Spese CTU: sono a carico di tutte le parti, a prescindere dalla soccombenza

Con la sentenza n. 23133 del 12 novembre 2015, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono a carico di tutte le parti, a prescindere dalla soccombenza nel giudizio.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la consulenza tecnica d’ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice: è, quindi, un atto necessario del processo “che l’ausiliare pone in essere nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale“.

Ne consegue che le modalità di pagamento dei compensi del consulente tecnico prescindono dalla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla base del principio della soccombenza. Le parti sono pertanto solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza – sia definitiva sia non ancora passata in giudicato – a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita.

Sul punto, la Corte di legittimità evidenzia che l’unica eccezione sarebbe costituita dall’emissione di un provvedimento incidentale di revoca o modifica del decreto di liquidazione prima dell’emissione della sentenza a regolazione definitiva delle competenze del Ctu, poiché in tal caso rimane intatto il suo diritto di proporre opposizione: perciò se la parte incisa dall’azione esecutiva del consulente proponga opposizione all’esecuzione, come nel caso di specie, facendo valere la sentenza di merito, intervenuta nel frattempo e incidente sulla precedente liquidazione esecutiva, “detta pronuncia non si pone come fatto incidente sul diritto di credito già sorto come neppure sulla identificazione dei soggetti onerati“.

In conclusione, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “qualora il consulente tecnico d’ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia“. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale, in diversa composizione.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 23133 del 12 novembre 2015

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