Spese processuali: liquidazione inferiore alla nota spese solo con adeguata motivazione del giudice

Con la sentenza n. n. 11615 del 4 giugno 2015, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito se il giudice può determinare le spese processuali in misura inferiore alla nota spese presentata dal difensore.

Nel caso di specie, a seguito dell’accoglimento di una domanda risarcitoria, il giudice di primo grado liquidava le relative spese di lite operando una riduzione rispetto alla nota depositata dal difensore. Appellata la pronuncia in punto di liquidazione delle spese, il Tribunale rigettava tuttavia l’appello, confermando la decisione di primo grado e compensando le spese del successivo giudizio di appello. Contro la sentenza del Tribunale veniva pertanto proposto ricorso in Cassazione.

Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che, come confermato da giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in materia di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi “ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (vedi sul punto Cass., ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011 e Cass., sentenza n. 18906 dell’8 agosto 2013).

Orbene, nel caso in esame, il Tribunale, dopo una digressione circa l’applicabilità, nella specie, del D.M. n. 140 del 2012, non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto opportuna la riduzione della liquidazione proposta dal difensore nella relativa nota: al contrario, si è limitato alla generica affermazione secondo cui “le spese di primo grado erano state ‘esattamente quantificate’, in base alla natura della controversia, all’opera prestata dal professionista ed alla ‘assenza di questioni complesse sia processuali che di merito'”.

Sulla scorta di quanto affermato, la sentenza impugnata è stata pertanto cassata e il giudizio rinviato al Tribunale, in diversa composizione personale, per provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

(Corte di Cassazione, VI sez. Civile, sentenza n. 11615 del 4 giugno 2015)

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