Sospensione feriale dei termini processuali: le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della sospensione feriale dei termini processuali nelle cause di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, stabilendo che tali cause non sono esenti dalla sospensione feriale, salvo riconoscimento dell’urgenza della controversia. Questa decisione rappresenta una conferma del principio tradizionale, pur considerando l’importanza delle obbligazioni alimentari in ambito familiare e la rilevanza del diritto comunitario.

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Corte di Cassazione- Sez. Un. Civ.- Sent. n. 12946 del 13-05-2024

La questione

I fatti di causa riguardavano una richiesta da parte di un ex marito, ai sensi dell’art. 9 legge divorzile, di essere esonerato dall’obbligo di versare all’ex coniuge l’assegno di mantenimento per le figlie. Il Tribunale di Napoli aveva respinto il ricorso, affermando che, sebbene maggiorenni e laureate, le figlie vivessero ancora fuori sede, il che manteneva la legittimazione della madre a ricevere l’assegno di mantenimento. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato l’esito di questa decisione, considerando che la residenza delle figlie a Milano non era più temporanea, eliminando così il presupposto della convivenza con la madre e la sua legittimazione a richiedere l’assegno.

Questione pregiudiziale

La questione è arrivata in Corte di Cassazione, dove la Prima sezione civile ha sollevato una questione pregiudiziale sulla tempestività del ricorso. In particolare, la Corte ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite per determinare se la sospensione feriale dei termini processuali si applichi anche alle cause di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In esito all’ordinanza n. 18044 del 2023, la Prima Sezione ha richiesto che fosse riservata alle Sezioni Unite la risoluzione delle seguenti questioni: in primo luogo, per un tentativo di mutamento di giurisprudenza visto il tenore della normativa europea rilevante (il regolamento CE n. 4 del 2009 del Consiglio in data 18 dicembre 2008); inoltre, perché coinvolgente un numero potenziale di controversie familiari.

L’ordinanza n. 18044 del 2023

L’ordinanza n. 18044 del 2023 ha stabilito con il suo principio di diritto che, in materia di obbligazioni alimentari come regolate dal Regolamento CE n. 4/2009, nelle cause di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.
Questo principio si discosta dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, che non equiparava l’assegno divorzile all’assegno alimentare e quindi manteneva la sospensione dei termini durante il corso del periodo feriale. Tuttavia, il nuovo orientamento ha considerato urgenti tutte le cause di alimenti, escludendo la sospensione feriale anche per cause connesse a questioni familiari o riguardanti i minori.
Secondo i giudici ermellini, il principio dell’ordinanza si pone in discontinuità rispetto a un consolidato orientamento giurisprudenziale, che applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli. Secondo questo orientamento, il diritto al mantenimento, per sua natura, non ha natura alimentare ex artt. 433 e seg. cod. civ  (cfr. Cass. Sez. I n. 8417 del 2000, v. pure Cass. Sez. I n. 1874 del 2019). Pertanto, l’assegno divorzile non si equipara all’assegno alimentare e non può beneficiare dell’esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969.

I principi stabiliti dall’ordinanza interlocutoria

In definitiva, l’ordinanza n. 18044 del 2023 ha sostenuto che:

  • l’art. 83, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020 ha distinto cause relative agli alimenti e obbligazioni alimentari, ma le ha assoggettate alla stessa disciplina;
  • la norma ha recepito la definizione ampia dell’art. 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 4/2009;

Quindi, anche per la sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari dovrebbe seguire l’accezione “autonoma” del diritto UE, includendo obbligazioni di mantenimento.

Il chiarimento delle Sezioni Unite

Secondo i giudici di legittimità, l’orientamento espresso dalla Prima sezione con l’ordinanza n. 18044 del 2023 non è condivisibile per una serie di ragioni.

  • In primo luogo, le Sezioni Unite, infatti, hanno ribadito che la risoluzione del contrasto interpretativo richiede l’applicazione del principio tradizionale secondo cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile. Secondo gli ermellini, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo il caso in cui venga riconosciuta l’urgenza della controversia ai sensi dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario.

Per i giudici delle Sezioni Unite Civili, tale principio è coerente con la ratio della sospensione feriale, volta a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti, assicurando il riposo dei legali senza arrecare pregiudizio al diritto  giurisdizionale garantito dall’art. 24 Cost. La sospensione, disciplinata dalla legge n. 742 del 1969, si applica in via generale ai procedimenti civili, eccetto quelli espressamente indicati come urgenti.
Le cause relative ad alimenti, escluse dalla sospensione, sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione o divorzio che riguardano obbligazioni alimentari o di mantenimento, le quali rispondono a finalità di solidarietà familiare e non richiedono lo stato di bisogno previsto dall’art. 438 c.c.

Distinzione tra il diritto agli alimenti e il diritto al mantenimento

Nell’ambito del diritto di famiglia, il contributo relativo alla prole, oggetto della pronuncia di queste Sezioni Unite, va oltre il semplice stato di bisogno.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha consolidato il principio secondo cui l’ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 337-ter c.c. Siffatto principio impone una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, considerando non solo le necessità alimentari previste dall’art. 438 c.c. ma anche le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita da lui goduto. (Lo ricordano le recenti sentenze della Cassazione civile n. 4811 del 2018, Cass. Civ., Sez. I, n. 19299 del 2020 e la Cass. Civ., Sez. I, n. 32466 del 2023).

Questa distinzione tra le prestazioni alimentari in senso stretto e le prestazioni di mantenimento si riflette anche nelle pronunce giurisprudenziali riguardanti l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile. In particolare, la “condictio indebiti” è stata riconosciuta come principio generale qualora venga accertata l’insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento del contributo. Tuttavia, è stato altresì affermato, dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 32914 del 2022 che questo principio può essere derogato applicando il principio di irripetibilità in due specifiche circostanze: 1. quando l’esclusione del contributo si basa su una diversa valutazione delle condizioni economiche preesistenti dell’obbligato; 2. quando la rimodulazione  del contributo riguarda somme modeste, destinate al consumo da parte di un coniuge o ex coniuge debole economicamente.

Punto di vista sovranazionale

Infine, le Sezioni Unite Civili hanno analizzato Il regolamento (CE) n. 4 del 2009 che stabilisce le norme UE relative alla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Questo regolamento adotta una nozione autonoma di obbligazione alimentare, distinta da quella del codice civile italiano.  In particolare, l ’art. 1.1 specifica che il regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità, con l’obiettivo di semplificare e accelerare le cause transfrontaliere riguardanti i crediti alimentari.

Principio di diritto

In conclusione, le Sezioni Unite civili, dirimendo un contrasto interpretativo, hanno stabilito che ai giudizi e ai procedimenti riguardanti la revisione delle condizioni di separazione o divorzio, con particolare riferimento al contributo di mantenimento o all’assegno divorzile, si applica la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Tuttavia, questa sospensione può essere derogata attraverso un decreto che riconosca l’urgenza della controversia ai sensi dell’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario, nel caso in cui una ritardata trattazione possa causare un grave pregiudizio alle parti coinvolte.

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Francesca Sassano
Avvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”; “La Riforma Cartabia della giustizia civile”.

Lorenzo Cristilli
Psicologo, criminologo, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Potenza, è autore di diverse pubblicazioni, ha dedicato nel corso di questi anni attenzione e studio anche alle tematiche relative alla Legge n. 38 del 2010 sia attraverso produzioni monografiche che in progetti della Fondazione Isal.
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