Sospensione della vendita e revoca dell’aggiudicazione ex art 586 cpc: i presupposti necessari

Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 3791 del 14 febbraio 2017

Il giudice dell’esecuzione non può sospendere la vendita e revocare l’aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. se vi è soltanto una notevole sproporzione tra il valore di stima degli immobili pignorati e il prezzo di aggiudicazione.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 3791 del 14 febbraio 2017.

Il potere di sospensione della vendita e il trasferimento del bene espropriato ex art 586 cpc

In tema di esecuzioni immobiliari, l’art. 586 c.p.c. prevede che, avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Come chiarito dalla Suprema Corte, tale facoltà persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo.

Si tratta dunque di un potere eccezionale conferito al giudice dell’esecuzione non in tutti i casi in cui il prezzo di aggiudicazione risulti sensibilmente inferiore al valore di mercato, ma solo per ipotesi particolari, in cui sia stata accertata un’alterazione delle regole di legittima determinazione del prezzo stesso.

Il suo esercizio è quindi circondato da particolari cautele: la ratio di tali limiti è quella di evitare che esso si traduca in decisioni arbitrarie in grado di vanificare l’attività esecutiva svolta, a danno del creditore che attende di essere soddisfatto, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

I presupposti per la sospensione della vendita ex art 586 cpc

La Suprema Corte ha quindi chiarito i presupposti per l’esercizio del potere di sospensione della vendita previsto dall’art. 586 c.p.c.

Ebbene, se il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita dopo l’aggiudicazione soltanto se:

  • si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione;
  • emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
  • il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione;
  • vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione.

Ne consegue che ha errato la Corte d’Appello, affermando che il potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. sia consentito anche a prescindere da reali o presunte illecite interferenze o fattori comunque in grado di influenzare le procedure di vendita dell’immobile pignorato.

Il giudice non può pertanto sospendere la vendita soltanto se c’è notevole sproporzione del prezzo di aggiudicazione rispetto al prezzo di mercato del bene.

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