010/2020 della Commissione, la c.d. “Comunicazione Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, la quale ha espressamente sancito, fra gli altri, l’impegno dell’UE nel miglioramento del contesto generale dell’innovazione d’impresa nonché ha richiesto agli Stati membri di riformare i rispettivi sistemi di ricerca e sviluppo in ottica di eterointegrazione funzionale fra imprese, università, centri di ricerca e distretti produttivi; la Comunicazione 2020/103 della Commissione Europea, che, in maniera esplicita, ha determinato la necessità, da parte degli Stati membri, di tutelare ed agevolare le PMI in tre ambiti fondamentali, quali la loro transizione digitale e ambientale, la riduzione del carico normativo e burocratico, la semplificazione di accesso al credito.

Pertanto, è evidente come la piccola e media impresa sia stata al centro di dinamiche storico economiche che, in maniera convergente, la hanno qualificata come soggetto sia da tutelare in ottica conservativa del tessuto sociale sia in prospettiva propulsiva verso i macro obbiettivi continentali.

La genesi normativa italiana

L’istituto della start up innovativa, introdotto per la prima volta nel 2012 ad opera del D.L. n. 179/2012, ha conosciuto una gestazione ed una maturazione quasi decennale che ne ha determinato le attuali fattezze.

Il predetto provvedimento legislativo, il c.d. “Decreto Crescita 2.0”, agli articoli da 25 a 32 contiene un insieme di norme, di tipo eterogeneo, volte, nell’intentio legis, a “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile” e “contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale”.

In particolare, il predetto insieme normativo, identifica le start up innovative, ne sancisce le modalità di costituzione, ne delinea i caratteri e le regole agevolative[2].

In prima approssimazione, in questa sede, al fine di coglierne l’evoluzione normativa posteriore, appare necessario indicare i requisiti originariamente richiesti ad un’impresa per essere qualificata come start up innovativa: costituzione sotto forma di società di capitali o cooperative, non quotate, di diritto italiano o società europee residenti in Italia; detenzione diretta dei soci della maggioranza delle azioni / quote di capitale sociale nonchè dei voti in assemblea ordinaria; costituzione da non più di quattro anni; sede principale in Italia; presenza di almeno uno dei seguenti elementi, i c.d. indici di innovatività: importo minimo delle spese in ricerca e sviluppo, pari o superiore al 20%; impiego di forza lavoro qualificata; utilizzazione di creazioni intellettuali a contenuto tecnologico”.

Tali requisiti devono essere mantenuti e dichiarati come tali annualmente per quattro anni.

Tale quadro generale ha subito diverse modificazioni, indicandone in appresso le principali.

Il D.L. n. 76/2013 (c.d. “Decreto Lavoro”) ha espunto il criterio costitutivo secondo cui, per i primi 24 mesi, la maggioranza delle azioni/ quote e del diritto di voto in assemblea dovesse appartenere a persone fisiche nonché ha rimodulato parzialmente gli indici di innovatività: l’impiego di personale qualificato viene allargato ricomprendendo anche la possibilità di annoverare, per 2/3 del totale, lavoratori in possesso di laurea magistrale; fra i titoli di proprietà intellettuale viene ricompreso anche quello su “programmi per elaboratore”.

Il D.L. n. 83/2014 ha riconosciuto la qualifica di start up innovative anche ad imprese turistiche adottanti metodi e strumenti digitali e tecnologici.

Il D.L. n. 3/2015 (c.d. “Investment Compact”) ha ritenuto ammissibile la residenza di una start up innovativa in altro Stato UE; ha esteso lo status agevolativo da 4 a 5 anni; ha permesso la firma digitale dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; ha introdotto la circolazione dematerializzata delle quote sociali di s.r.l. nel caso di offerta al pubblico mediante portali on line; ha introdotto ed analogicamente disciplinato le PMI innovative.

Il D.L. n. 50/2017 ha ampliato da 4 a 5 anni le deroghe alla disciplina del lavoro subordinato[3] nonché l’esenzione dalla sottoponibilità a procedure concorsuali.

Il D.L. 76/2020 ha disposto l’autonoma impugnabilità del provvedimento del conservatore di cancellazione della start up innovativa dalla relativa sezione speciale per perdita dei requisiti essenziali.

Appare quindi evidente come solo da ultimo l’istituto in esame abbia conosciuto una relativa stabilità.

Nonostante tale costante assestamento normativo, in Italia sono state registrate ben 14.621 start up innovative, con un incremento nel secondo semestre del 2022 dell’1,8%[4].

Nozione e caratteri dell’istituto. Cenni.

I caratteri distintivi (e tassativi) delle start up innovative

Come brevemente introdotto in precedenza[5], il D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. ha tratteggiato le sembianze delle start up innovative, delineandone in maniera tassativa le caratteristiche, di seguito schematicamente indicate.

  • a) Forma giuridica.

Le start up innovative possono assumere la forma di società di capitali, ovverosia società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni, nonché di società cooperative[6].

Sono, di conseguenza, escluse le società di persone, le imprese individuali e le associazioni e le fondazioni esercenti attività imprenditoriali.

  • b) Residenza.

Le start up innovative devono avere residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986, coincidente tale definizione con il ricorrere di almeno uno dei seguenti criteri: sede legale o sede amministrativa in Italia o oggetto principale d’impresa svolto in Italia.

Tuttavia, la normativa speciale che qui ci occupa, ammette anche la possibilità che la start up innovativa abbia sede in uno degli altri Stati UE o in uno stato non membro facente parte dello dell’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè vi sia una sede produttiva o una “filiale” in Italia, essendo ricomprese in tali locuzioni tanto le sedi secondarie quanto le succursali[7].

  • c) Mancata operatività di quote/azioni su mercati regolamentati.

Al fine di poter essere qualificata come start up innovativa, una società non può possedere quote / azioni rappresentanti il proprio capitale sociale quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione[8].

Tale scelta legislative rinviene la sua ratio nel riservare il regime complessivamente agevolativo di cui alle start up innovative solamente a soggetti che, effettivamente, si trovino all’inizio della propria attività, tanto in via strutturale che finanziaria.

La quotazione in mercati regolamentati, di contro, caratterizza società già consolidate ed aperte a dinamiche di investimento estranee ad una nuova realtà imprenditoriale.

  • d) Periodo dalla costituzione.

La start up innovativa, per essere qualificata tale e per godere della tutela offerta dall’ordinamento, non deve essere costituita da più di 60 mesi[9].

In merito, il MISE[10] ha avuto modo di sottolineare come per determinare il dies a quo di decorrenza di tale periodo si debba tener conto del giorno di effettiva costituzione della società, rectius di stipula dell’atto costitutivo.

Circa tale regime normativo, è necessario evidenziare come il legislatore, con il D.L. n. 34/2020 abbia concesso una proroga di dodici mesi al predetto periodo, per le sole imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dedicato alle start up innovative alla data del 19 maggio 2020, e ciò al fine di tutelare simili realtà imprenditoriali, già ex se particolarmente delicate, dalla crisi economica dettata dalla pandemia da COVID-19.

  • e) Valore massimo della produzione.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. d) del D.L. n. 179/2012, a partire dal secondo anno di attività e per l’intero periodo di sessanta mesi di cui al precedente sub. d), il valore della produzione della start up innovativa non può superare i 5 milioni di euro, pena la perdita del proprio status.

  • f) Distribuzione dei dividendi.

Ulteriore condizione a cui sono tenute le start up innovative è quella di non aver distribuito utili e di non distribuirli[11].

Orbene, tale semplice criterio ha destato perplessità di ordine interpretativo: è possibile distribuire dividendi prima dell’istanza di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese? È possibile distribuire, dopo la scadenza del termine di durata dello status di start up innovativa quei dividendi derivanti dall’attività svolta durante il medesimo periodo?

A dare una delucidazione, a ben vedere non definitiva della questione, è stato il MISE[12], il quale ha valorizzato l’orientamento del c.d. “doppio divieto”, ovvero di aver distribuito utili sia antecedentemente che in pendenza del periodo di qualificazione come start up innovativa.

Di contra, nulla è stato eccepito circa la distribuzione di utili maturati durante il periodo di ricorrenza dello status, purchè in data posteriore alla sua cessazione.

Parimenti, né il dato normativo né eventuali interpretazioni dottrinarie riconoscono alcun impedimento al fenomeno della distribuzione indiretta né a quello della liquidazione del socio receduto o escluso dalla start up innovativa.

  • g) Oggetto sociale.

L’oggetto sociale di una start up innovativa deve incentrarsi, prevalentemente, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Tale definizione ha condotto ad un’aspra ed ancora non sopita disputa interpretativa circa: 1) il significato di “innovazione”; 2) il rapporto alternativo o concorrente dell’innovazione e dell’alto valore tecnologico; 3) la necessità di esercitare congiuntamente o anche disgiuntamente le attività di sviluppo, produzione e commercializzazione.

Quanto al primo punto, dapprima è necessario evidenziare come i concetti di innovazione ed alto contenuto tecnologico non possano considerarsi una mera endiadi, ma declinazioni puntuali di concetti diversi univocamente ricollegati all’attività di impresa come normativamente richiesta.

Ed infatti, secondo l’orientamento che appare più condivisibile[13], l’innovatività, da valutarsi secondo un approccio ex ante, lungi dal riguardale solamente prodotti e servizi già sconosciuti al mercato, e potendo riguardare anche nuovi metodi di produzione/utilizzo nonché di distribuzione, deve essere connotata da un approccio tecnologico nella sua concreta attuazione.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, nonostante, come accennato, si possano cogliere distinti aspetti riconducibili all’innovazione ed all’alto contenuto tecnologico, il MISE ha reciso qualunque spunto critico affermando che i due criteri formano un “binomio indissolubile”[14] da valutarsi congiuntamente al fine di qualificare o meno una start up innovativa.

La terza delle citate questioni, invece, appare ancora lontana da una stabile definizione.

Ed invero, mentre la dottrina sembra escludere che una start up innovativa possa esercitare solo una delle richiamate attività, il MISE ha avuto modo di precisare che non possa considerarsi quale start up innovativa la società che si occupi della sola sperimentazione, tradendo così la definizione codicistica di imprenditore.

Da tale ultimo spunto, quindi, sembra potersi ipotizzare l’esercizio non complessivo e congiunto delle tre attività purchè la specifica società non si ponga al di fuori del concetto stesso di impresa, rectius di imprenditore ex art. 2082 c.c.:”E’ imprenditore  chi  esercita  professionalmente  una   attivita’ economica organizzata al fine della produzione  o  dello  scambio  di beni o di servizi”.

  • h) Assenza di pregresse operazioni straordinarie.

La normativa speciale richiede, inoltre, che la start up innovativa, per essere tale, non debba conseguire a fusione, scissione o cessione di azienda o ramo d’azienda[15].

In materia, il MISE[16] ha sostenuto che, a dispetto del prevalente orientamento dottrinario, sia qualificabile come start up innovativa la società che prenda in affitto un’azienda o un ramo d’azienda già esistente, con ciò, da una parte confutando il principio della “non continuazione” quale portante in tema di start up innovative, dall’altro cementando la propria decisione su solide basi normative.

  • i) Gli altri requisiti: gli indici di innovatività.

Ulteriori requisiti che devono alternativamente ricorrere in caso di creazione di una strart up innovativa e che, in principio devono essere autocertificati in via prognostica, sono i seguenti.

  • Importo di spese in ricerca e sviluppo pari o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione:
  • Impiego di collaboratori qualificati. La start up innovativa deve avere, alternativamente, quali dipendenti o collaboratori a vario titolo: 1/3 della forza lavoro in possesso di un dottorato di ricerca o che sta lo svolgendo in un’università italiana o europea; 1/3 della forza lavoro in possesso di una laurea ed esperienza almeno triennale di ricerca in istituti privati o pubblici; 1/2 della forza lavoro in possesso di una laurea magistrale.
  • Diritti di privativa industriale. La società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale concernente: un’invenzione; una biotecnologia; una tipografia di prodotto a semiconduttori; una nuova varietà vegetale; un programma di elaboratore originario.

L’iscrizione nel registro delle imprese.

L’art. 25, comma 8 del D.L. n. 179/2012 ha disposto la creazione di una sezione speciale del registro delle imprese rivolta alle strat up innovative, in aggiunta all’iscrizione nella consueta sezione ordinaria.

Tralasciando i dettagli inerenti alla documentazione e alla procedura telematica, tematica rilevante nella presente sede è quella inerente dei controlli previsti in sede di iscrizione sulle caratteristiche delle start up innovative.

Preliminarmente, è d’uopo osservare come risalente e concorde sia l’orientamento secondo cui al conservatore sia sottratta ogni verifica di rango sostanziale.

Tale posizione sembra inoltre rafforzarsi laddove il D.L. n. 91/2014 prevede che le richieste di iscrizione di atti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata debbano essere immediatamente evase senza alcun controllo, il quale è di spettanza del notaio rogante.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, appare incongruo e difficilmente attuabile riservare al Notaio il controllo sui requisiti necessari all’iscrizione delle start up innovative nella relativa sezione speciale.

In tale solco si inserisce la Circolare MISE n. 3696/C, la quale, al contrario, attribuisce al conservatore un potere di controllo molto incisivo, che trova il solo limite nell’impossibilità di sindacare il merito delle attività di cui all’oggetto sociale.

Quanto al controllo dei requisiti esposti nel precedente paragrafo 2.1, il MISE, nella richiamata circolare fornisce al conservatore il metodo e le fonti di riscontro attraverso cui deve compiere tali indagini: altre iscrizioni nel registro imprese; CONSOB per l’eventuale quotazione di azioni o quote; bilanci depositati; verbali assembleari.

Corollario alla tematica dell’iscrizione nel registro delle imprese è quella dell’effetto giuridico dalla stessa prodotto.

Partendo dal dato normativo che ricollega l’iscrizione nelle già richiamata sezione speciale del registro delle imprese al fine di poter beneficiare della disciplina delle agevolazioni di cui al D.L. n. 179/2012, appare plausibile desumere che l’effetto principale della medesima iscrizione sia di tipo condizionante e qualificatoria[17].

Tuttavia, l’iscrizione non assume alcun carattere certificativo o probatorio delle caratteristiche alla stessa propedeutiche.

Infatti, sussiste giurisprudenza di merito[18] che ha assoggettato la start up innovativa a fallimento (procedura concorsuale a cui normativamente sarebbe sottratta) a seguito di una verifica di merito in sede prefallimentare della sussistenza e mantenimento dei requisiti qualificatori della stessa start up.

Pertanto, l’iscrizione non è un adempimento avente effetto di tipo legale nel senso proprio del termine, essendo solamente un requisito per l’accesso alle agevolazioni speciali di legge.

Le eterogenee deroghe normative. Un unicum.

L’ordinamento ha predisposto un complesso novero di deroghe alla normativa ordinaria onde agevolare la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.

Tali deroghe possono essere distinte in due macro gruppi, il primo riguardante disposizioni in tema di diritto societario, il secondo in tema di diritto del lavoro.

Diritto societario

In tema di deroghe alle ordinarie norme di diritto societario dettate dal D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. è d’uopo osservare, in via preliminare, come alcune delle predette deroghe sia riservato alle sole start up costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.

Tale evidente inclinazione di favore verso il menzionato tipo sociale rivela quella che, secondo il legislatore, appare essere il modello prediletto per garantire la nascita e lo sviluppo di una start up innovativa, la s.r.l., modello che permette di coniugare le caratteristiche di una società di capitali, in termini di autonomia patrimoniale perfetta, e le esigenze di semplificazione funzionale della vita sociale.

Al fine di comprendere la portata delle eccezioni normative previste, si indicano, di seguito, schematicamente, le principali deroghe previste.

  • a) Forma dell’atto costitutivo.

Prima deroga rilevante riguarda la forma dell’atto costitutivo della start up innovativa S.r.l.

Infatti, al riguardo, è possibile procedere alla redazione dell’atto costitutivo, e del relativo statuto, non solo mediante atto pubblico, ma anche attraverso di un documento di tipo informatico sottoscritto con firma digitale.

Tale previsione ha trovato la sua concreta applicazione a seguito dell’approvazione del Decreto MISE del 17 febbraio 2016 che ha proceduto ad approvare il c.d. “modello standard” di atto costitutivo e statuto nonché le caratteristiche tecniche del documento informatico e della firma digitale da utilizzarsi.

Diversamente, in tema di modifiche all’atto costitutivo, nonostante sia prevista la possibilità di derogare all’obbligo di redazione del relativo verbale assembleare mediante atto notarile mediante il predetto documento informatico secondo il “modello standard”, tale facoltà è concessa solo qualora anche l’atto costitutivo sia stipulato con tale modalità.

  • b) Riduzione del capitale sociale per perdite.

Con riguardo alla disciplina inerente alle operazioni conseguenti al maturare di perdite in sede di bilancio, la normativa speciale sancisce che: in deroga agli artt. 2446, comma 2 e 2482 bis, comma 4 c.c., in caso di perdite maggiori ad un terzo del capitale sociale che ne determinino una riduzione non inferiore al minimo legale, è disposto lo spostamento al secondo esercizio successivo per colmare tale perdita fino ad una soglia inferiore ad un terzo; in deroga agli artt. 2447 e 2482 ter c.c., nel caso in cui le perdite ammontino a più di un terzo del capitale sociale e ciò comporti una diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale, è data facoltà all’assemblea sociale di posticipare alla chiusura dell’esercizio successivo la delibera di riduzione del capitale sociale l’aumento dello stesso almeno fino al minimo legale, non operando fino a tale successivo momento la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.

  • c) Categorizzazione delle quote sociali.

L’art. 26, comma 2 del D.L. n. 179/2012 ha previsto un’espressa deroga all’art. 2468 c.c., in materia di creazione di categorie diverse di quote rappresentative del capitale sociale di s.r.l.

In primo luogo, è stata prevista la possibilità acchè le quote di partecipazione in PMI in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari, anche attraverso portali di raccolta on line.

Inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 2479, comma 5 c.c., è previsto che le start up innovative in forma di S.r.l., possano creare diverse categorie di quote che: non attribuiscono diritto di voto; lo attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta; limitano il diritto di voto a particolari argomenti o lo subordinano a determinate condizioni.

  • d) Operazioni su proprie partecipazioni.

Ulteriore eccezione normativa recata dalla disciplina specifica delle start up innovative è quella all’art. 2474 del codice civile, il quale sancisce che:”In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”.

In tale ambito viene prevista una deroga di tipo ristretto, e ciò in quanto il predetto dettato normativo non viene generalmente “smantellato” ma derogato in via particolare solo nel caso in cui le operazioni coinvolgano partecipazioni che saranno assegnate a propri dipendenti, collaboratori, prestatori d’opera o componenti dell’organo amministrativo.

Tale deroga risulta funzionale alla possibilità per la start up innovativa di godere dei corrispettivi benefici fiscali in tema di remunerazione dei predetti soggetti (c.d. work for equity).

Diritto del lavoro

Come indicato nell’incipit del presente capitolo, il secondo macro gruppo di disposizioni di favore previste per le start up innovative, derogatorie rispetto alla relativa disciplina ordinaria, riguarda il diritto del lavoro.

Ed infatti, dalla formulazione originaria del D.L. n. 179/2012 fino alla versione attualmente vigente, il legislatore ha inteso agevolare lo sviluppo e la crescita delle start up innovative influendo su uno dei fattori più decisivi, in termini di costi e di impegno complessivo dell’azienda, i rapporti di lavoro.

  • a) Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione.

All’interno di tale novero, la deroga più incisiva è quella che riguarda la disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e quelli di somministrazione.

In materia, l’attuale normativa è dettata dal c.d. Jobs Act, il D.Lgs. n. 81/2015, il quale, in una meritevole ottica di riassetto legislativo, ha creato un corpus unico circa le tipologie contrattuali vigenti e la loro conseguente ed accessoria disciplina.

Tale provvedimento, per quanto in questa sede di interesse, ha abrogato le norme in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione contenute nel D.L. n. 179/2012, il quale già recava vistose deroghe di favore rispetto alla normativa ordinaria previgente al Jobs Act, per ridisegnare completamente il regime derogatorio in tema di start up innovative.

Brevemente, è necessario menzionare come l’art. 28 del D.L. 179/2012 si poneva come eccezione a quanto stabilito dal D.L.gs. n. 368/2001 e dal D.Lgs n. n. 276/2003, rispettivamente in materia di contratti di lavoro a temine e di contratti di somministrazione.

In tale regime, il favor verso le start up innovative si concretizzava: nella presunzione legale di sussistenza delle c.d. “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo”[19] (c.d. principio di causalità) che permettevano la stipula acausale di contratti a termine di durata fra i 6 ed i 36 mesi; nell’esenzione dal limite quantitativo di contratti a termine stipulabili da una singola impresa[20].

Ciò posto, la sopravvenuta disciplina di riforma del D.L.gs. n. 81/2015, così come modificata dal c.d. Decreto Dignità (D.Lgs. n. 87/2018), ha previsto, nel regime ordinario, una serie di limitazioni e condizioni legali all’utilizzo delle forme contrattuali in commento, vale a dire: acausalità dei contratti a termine di durata inferiore od uguale ai dodici mesi; restrizione delle cause giustificative per contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi alle sole ragioni temporanee ed oggettive di tipo straordinario nonché legate ad incrementi temporanei; limitazione temporale massima quantificata in 24 mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fra azienda e lavoratore; numero massimo di proroghe stabilito in quattro nell’alveo comunque dei predetti 24 mesi complessivi; termine dilatorio fra scadenza di un contratto a termine e riassunzione del medesimo lavoratore[21]; limite quantitativo al numero dei contratti a tempo determinato stipulabili dalla medesima impresa stabilito nel 20% di tutti i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti a tempo indeterminato.

Orbene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.L.gs. n. 81/2015, tutti i menzionati limiti non si applicano alle start up innovative, le quali possono godere di una significativa facoltà di flessibilizzazione dei rapporti lavorativi.

Diversamente, un significativo restringimento delle deroghe giuslavoristiche per effetto della normativa vigente si osservano in materia di contratti di somministrazione, laddove, ad oggi, anche per le start up innovative, vige la disciplina ordinaria.

Tale scelta del legislatore, ad ogni modo, appare coerente con la necessità di far crescere e sviluppare le start up innovative in maniera sicuramente agevolata e tutelata dall’ordinamento, ma in maniera autonoma, costante ed autosufficiente.

L’istituto della somministrazione, infatti, per sua natura giuridica, si basa su una struttura trilatera che coinvolge, oltre al datore di lavoro ed il lavoratore, anche un’agenzia di somministrazione, soggetto legalmente qualificato “fornitore” della risorsa lavorativa.

Senza entrare nel merito della compatibilità formale e sostanziale di tale fenomeno con quello delle start up innovative, è di tutta evidenza come di difficile conciliabilità sia l’auspicata crescita e solidificazione di un’impresa avente ad oggetto l’innovazione tecnologica e che abbia come uno dei requisiti richiesti quello di impiego di elevate soglie di personale qualificato[22], con la possibilità di reperire tali risorse in regime esterno da un terzo soggetto estraneo allo sviluppo continuativo della start up innovativa.

Da ultimo sul punto, è necessario evidenziare come i menzionati provvedimenti di riforma non abbiano intaccato il regime sanzionatorio di cui all’art. 28, comma 9 del D.L. n. 179/2012, il quale prevede che, usufruire delle predette deroghe normative in assenza sostanziale dei requisiti costitutivi della start up innovativa determina la trasformazione iuris et de iure dei contratti lavorativi in rapporti a tempo indeterminato full time.

Anche in tale frangente[23], appare aprirsi la strada all’accertamento giudiziale circa i requisiti della start up innovativa, in ottica applicativa delle deroghe giuslavoristiche nell’interesse del lavoratore, a discapito del dato formale emergente dall’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, la quale vede, di fatto e coerentemente alle considerazioni infra svolte[24], restringersi la propria efficacia in ottica condizionante e presuntiva circa l’utilizzazione dei benefici di legge legati allo status delle start up innovative.

  • b) Remunerazione di dipendenti e collaboratori. Aspetti innovativi.

Aspetto peculiare della disciplina delle start up innovative in materia giuslavoristica riguarda le possibili modalità di retribuzione di lavoratori subordinati o di soggetti, anche professionali, esercenti prestazioni in regime di lavoro autonomo.

Primo dato da chiarire in tale frangente è quello chiarito dall’art. 28 del D.L. n. 179/2012, il quale, nonostante le previsioni che verranno di seguito esplicate, sancisce che la remunerazione dei lavoratori subordinati alle dipendenze di una start up innovativa non possa prescindere una componente fissa che, in nessun caos, può essere inferiore a quanto di spettanza secondo il rispettivo inquadramento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

Una qualsiasi previsione o interpretazione alternativa colliderebbe in maniera insanabile con il cogente dettato di cui all’art. 36 della Costituzione.

Fermo tale assunto di partenza, si osserva come il legislatore abbia predisposto la possibilità di per una start up innovativa di aggiungere una parte “variabile” alla remunerazione dei propri lavoratori dipendenti, a scopo integrativo, costituita da “trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, p ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni”[25].

In tale ultimo alveo, significativa appare, in particolare, la previsione secondo cui il datore di lavoro, in funzione remunerativa, possa attribuire/cedere quote od azioni della medesima impresa.

Tale facoltà trova un importante riscontro e cd una correlata incentivazione secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 2 del D.L. n. 179/2012, il quale prevede la non imputabilità ai fini fiscali e contributivi dei valori corrispondenti alle predette attribuzioni partecipative.

In proposito, è bene sottolineare come tale esenzione non si applichi in alcun caso di attribuzione di tipo monetario e che sia condizionata alla mancata “rivendita” delle stesse alla start up innovativa emittente, meccanismo quest’ultimo che determinerebbe una monetarizzazione indiretta del beneficio partecipativo, frustrando la relativa ratio legis.

Quanto, invece, al tipo di attribuzioni partecipative attribuibili ai propri dipendenti da parte di una start up innovativa, le stesse possono consistere in azioni o quote rappresentative del capitale sociale di tipo ordinario “tradizionale” (quindi attributive anche di un pieno diritto di voto in Assemblea dei soci) o anche di genere atipico.

In merito, come già visto nel presente capitolo, paragrafo 3.1, lett. c), è data facoltà alle start up innovative di creare categorie “atipiche” di quote od azioni, ovvero attributive solo di alcuni diritti, come il c.d. diritto di voto limitato ad alcune questioni, ma anche come diritti di opzione.

Tale complessiva disciplina, tuttavia, potrà trovare applicazione: solo laddove sia espressamente regolamentata all’interno dello statuto sociale, ponendo tale condizione un evidente stato di incompatibilità con quelle forme sociali che prevedono uno statuto “standard”, come le società a responsabilità limitata semplificata; solo nel caso in cui sia espressamente previsto il divieto di distribuzione degli utili[26].

Discorso parzialmente diverso è quello riguardante le agevolazioni in materia di remunerazione di soggetti esercenti opere o servizi in favore della start up innovativa, principalmente in forma di prestazione d’opera o prestazione d’opera intellettuale.

Tali soggetti, pertanto, potranno usufruire di un’esenzione fiscale, ma non contributiva, nel caso in cui siano remunerati non in via monetaria ma tramite l’attribuzione di azioni, quote, altri strumenti finanziari partecipativi.

In tal caso, si parla di work for equity.

L’istituto, tuttavia, presente tre differenze rispetto alle agevolazioni in materia di remunerazione integrativa dei lavoratori subordinati: mancata esenzione dagli oneri contributivi; mancata esenzione dal pagamento dell’I.V.A., se dovuta, impossibilità di assegnare diritti di opzione su futuri acquisti quote od azioni; assenza di limiti alla circolazione dei diritti partecipativi assegnati, anche “di ritorno” nei confronti della medesima start up innovativa.

In tale ultimo caso, però, non vi sarà alcuna esenzione di tipo fiscale allo specifico negozio circolatorio di trasferimento.

Anche in tal caso, l’operatività dell’istituto sarà garantita solamente se provvista di specifica disciplina nello statuto sociale.

Alla luce di quanto esposto, emerge quale più marcata differenza in materia quella delle limitazioni alla circolazione delle partecipazioni assegnate, sussistenti in capo ai lavoratori subordinati, assenti nel caso delle opere e servizi resi da “collaboratori”.

Ferma la possibile e condivisibile incongruenza normativa, la quale potrebbe prestarsi a fenomeni strumentali dettati dalla possibilità di usufruire della predetta esenzione fiscale, la relativa ratio potrebbe, invece genuinamente risiedere, da un lato nella limitazione di operazioni che potrebbero assumere un carattere di stabilità e sistematicità coinvolgendo propri dipendenti, mentre dall’altro di incentivare apporti professionali esterni altamente qualificati che, tuttavia, assumono carattere e frequenza più episodici, per loro natura.

Modi di finanziamento delle start up innovative. Cenni.

In via di premessa, al fine di meglio comprendere la necessità sottesa alla predisposizione di appositi strumenti di finanziamento, è opportuno brevemente esporre quanto segue.

Tradizionalmente, il canale di finanziamento principale è quello bancario, e ciò attraverso l’ottenimento di prestiti, a vario titolo e secondo schemi diversi, i quali importano l’accrescimento immediato di liquidità nel soggetto beneficiario a fronte del carico debitorio rappresentato dagli interessi riconosciuti all’istituto bancario (c.d. prezzo del prestito).

Tuttavia, essendo il contratto di mutuo sinallagmatico ed oneroso per sua fisionomia giuridica[27], la formazione della volontà negoziale dell’istituto di credito si costituirà ragionevolmente solo nel caso in cui si accerti che il soggetto beneficiario sia in grado di restituire quanto prestato, il capitale, nonché gli interessi come pattuiti.

Ciò posto, è di palmare evidenza come le start up innovative, per loro fisionomia originaria, difficilmente si presentino come soggetti creditoriamente affidabili, e ciò per assenza di garanzie proprie.

In particolare, si deve sottolineare come, la start up innovativa sia una realtà imprenditoriale di nuova formazione, ed, in quanto tale, provvista, il più delle volte, del solo capitale sociale quale garanzia per il proprio operato, costituita, per il favor [28]accordato dal legislatore, in forma di società a responsabilità limitata.

Oltre a tali caratteri, in via peculiare per le start up innovative, si deve evidenziare come le stesse, agli occhi di un soggetto terzo finanziatore, presenti ulteriori incognite, legate alla funzione delle stesse, ovvero portare a termine lo sviluppo di un prodotto/servizio ed immetterlo, con soddisfazione, nel mercato.

Il primo di tali aspetti configura il c.d. rischio tecnologico, ricorrente nelle fasi di pre-seed e di seed, allorquando certezza alcuna vi è sulla riuscita della sperimentazione, della progettazione e del compimento del prodotto/servizio oggetto dell’attività d’impresa.

Successivamente, nel caso di successo nella predetta prima fase, ricorre il secondo rischio, quello c.d. di mercato, consistente nella possibilità di non penetrazione e collocamento sul mercato di riferimento del prodotto/servizio ideato.

Tali incognite, nella prassi, rastremano verso il basso la finanziabilità bancaria delle start up innovative, se non attraverso garanzie personali prestate da persone fisiche, nelle persone, ordinariamente, dell’imprenditore e/o dei sui familiari.

Tale situazione di fatto, fisiologicamente regolata dal mercato, ha spinto il legislatore ad introdurre degli strumenti correttivi volti ad agevolare il finanziamento delle start up innovative.

I business angels

Il nostro ordinamento definisce i business angels in due diverse fonti, la prima, l’art. 1, comma 1, lettera m – undecies.1) del Testo Unico della Finanza che li definisce come “gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno € 40.000,00 nell’ultimo triennio”, la seconda, il Decreto MISE del 18 settembre 2020 che, invece, li riconosce come “gli investitori informali privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacità gestionali. Ai fini di cui al presente decreto, i business angels devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a 2 anni in imprese private”[29].

Tali definizioni normative, complessivamente, colgono i caratteri principali della figura del business angel, come scaturita dalla seconda metà del ventesimo secolo nel mercato statunitense, ovvero come quei soggetti, persone fisiche, spesso manager o dirigenti in pensione o imprenditori in network specifico funzionale, i quali, apportano capitale nuove realtà imprenditoriali con la funzione sussidiaria di fornire anche la propria esperienza (mentorship).

Tale modo di finanziamento, coinvolgendo primariamente persone fisiche, si caratterizza per la concessione di somme modeste[30], comunque funzionali all’avvio del progetto imprenditoriale.

Al fine di agevolare l’incontro sul mercato fra start up innovative e business angels, il già richiamato Decreto MISE del 18 settembre 2020 ha previsto la possibilità di fruire di sovvenzioni a fondo perduto volte alla realizzazione di piano di attività che “prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo” ricomprendenti una serie tassativa di servizi “erogati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione” previsti dalla medesima fonte, fra cui i business angels[31]

Il venture capital

Il venture capital può essere definito come una categoria peculiare del private equity[32], in cui il target di investimento è rappresentato da un’impresa in fase di costituzione (seed), in un settore ad alto potenziale di crescita, o da una società in fase di start-up[33].

Tradizionalmente, viene distinto dall’operato dei business angels per: momento di intervento, il quale si porrebbe in un momento successivo alla costituzione sociale ed alla fase di avviamento in senso stretto; soggettività, non persone fisiche ma soggetti giuridici investitori professionali; provenienza dei capitali, non di matrice privata dell’investitore diretto ma raccolti a loro volta fra un pubblico di investitori secondari; scopo, prettamente finanziario, scevro dall’apporto di esperienza imprenditoriale.

Per quanto qui strettamente d’interesse, si evidenzia come il legislatore nazionale, attraverso l’emanazione del D.L. n. 98/2011, abbia inteso promuovere la diffusione del venture capital quale forma di sostegno finanziario ai processi di nascita e crescita di nuove imprese, e ciò mediante l’introduzione dell’istituto dei c.d. “Fondi per il venture capital”.

Tali fondi si possono definire quali organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e come società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia o nello spazio economico europeo, iscritti nell’apposito elenco ministeriale, che investano almeno l’85% del valore dei propri attivi in PMI non quotate in mercati regolamentati, nelle loro fasi sperimentazione, costituzione, avvio e sviluppo del prodotto[34].

Al fine di poter beneficiare degli investimenti di tali fondi, le imprese target dovranno: non essere quotate; avere almeno una sede operativa in Italia; avere quote/azioni prevalentemente detenute da persone fisiche; essere soggette all’imposta sul reddito delle società; essere esercenti attività d’impresa da meno di sette anni; avere un fatturato, pre investimento, inferiore ai 50 milioni di euro.

Al fine di incentivare l’azione dei Fondi per il venture capital, l’ordinamento ha previsto un’importante agevolazione, ovvero l’esenzione da imposizione fiscale dei proventi dalla partecipazione a tali fondi, ai sensi del T.U. delle imposte sui redditi[35].

In conclusione sul punto, si indica come possano sottoscrivere partecipazione ai Fondi per il venture capital solo investitori professionali o altri soggetti, nei seguenti limiti: investimento minimo di € 100.000,00; dichiarazione di consapevolezza dei rischi dell’investimento; valutazione da parte del soggetto gestore del fondo circa la consapevolezza, pertinenza, conoscenza dell’investitore.

Il crowdfunding

Il crowdfung è il nome con il quale viene definita la ricerca di finanziamenti tramite internet, mediante la raccolta di piccole somme da investitori, anche non professionali, prescindendo dai canali tradizionali o maggiormente gravosi in termini di impegno programmatico e/o formalismo, come quelli in precedenza illustrati.

Pragmaticamente, i soggetti ammessi a far ricorso a tale strumento, organizzano delle apposite campagne in cui presentano la propria impresa ed il proprio progetto, il quale può assumere le forme più varie, mediante portali on line messi a disposizione da c.d. soggetti gestori, i quali, in cambio, richiedono una percentuale del capitale raccolto a titolo di commissione per il servizio reso.

La raccolta di capitale nell’ambito di una campagna di crowdfunding può essere principalmente di due tipi: “all or nothing”, in cui, in caso di mancato raggiungimento di una soglia minima di denaro, le somme raccolte vengono restituite; “take it all”, in cui non viene fissata una soglia minima da raccogliere ma tutte le somme raccolte vengono trattenute e destinate al progetto.

Inoltre, le campagne di crowdfunding vengono distinte in base alla contropartita che viene offerta all’investitore:

donation based crowdfunding, in cui non viene dato nulla all’investitore, e ciò in quanto tali campagne vengono organizzate con intenti di carattere benefico e sociale;

reward based crowdfunding, in cui all’investitore non viene restituito quanto apportato in termini monetari, ma viene offerto un bene o un servizio, spesso lo stesso a cui l’investitore ha contribuito alla creazione. Simile dinamica permette anche una sorte di attività di pre selling funzionale alla futura collocazione sul mercato;

royalty based crowdfunding, in cui la “ricompensa” dell’investitore è di natura monetaria e consiste in una condivisione dei profitti o dei ricavi associati all’investimento, ma senza alcun titolo di proprietà sul progetto nè di rimborso del capitale investito.

crowdinvesting: in cui il finanziamento viene effettuato a titolo di investimento in merito al quale è associata una prospettiva di remunerazione derivante dalla sottoscrizione di capitale di rischio (equity) o di un prestito (lending) o di altri titoli finanziari.

Poste tali brevi informazioni circa il meccanismo del crowdfunding, si indica come il D.L. n. 179/2012, fin dalla sua formulazione originaria, abbia inserito le start up innovative fra i soggetti ammessi a tale raccolta di capitale on line.

Odiernamente, la relativa disciplina è organicamente sancita dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 18592 del 26 giugno 2013.

Per ciò che riguarda in particolare il predetto crowdinvesting, gli strumenti finanziari ammessi nell’ambito dell’offerta sono: azioni e quote rappresentanti il capitale sociale della start up innovativa beneficiaria; obbligazioni e titoli di debito.

Tali strumenti finanziari complessivamente offerti nell’ambito di una campagna devono avere un valore non eccedente gli otto milioni di euro.

Quanto agli obblighi gravanti sul gestore di un portale on line di crowdfundig, gli stessi possono raggrupparsi nelle categorie della diligenza, della correttezza e della trasparenza, funzionali alla simmetria informativa ed alla parità di trattamento fra gli operatori.

In virtù di tali principi, il gestore deve fornire ai potenziali investitori informazioni: sul gestore medesimo e la sua attività; sull’attività di investimento in strumenti finanziari tramite portali e sulla loro rischiosità; sull’iter di offerta, adesione, remunerazione.

In particolare, il gestore deve redigere, per ogni campagna, una “scheda d’offerta”, corredata da un’apposita avvertenza ai sensi del già citato Regolamento Consob.

Da ultimo e brevemente, si indica come il gestore non sia tenuto ad un’opera di due diligence circa i soggetti emittenti gli strumenti finanziari, ma solamente ad una verifica formale sull’identificazione degli strumenti offerti fra quelli ammessi e sul non superamento della soglia massima consentita.

Conclusioni

Dalle brevi informazioni e considerazioni offerte, emergono i tratti salienti di un istituto, quale quello delle strat up innovative, che testimonia, forse per la prima volta nell’ordinamento italiano, una concreta e fattiva attenzione alle esigenze impulsive e propulsive delle energie imprenditoriali, innovative e tecnologiche che possono emergere al di fuori di realtà già consolidate e che possono dar luogo ad una nuova categoria di micro, piccole e medie imprese in grado di irrobustire il tessuto socio economico nazionale.

Gli strumenti di favore, normativi ed economici, messi a disposizione di tali soggetti imprenditoriali si dimostrano forieri di indiscutibili vantaggi competitivi ma, in ottica di progressivo soddisfacimento delle esigenze delle nuove realtà d’impresa in relazione alle condizioni contingenti, si impone il dovere di adeguare tali mezzi in maniera programmatica e costante alle condizioni che il futuro riserva in tale frangente.


Bibliografia

– Angelici C. e G.B. Ferri, Manuale di diritto commerciale, XVI edizione, UTET, 2019

– Bianchi R., Favretto C., Ragno M., Le start up innovative, disciplina, requisiti e agevolazioni, Maggioli Editore, 2021.

– Cian M., Le società start up innovative. Problemi definitori e tipologici, in Annali italiani del Diritto d’Autore, 2013.

– Ciocca N., Guaccero A., La raccolta del capitale di rischio delle P.M.I. attraverso i canali tradizionali, in Start up e P.M.I. innovative, a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Zanichelli, 2020.

– Fregonara E., La start up innovativa. Uno sguardo all’evoluzione del sistema societario e delle forme di finanziamento, Giuffrè, 2013.

– Aa.Vv. Politecnico di Milano, Unioncamere, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 4° Quaderno di Ricerca, “La Finanza Alternativa per le PMI in Italia”, novembre 2021.

– Santoro Passarelli G., Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, VIII edizione, UTET, 2020.

[1] Come evidenziato in “Note tematiche sull’Unione Europea”, Parlamento Europeo (https://www.europarl.europa.eu/): nell’Unione Europea le piccole e media imprese costituiscono il 99% del totale delle attività imprenditoriali, contribuendo a fornire i 2/3 dei posti di lavoro del settore privato.

[2] Fra tutte, si vedano le norme riguardanti le deroghe al diritto societario e giuslavoristico, la raccolta finanziaria mediante crowdfunding, agevolazioni fiscali.

[3] Cfr. successivo Cap. III, par. 3.2

[4] Dati MISE del 22 settembre 2022.

[5] Cfr. par. 1.2.

[6] Cfr. art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012.

[7] Cfr. Circolare MISE n. 3696/C.

[8] Cfr. nota n. 6.

[9] Cfr. Art. 25, comma 2, lett. b) del D.L. n. 179/2012.

[10] Cfr. Parere MISE prot n. 145186 del 12 agosto 2014.

[11] Cfr. Art. 25, comma 2, lett. e) del D.L. n. 179/2012.

[12] Cfr. parere MISE prot. n. 141349 del 20 maggio 2016.

[13] Cfr. A.F. Nicotra. L’oggetto sociale nelle start up innovative, in Banca, borsa, titoli di credito, 2020, 2, I.

[14] Cfr. nota n. 12.

[15] Cfr. Art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. n. 179/2012.

[16] Cfr. parere MISE prot. n. 155183 del 3 settembre 2015.

[17] Cfr in tal senso il parere MISE prot. n. 147530 del 22 agosto 2014.

[18] Cfr. Tribunale di Udine, Decreto del 22 maggio 2018.

[19] Cfr. Art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001.

[20] Tale previsione rafforzava quanto stabilito dal D.L.gs. n. 368/2001, il quale prevedeva che la contrattazione collettiva potesse derogare, in specifici ambiti, a tale tetto quantitativo.

[21] Cfr. art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui il c.d. “stop and go” deve consistere in un lasso di tempo di dieci o venti giorni a seconda della pregressa durata del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore inferiore o superiore a sei mesi.

[22] Cfr. precedente Cap II, par. 2.1, lett. i).

[23] Cfr. precedente nota n. 19.

[24] Cfr. precedente Cap n. 2, par. 2.2.

[25] Cfr. art. 28, comma 7 del D.L. n. 179/2012.

[26] Cfr. Cap. II, par. 2.1, lett. f).

[27] Cfr. art. 1815, comma 1 c.c.

[28] Cfr. precedente par. 3.1).

[29] Cfr. Decreto MISE del 18 settembre 2022, art. 1, comma 1, lett. a).

[30] Secondo il report “Impatto dei Business Angel italiani” 2021, del Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino, l’investimento medio per ogni business angel si aggira intorno agli € 29.852,00

[31] Cfr. Decreto MISE del 18 settembre 2020, art. 12.

[32] Attività finanziaria attraverso la quale un investitore professionale rileva quote del capitale di rischio di un’impresa tipicamente non quotata in Borsa mediante acquisizione di azioni esistenti dai suoi soci (buyout) attraverso la sottoscrizione di azioni di nuova emissionet.

[33] Cfr. Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 4° Quaderno di Ricerca, “La Finanza Alternativa per le PMI in Italia”, pag. n. 59.

[34] Cfr. art. 31, comma 2 del D.L. n. 98/2011.

[35] Cfr. art. 31, comma 4 del D.L. n. 98/2011.

Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma ove svolge la professione forense. Si laurea in giurisprudenza nel 2017 presso l'Università degli Studi di Roma TRE e consegue il diploma di specializzazione presso la "Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali" del medesimo ateneo nel 2019. Quanto all’attività forense, ha maturato una significativa esperienza nel campo del diritto civile e del diritto del lavoro. Per ciò che attiene il diritto d’impresa, ha partecipato a diverse iniziative concernenti lo studio e la creazione di Reti di Imprese, istituto in cui ha, inoltre, conseguito una specifica formazione. Inoltre, si occupa di progettazione nell’ambito delle misure di finanza agevolata pubblica, materia in cui ha conseguito un apposito Master Universitario.

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