La sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti sommari o cautelari

La sospensione feriale dei termini processuali si applica a tutti i procedimenti sommari o cautelari?

In particolare, il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di una misura cautelare, proposto ex art. 669 novies c.p.c., è soggetto o meno alla ordinaria sospensione dei termini feriali?

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 5624 del 7 marzo 2017.

Giudizi a cognizione sommaria e sospensione feriale dei termini processuali

In tutti i giudizi scanditi da una prima fase, necessaria, che a seconda dei casi può essere sommaria o cautelare, a cui segua una fase eventuale a cognizione piena, solo per la prima fase sussistono le ragioni di urgente definizione che la sottraggono all’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.

Per la fase successiva a cognizione piena si apre invece un giudizio ordinario che non giustifica più la deroga alla regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in mancanza di una previsione espressa.

Procedimenti in materia di locazione

Nello specifico, con riguardo ai procedimenti in materia di locazione, la sospensione feriale dei termini non si applica nel procedimento sommario di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto per morosità.

Al contrario, per la fase successiva soggetta al rito locatizio, opera la sospensione.

Con la chiusura della fase sommaria (nel caso d’opposizione dell’intimato, di pronuncia o diniego dell’ordinanza di rilascio), si apre infatti una fase a rito ordinario che non presenta carattere d’urgenza, salvo che quest’ultima sia dichiarata con apposito provvedimento.

Procedimenti possessori

Anche nei procedimenti possessori, l’eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (stabilita dalla L. 742/1969, art. 3, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario) opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza.

Nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova invece applicazione la regola generale della sospensione dei termini.

Procedimento di opposizione all’esecuzione

Per quanto concerne invece i giudizi di opposizione all’esecuzione, è principio consolidato che ad essi si applichi l’eccezione alla regola della sospensione feriale, sia per la fase sommaria che per quella a cognizione piena, ed anche con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione.

Ciò in virtù della espressa previsione contenuta nel rinvio, dall’art. 3 della L. 742/1969 all’art. 92 ord. giud., attese le ragioni di urgenza nel definire la sorte della esecuzione che perdurano nella fase di cognizione.

La Corte ha precisato che anche la sentenza che accerta l’obbligo del terzo a norma dell’art. 549 c.p.c. non è soggetta alla sospensione dei termini processuali poiché sussiste l’interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell’attesa, sospeso.

È stato inoltre puntualizzato che il principio secondo cui le cause di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, trova applicazione anche al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi che sia stata impugnata per revocazione, nonché al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione).

È altresì esclusa la deroga alla sospensione feriale in materia di opposizione ad iscrizione ipotecaria, attesa la natura non esecutiva dell’iscrizione e la necessità di interpretare la deroga restrittivamente.

La sospensione feriale dei termini nel procedimento ex art. 669 novies c.p.c.

In relazione al giudizio di cognizione volto ad accertare con sentenza l’inefficacia di una misura cautelare, la Suprema Corte ha in primo luogo rilevato che manca una disposizione espressa che consenta di escludere agevolmente la sospensione feriale dei termini.

D’altro canto, occorre considerare che il giudice adito, ex art. 669 decies c.p.c., mantiene la facoltà di adottare provvedimenti cautelari di sospensione o revoca del provvedimento già emesso.

Ne consegue che l’esigenza di decidere con immediatezza se il procedimento cautelare emesso abbia ancora efficacia o meno non ha ragione di prevalere sulle regole che disciplinano il giudizio ordinario: le esigenze di natura cautelare e urgente sono infatti assicurate con il conferimento anche in questa fase, al giudice della cautela, del potere di revoca e modifica del provvedimento cautelare.

Peraltro, nel caso in esame, l’esigenza di celerità è assicurata, oltre che dal mantenimento dei poteri cautelari in capo al giudice che ha adottato il provvedimento, dal fatto che sia espressamente prevista la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, che è una sentenza di accertamento dell’inefficacia o della perdurante efficacia del provvedimento cautelare.

Il principio di diritto

Alla luce di quanto rilevato, la Corte di Cassazione ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:

“Il procedimento ex art. 669 novies c.p.c., volto alla declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è un giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva, soggetto, anche nella fase di impugnazione, alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742″

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