Stablecoins e rischi: regolamentazione europea e italiana

Le criptovalute nascono come alternativa ai tradizionali mezzi di pagamento, in quanto moneta digitale indipendente da autorità governative e istituzioni finanziarie. Tuttavia, l’eccessiva volatilità che le caratterizza rende difficile il loro utilizzo come mezzo di pagamento e le rende più adatte a divenire strumenti di investimento. Per far fronte a questo problema, sono state create le c.d. stablecoins, valute virtuali che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a un asset specifico o ad una valuta fiat. Lo scopo di questo elaborato è quello di verificare quali sono i rischi associati alle stablecoins – in particolare il loro possibile impatto sul sistema monetario – e come il legislatore europeo e nazionale abbiano regolato (e regoleranno) il fenomeno.

Le criptovalute

Le criptovalute (o valute virtuali) sono beni digitali progettati per essere utilizzati come forme di scambio simili al denaro tradizionale[1], le cui transazioni vengono effettuate tramite Internet. Esse stanno acquisendo un ruolo di crescente importanza, soprattutto grazie alla graduale virtualizzazione dei servizi di pagamento[2]. Nel XX secolo, infatti, il denaro ha subito una trasformazione significativa, passando dall’essere la rappresentazione fisica di un bene prezioso ad un simbolo immateriale[3]. È possibile, pertanto, affermare che le criptovalute possono essere considerate come esempi di questa tendenza più ampia e recente, che riguarda la digitalizzazione del denaro e dell’intera economia[4].
Bitcoin è la prima e più conosciuta criptovaluta, fondata da Satoshi Nakamoto[5] nel 2008, e consistente, secondo il suo manifesto programmatico, in “una versione puramente peer-to-peer del contante elettronico, [che] consentirebbe di inviare pagamenti online direttamente da una parte all’altra senza passare attraverso un’istituzione finanziaria[6].
Nel manifesto programmatico del Bitcoin si enfatizza l’importanza di una forma di moneta digitale totalmente indipendente da autorità governative e istituzioni finanziarie, con un sistema basato sul modello delle reti paritarie, scalabile orizzontalmente. Questo modello si caratterizza per la sua natura intrinsecamente decentralizzata, dove i partecipanti sono posti su un piano di parità virtuale.
Nel dettaglio, il software che gestisce le transazioni di Bitcoin è completamente open-source, il che significa che chiunque può scaricarlo e modificarlo. Grazie a tale caratteristica, sono state create numerose altre criptovalute, spesso indicate con il nome di altcoins (alternative coins to Bitcoins). Oggi esistono migliaia di criptovalute, con una capitalizzazione di mercato di miliardi di dollari[7].
Le criptovalute fanno parte della più ampia categoria delle criptoattività, all’interno della quale rientrano anche i c.d. tokens, i quali sono “una rappresentazione digitale di valore al portatore, che fanno uso della crittografia e della DLT[8].

Il problema della volatilità

Ad oggi, il mercato delle criptoattività è tutt’altro che maturo e presenta alti livelli di volatilità dei prezzi, dovuti per lo più a movimenti speculativi: questo comporta rischi significativi per il loro utilizzo o investimento[9].
La Borsa Italiana afferma che la volatilità ha la funzione di “misura[re] l’incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria”, per cui “al crescere della volatilità cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione[10]. Ad esempio, il prezzo del Bitcoin dal suo lancio nel 2009 è stato relativamente stabile fino al 2013, con un aumento costante del suo valore fino al 2017, anno in cui si è verificato un radicale incremento di valore da 1.000 dollari a circa 19.000 dollari. Nel 2018, il prezzo del Bitcoin è sceso sotto i 4000 dollari. I prezzi sono aumentati nuovamente fino a poco meno di 13.000 dollari nel 2019 e hanno continuato a fluttuare nel 2020, con un forte calo a marzo, seguito ancora una volta da una ripresa[11].
L’eccessiva volatilità può risultare problematica per gli investitori: tale questione è emersa come un importante tema di ricerca, in virtù del fatto che le criptovalute stanno guadagnando terreno proprio come veicolo di investimento. In particolare, la comprensione della volatilità delle criptovalute è rilevante per la gestione del portafoglio e del rischio[12].
Il problema della volatilità ha fatto sì che queste difficilmente possano rientrare nella nozione di “moneta”. Se infatti astrattamente le criptovalute sono in grado di fungere da mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore, tuttavia – attualmente – la loro funzione principale[13] è quella di strumento di investimento[14]: i consumatori conservano la valuta virtuale come un bene e la vendono per ottenere un profitto se il valore aumenta, utilizzandola quindi a fini meramente speculativi.

Le stablecoin: soluzione o rischio?

Per ovviare al problema dell’alta volatilità delle criptovalute è stata elaborata una nuova forma di valuta virtuale definita stablecoin. Le stablecoins mirano a mantenere un valore stabile rispetto a un asset specifico, o ad una valuta fiat. Esse sono nate con l’obiettivo di far fronte all’elevata volatilità del prezzo del Bitcoin e delle altre criptovalute, che le rendono meno utili come strumento di pagamento e più come investimento. Le stablecoins intendono quindi creare un ponte tra le DLT (distributed ledger technology) e le valute fiat[15].
Inizialmente, le stablecoins hanno ricevuto poca attenzione da parte delle autorità di regolamentazione e si sono sviluppate senza che venisse sollevata alcuna questione[16]. L’interesse si è intensificato bruscamente dopo il giugno 2019, quando la Libra Association, formata da Facebook e da diverse altre aziende, ha annunciato un progetto per l’emissione di una stablecoin globale, Libra [17].
Affrontare la questione delle stablecoins si è rivelato estremamente impegnativo per molte autorità di regolamentazione: questo perché esse debbono affrontare il difficile compito di bilanciare la stabilità finanziaria con l’innovazione.
La BCE ha pubblicato un rapporto che analizza la tassonomia delle stablecoins e valuta il loro impatto macroeconomico sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria[18]. Il gruppo di lavoro del G7 ha analizzato l’impatto delle stablecoins globali, identificandone un lungo elenco di rischi[19]. I rischi evidenziati sono legati all’incertezza giuridica e alle questioni di governance, alle regole di investimento del meccanismo di stabilità, alla finanza illecita, all’efficienza e all’integrità dei sistemi di pagamento, alla sicurezza informatica e all’integrità del mercato. Si ritiene che le stablecoins pongano sfide alla privacy e alla protezione dei dati e alla protezione dei consumatori e degli investitori. I rischi maggiori sono, tuttavia, attribuiti alle loro dimensioni, che potrebbero influenzare la politica e la sovranità monetaria, la stabilità finanziaria, la concorrenza e il sistema monetario internazionale nel suo complesso[20].
Con riferimento soprattutto alla stabilità finanziaria, la BCE ha sostenuto che i sistemi monetari privati, limitati per definizione, come la moneta locale o la moneta virtuale, è improbabile che diventino una minaccia per il monopolio delle banche centrali. In particolare, non possono influire né sulla stabilità monetaria, soprattutto a causa della bassa capitalizzazione, né sulla stabilità del mercato finanziario[21]. Tuttavia, gli ideatori delle stablecoins aspirano a sostituire o quanto meno a concorrere con i mezzi di pagamento emessi dalle banche centrali: la Libra Association – ad esempio – aveva come obiettivo quello di creare un’infrastruttura di pagamento più efficiente rispetto ai sistemi tradizionali e in grado di elaborare le transazioni a basso costo: l’iniziativa intendeva, infatti, aumentare l’efficienza dei pagamenti transfrontalieri e sostenere l’inclusione finanziaria. Questo per contrastare l’inefficienza e i costi elevati (circa il 7% di commissioni) dei pagamenti transfrontalieri[22]. Essa, inoltre, aveva come target gli “unbanked”, ovvero tutti quei soggetti – pari a circa 1,7 miliardi di persone – che, per qualsiasi motivo, non avevano accesso al sistema bancario ufficiale. Per questo enorme numero di persone, Libra prometteva di essere l’alternativa al denaro contante[23].

Il Regolamento MiCA e le stablecoins

Il legislatore europeo si è reso conto della necessità di una regolamentazione uniforme a livello europeo in materia di criptoattività e ha elaborato il Regolamento MiCA (Market in Crypto-assets Regulation – Reg. (UE) 2023/1114), avente l’obiettivo di sostenere l’innovazione, garantendo tuttavia la certezza del diritto, nonché la tutela di investitori e consumatori e la stabilità finanziaria, in particolare nel contesto delle stablecoins, che potrebbero acquisire una diffusione ampia e un impatto potenzialmente sistemico[24].
La definizione di stablecoins offerta dal legislatore europeo afferma che esse “mirano a mantenere un valore stabile in relazione a una valuta ufficiale o in relazione a una o più attività, attraverso protocolli che prevedono l’aumento o la diminuzione dell’offerta di tali cripto-attività in risposta a variazioni della domanda[25].
Il Regolamento MiCA entrerà in vigore il 30 dicembre 2024. Tuttavia, le norme sui token collegati ad attività (Titolo III) e sui token di moneta elettronica (Titolo IV) entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2024. Essendo un regolamento, esso sarà direttamente applicabile anche in Italia.
L’articolo 3 del MiCAR identifica le criptoattività soggette al suo ambito di applicazione fornendo, in primo luogo, una definizione generale: esse sono “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferita e conservata elettronicamente, utilizzando un libro mastro distribuito o una tecnologia analoga”.
All’interno di tale definizione è stata poi operata una distinzione tra diversi tipi di tokens sulla base delle loro funzioni e caratteristiche: e-money tokens, asset-referenced tokens e utility tokens.
Le prime due categorie sono state considerate – anche[26] – da una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate come stablecoins[27]. L’Agenzia delle Entrate ha infatti affermato che l’approccio adottato nel Regolamento MiCA consiste nel dividere le stablecoins in due categorie: il token di moneta elettronica, infatti, è “un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale[28], mentre il token collegato ad attività è definito come “un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali[29].
Nel momento in cui il Regolamento entrerà in vigore, quindi, le stablecoins saranno oggetto di una disciplina specifica, che permetterà all’Unione Europea di salvaguardare la stabilità finanziaria del mercato, nonché tutelare gli investitori.
Tutti i soggetti che emetteranno e-money tokens e asset-referenced tokens dovranno infatti redigere il c.d. white paper, avente la finalità di garantire trasparenza nei confronti degli investitori: attraverso la redazione di un white paper, infatti, viene limitata la possibilità che sul mercato siano promosse raccolte di risorse finanziarie per iniziative chiaramente prive di merito o che non raggiungono la soglia organizzativa minima necessaria per presentare in modo completo e credibile, in un documento vincolante sottoposto a un’autorità pubblica, le caratteristiche essenziali dell’iniziativa per cui si sta cercando di raccogliere risparmi dal pubblico[30].
In aggiunta a ciò, gli emittenti di asset-referenced tokens devono ottenere un’autorizzazione specifica da parte dell’autorità competente nello Stato Membro[31] e sono tenuti a costituire e mantenere una riserva di asset per garantire il diritto di rimborso obbligatorio ai detentori dei token[32].
Per quanto riguarda gli e-money token, solo le banche e gli istituti di moneta elettronica possono emetterli[33].

Disposizioni di adeguamento in Italia al MiCAR in tema di stablecoins

Il MiCAR, all’ art. 93, prevede espressamente che “1. [g]li Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti all’ABE e all’ESMA. 2. Qualora gli Stati membri designino più di un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, essi stabiliscono i rispettivi compiti e designano una autorità competente come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’ABE e l’ESMA. Gli Stati membri possono designare un punto di contatto unico diverso per ciascuna di tali tipologie di cooperazione amministrativa. […]”.
Per adattarsi a tale previsione, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto una consultazione pubblica[34] – che è terminata il 22 marzo – avente ad oggetto lo “Schema di Decreto”[35] relativo all’adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento MiCA.
Le autorità competenti sono state indicate nel Titolo II dello Schema e sono la Consob e la Banca d’Italia.
Per quanto interessa ai fini della presente trattazione, le novità applicabili alle stablecoins (e-money tokens e asset-referenced tokens) sono contenute nel Capo II e III dello schema di decreto. Con riferimento agli asset-referenced tokens, la Banca d’Italia e la Consob autorizzano “l’emissione, l’offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione token collegati ad attività da parte degli emittenti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a)[36]” del Regolamento MiCA[37]. Le medesime autorità sono anche competenti ad approvare i white paper per gli asset-referenced tokens che sono emessi dalle banche e dalle SIM[38].
Per quanto concerne gli e-money tokens, è prevista l’applicazione degli artt. 114-bis ss. del Testo Unico Bancario. Gli emittenti di tali criptoattività possono essere soltanto gli istituti di moneta elettronica e le banche, i quali – ai sensi dell’art. 114-bis.1 – “possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica”.

Note

[1] Tredinnick, L. (2019). Cryptocurrencies and the blockchain. Business Information Review, 36(1), 39-44. https://doi.org/10.1177/0266382119836314, p. 39.

[2] Finocchiaro G., Falce V. (2019). Fintech: diritti, concorrenza, regole. Le operazioni di finanziamento tecnologico, Zanichelli Editore.

[3] Banca Centrale Europea [BCE], Cos’è la Moneta?, Banca Centrale Europea, 24 novembre 2015 (aggiornato il 20 giugno 2017). Su: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html

[4] Poncibò C. (2020). Il diritto comparato e la Blockchain, Napoli-Torino, Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Edizioni scientifiche italiane, p. 162.

[5] “Satoshi Nakamoto” è uno pseudonimo usato per nascondere l’identità del creatore, un individuo o più probabilmente un collettivo. L’identità di Satoshi Nakamoto rimane tuttora un mistero. Per un approfondimento sulla discussa figura di Satoshi Nakamoto: Humayun, M. and Belk, R.W. (2018), “Satoshi is Dead. Long Live Satoshi”: The Curious Case of Bitcoin’s Creator”, Cross, S.N.N., Ruvalcaba, C., Venkatesh, A. and Belk, R.W. (Ed.) Consumer Culture Theory (Research in Consumer Behavior, Vol. 19), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 19-35, https://doi.org/10.1108/S0885-211120180000019002

[6] S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 31 ottobre 2008, https://Bitcoin.org/Bitcoin.pdf

[7] Shawver J., (2021), Commodity or Currency: Cryptocurrency Valuation in Bankruptcy and the Trustee’s Recovery Powers, 62 B.C. L. Rev. 2013, https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol62/iss6/6, p. 2014.

[8] Caponera A. e Gola C., Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività, Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, n. 484/2019, p. 10

[9] Sontakke, K. A., & Ghaisas, A. (2017). Cryptocurrencies: A Developing Asset Class. International Journal of Business Insights & Transformation, 10(2), 10–17. https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1193002, p. 4

[10] Borsa Italiana, Glossario finanziario – Volatilità, https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/volatilita-.html

[11] Panos, G. A., & Karkkainen, T. (2019). Financial Literacy and Attitudes to Cryptocurrencies. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3482083, p. 2.

[12] Al Guindy, M. (2021). Cryptocurrency price volatility and investor attention. International Review of Economics and Finance, 76, 556–570. https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.06.007, p. 556

[13] Non si tratta della funzione esclusiva: vi sono infatti alcune società che oggi accettano i pagamenti in criptovalute. Panda, S. K., Sathya, A. R., & Das, S. (2023). Bitcoin: Beginning of the Cryptocurrency Era. In Intelligent Systems Reference Library (Vol. 237, pp. 25–58). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22835-3_2, p. 42

[14] Prewett, K., Dorsey, R. W., & Kumar, G. (2019). A primer on taxation of investment in cryptocurrencies. Journal of Taxation of Investments, 36(4), 3–16, p. 5. Nel 2019, il 53% dei possessori di Bitcoin li utilizzava a scopo di investimento e non come mezzo di pagamento.

[15] Arner, D. W., Auer, R., & Frost, J. (2021). Stablecoins: Risks, Potential and Regulation. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3979495, p. 6

[16] Ferreira, A. (2021). The Curious Case of Stablecoins-Balancing Risks and Rewards? Journal of International Economic Law, 24(4), 755–778. https://doi.org/10.1093/jiel/jgab036, p. 755

[17] Sandner, P., Gross, J., Grale, L., & Schulden, P. (2020). The Digital Programmable Euro, Libra and CBDC: Implications for European Banks. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3663142, p. 4. Libra è stata annunciata nel giugno 2019 dalla Libra Association, con sede in Svizzera, un consorzio di aziende per lo più con sede negli Stati Uniti. Libra mirava a creare un’infrastruttura di pagamento globale con un proprio mezzo di pagamento, i token Libra. Pupolizio, I. (2022). From Libra to Diem. The Pursuit of a Global Private Currency. Global Jurist, 22(2), 281- 306. https://doi.org/10.1515/gj-2021-0055, p. 2. Come si legge nel white paper, inoltre, questa nuova moneta era stata pensata principalmente per gli “unbanked”. Per questo enorme numero di persone, Libra prometteva di essere l’alternativa al denaro contante. L’annuncio di tale progetto ha portato ad una reazione estremamente negativa da parte delle autorità globali. La Libra Association ha, quindi, pubblicato un secondo white paper nell’aprile 2020 e il 1° dicembre 2020 ha annunciato un rebranding complessivo sia della moneta che dell’organizzazione (rispettivamente Diem e Diem Association). L’ambizione originaria dell’iniziativa è stata notevolmente ridimensionata.

[18] Bullmann D., Klemm J. and Pinna A. (2019), In search for stability in crypto-assets: are stablecoins the solution? European Central Bank. Occasional Paper Series, No 230.

[19] Financial Stability Board, ‘Regulation, Supervision and Oversight of ‘Global Stablecoin’ Arrangements Final Report and HighLevel Recommendations’ (2020).

[20] Ferreira, A., & Sandner, P. (2021). Eu search for regulatory answers to crypto assets and their place in the financial markets’ infrastructure. Computer Law and Security Review, 43. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105632, p. 7.

[21] European Central Bank, Virtual currency schemes, Ottobre 2012, pp. 37-39. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

[22] Sandner, P., Gross, J., Grale, L., & Schulden, P. (2020). The Digital Programmable Euro, Libra and CBDC: Implications for European Banks. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3663142, p. 4.

[23] Pupolizio, I. (2022). From Libra to Diem. The Pursuit of a Global Private Currency. Global Jurist, 22(2), 281- 306. https://doi.org/10.1515/gj-2021-0055, p. 2.

[24] Consiglio europeo, Finanza digitale: raggiunto l’accordo sul regolamento europeo sulle cripto-attività (MiCA) – press release, 30 giugno 2022, https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/, p. 2-3

[25] Considerando 41 MiCAR.

[26] In dottrina: Capaccioli S., Tullio G. M., Crypto-asset: Regolamento MiCA e DLT Pilot Regime, Giuffrè, 2023, p. 101.

[27] Circolare Agenzia delle Entrate, Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), 27 ottobre 2023.

[28] Art. 3, par. 1, n. 7) MiCAR

[29] Art. 3, par. 1, n. 6) MiCAR

[30] Frigeni, C. (2022). Il mercato primario delle cripto-attività. Offerta al pubblico e regime di trasparenza nella proposta di Regolamento MiCA. Osservatorio del diritto civile e commerciale, Speciale, 23–40. https://doi.org/10.4478/106698, p. 39

[31] Art. 16, par. 1, lett a) MiCAR

[32] Art. 36 MiCAR

[33] Art. 48, par. 1, lett a).

[34] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Consultazione pubblica sugli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti “MiCAR” e “TFR” sulle cripto-attività, https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_micar.html.

[35] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/Allegato-I_-schema-di-decreto-attuazione_MiCAR_.pdf

[36] Art. 16, par. 1, lett a) MiCA: “1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token collegato ad attività, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token collegato ad attività ed: a) è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’articolo 21; […]”.

[37] Art. 11, comma 2, Schema di Decreto.

[38] Art. 11, comma 4, Schema di Decreto.

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Criptovalute e Dichiarazione dei Redditi

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Le criptovalute rappresentano l'esempio più lampante degl ultimi tempi in cui il diritto ha rincorso l’evoluzione tecnica. Il 2023 rappresenta forse l’anno più emblematico a tal proposito, in quanto il legislatore, uscendo dal mero contesto dell’antiriciclaggio, ha finalmente provato a dare una definizione tributaria a ciò che fino ad ora era oggetto solo di interpretazioni e documenti di prassi attraverso la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Dopo un “dietro-front” rispetto alla riconducibilità delle criptovalute alle valute estere, è da sottolineare la proposta di regolarizzare, tramite una sanatoria retroattiva, la dichiarazione della detenzione delle cripto-attività non dichiarate negli anni precedenti.

A tal proposito si evidenzia che si è ancora in attesa delle disposizioni attuative che, se pubblicate entro il 30 novembre, saranno oggetto di aggiornamenti resi disponibili nell’estensione online del volume.

Il libro, partendo da un’analisi del fenomeno criptovalute e blockchain e degli altri elementi che intorno a questo gravitano come i token, le Initial Coin Offering (ICO), la finanza decentralizzata (DEFI) e gli NFT, si focalizza sui risvolti applicativi che da questi scaturiscono all’interno del mondo tributario.

Sono approfonditi gli aspetti civilistici e fiscali sia in capo alle società, e quindi l’esposizione in bilancio e la rilevanza ai fini IVA, sia in capo alle persone fisiche dando evidenza del calcolo della plusvalenza e del monitoraggio fiscale. Il tutto viene fatto prendendo in considerazione il “dettato normativo” pre e post “Legge di Bilancio 2023”.

Infine vengono forniti esempi pratici di compilazione dei quadri RT ed RW e la raccolta della legislazione e prassi di riferimento.

Gilberto Chiari
Dottore commercialista e revisore contabile in Canossa (RE) riveste incarichi di revisore contabile in società ed enti pubblici, si occupa di consulenza fiscale e societaria, socio fondatore dello Studio Legale Tributario Deottolovecchio & Partners.

Dario Deotto
Commercialista, pubblicista, svolge la propria attività professionale quale partner fondatore dello Studio Legale Tributario Deottolovecchio & Partners.

Francesco Paolo Fabbri
Dottore commercialista e revisore contabile in Bologna, si occupa principalmente di tematiche afferenti all’accertamento ed al contenzioso, pubblica contributi in materia fiscale su riviste specializzate.

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