Con la sentenza n. 31137 del 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno offerto una risposta definitiva a una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale: il diritto dei dipendenti pubblici assolti in giudizi amministrativi e contabili al rimborso delle spese legali.
Corte di Cassazione-Sez. Un. Civ.-Sent. . 31137 del 05-12-2024
La vicenda giuridica
Il caso esaminato trae origine dalla richiesta di un dipendente pubblico di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento di responsabilità contabile conclusosi con l’assoluzione nel merito. A seguito della compensazione delle spese disposta dalla Corte dei conti, il dipendente si è rivolto al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento integrale delle somme pagate. La domanda era stata inizialmente accolta dal Tribunale, ma la Corte d’Appello aveva poi riformato la decisione, aderendo a un orientamento che subordinava il rimborso alla competenza esclusiva del giudice contabile. L’interpretazione restrittiva, sostenuta dalla sentenza n. 19195 del 2013, escludeva infatti la possibilità di azioni ulteriori rispetto a quanto stabilito nel giudizio contabile. Di fronte a tale interpretazione, il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione, evidenziando l’esistenza di norme che sanciscono un diritto al rimborso anche in sede extragiudiziale.
I contrasti interpretativi
Le Sezioni Unite si sono trovate a dirimere due orientamenti contrapposti. Il primo, rappresentato dalla citata sentenza del 2013, sosteneva che solo la Corte dei conti fosse competente a decidere sulle spese legali, per evitare oneri eccessivi per l’amministrazione e garantire il controllo della spesa pubblica.
Il secondo orientamento, espresso nella sentenza n. 18046 del 2022, riconosceva invece al dipendente assolto il diritto al rimborso integrale delle spese legali, con possibilità di agire in via ordinaria qualora l’amministrazione rifiutasse il rimborso. Tale impostazione valorizzava il carattere sostanziale del diritto, svincolandolo dalle statuizioni processuali del giudice contabile.
La posizione delle Sezioni Unite
Accogliendo il ricorso, le Sezioni Unite hanno stabilito che il rimborso delle spese legali può essere richiesto anche in via extragiudiziale. Questo orientamento si fonda su una lettura sistematica delle normative rilevanti, in particolare l’art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996 e l’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203 del 2005.
Secondo la Corte, l’art. 3 riconosce espressamente ai dipendenti pubblici assolti il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, senza specificare una sede esclusiva per l’esercizio di tale diritto. Analogamente, l’art. 10-bis, pur assegnando al giudice contabile il compito di statuire sulle spese, non preclude la possibilità di un rimborso integrativo tramite istanze rivolte direttamente all’amministrazione.
Gli elementi innovativi della decisione
La Corte ha chiarito che il diritto al rimborso si radica nel rapporto sostanziale tra il dipendente e l’amministrazione. Tale rapporto, autonomo rispetto al procedimento contabile, è volto a garantire una tutela completa del lavoratore pubblico, preservandolo da oneri economici che potrebbero compromettere l’esercizio delle sue funzioni.
La sentenza ha inoltre respinto i timori di possibili conflitti tra giudicati, precisando che il giudizio contabile e il diritto sostanziale al rimborso delle spese legali operano su piani distinti. Il primo è finalizzato a valutare la responsabilità amministrativa, mentre il secondo si riferisce al rapporto patrimoniale tra dipendente e amministrazione.
Il ragionamento sistematico
Le Sezioni Unite hanno adottato un approccio sistematico e coerente con i principi costituzionali. La loro decisione si fonda sull’art. 103 Cost., che assegna al giudice ordinario la giurisdizione sui diritti soggettivi, salvo eccezioni previste dalla legge. La Corte dei conti, pur avendo competenza esclusiva in materia di responsabilità amministrativa-contabile, non può estendere il proprio ambito giurisdizionale al diritto sostanziale del dipendente pubblico al rimborso delle spese legali. In questa prospettiva, la sentenza n. 31137 del 2024 ha sottolineato che il legislatore non ha mai escluso esplicitamente la possibilità di un rimborso in via extragiudiziale. Al contrario, le norme di riferimento configurano il rimborso come un diritto soggettivo del dipendente, che può essere esercitato indipendentemente dalla sede processuale in cui è stato accertato il fatto presupposto. La Corte ha inoltre richiamato l’importanza del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, previsto per le richieste di rimborso avanzate all’amministrazione. Questo parere rappresenta un meccanismo di controllo che garantisce un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche, senza comprimere i diritti dei dipendenti assolti.
Il principio di diritto
In definitiva le Sez. Un. Civ. hanno formulato il seguente principio di diritto:
<<In relazione alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, spetta al giudice contabile, ma la parte ha diritto all’intero esborso sostenuto e la relativa statuizione – attinente al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente – esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, al giudice ordinario.>>
Unisciti alla nostra comunità legale
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime notizie, analisi giuridiche e risorse esclusive direttamente nella tua casella di posta. Non perdere nessun aggiornamento importante nel campo del diritto civile. Iscriviti ora e rimani informato!