Soggetti obbligati a stipulare la polizza R.C. auto

in Giuricivile, 2019, 8 (ISSN 2532-201X)

È l’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private a chiarire quali sono i soggetti obbligati a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, contratto consistente in quell’obbligazione attraverso cui una Compagnia assicurativa – a fronte del pagamento di un premio – si impegna a rivalere l’assicurato, entro i massimali convenuti, del danno derivante da un sinistro.

Al primo comma, infatti, viene fatto presente come “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del Codice della strada”.

Occorre, pertanto, circoscrivere e conferire una definizione ad alcuni dei termini adoperati dal codificatore così da intendere e delimitare la portata di tale obbligo.

Veicoli rientranti nell’obbligo

Dalla lettera dell’articolo 122 si evince come non su tutti i veicoli a motore gravi l’obbligo di assicurazione. Da tale onere sono infatti esclusi i veicoli a motore con guida di rotaie i quali – seppur sottoposti al risarcimento per danno illecito così come prescritto dall’art. 2043 c.c. – non sono assoggettati alle presunzioni di responsabilità predisposte per gli altri veicoli a motore[1]. La ratio di tale scelta può essere ravvisata nei vincoli di manovra e nelle traiettorie forzate che detti mezzi devono seguire.

Altro esonero viene posto dall’articolo 46 del Codice della Strada. Dopo aver precisato che per veicoli si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulla strada e con l’unico requisito di essere guidati dall’uomo, l’articolo 46 pone due deroghe:

  • “a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; e
  • b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”.

Per espressa previsione del sopracitato articolo 122, sono soggetti ad obbligo assicurativo anche i filoveicoli, intendendo con tale termine quei veicoli a motore elettrico collegati ad una linea aerea di contatto per l’alimentazione (ma non vincolati da rotaie)[2], ed i rimorchi, anch’essi definiti come veicoli destinati ad essere trainati da autoveicoli e filoveicoli[3].

Nello specifico, per quanto attiene ai rimorchi l’assicurazione intende coprire esclusivamente i momenti in cui questo si trova sganciato dal veicolo, in considerazione del fatto che quando viene trainato lo stesso rientra nella copertura assicurativa della motrice.

Circolazione: cosa si intende?

Giungendo ora alla nozione di circolazione, questa viene precisata dall’articolo 3 numero 9 del Codice della Strada come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.

Il veicolo si ritiene, quindi, in circolazione non soltanto quando in movimento ma pure quando lo stesso sia fermo o in sosta, termini a loro volta definiti dall’articolo 157 del Codice della Strada rispettivamente come la “temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata” e, per quanto riguarda la sosta, come “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”.

Strade di uso pubblico ed aree equiparate

Resta ora solo da porre un confine all’ulteriore presupposto necessario per il sorgere del vincolo assicurativo, giacché la circolazione deve compiersi su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico numero 86 dell’1 aprile 2008 all’articolo 3 equipara alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico. Criterio discriminante per qualificare un manto stradale idoneo all’uso pubblico appare, perciò, la possibilità di circolare sullo stesso, ossia la concreta facoltà di qualsiasi utente di accedere su tale area, a prescindere dalla sua natura privata o pubblica, così come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione dapprima nella sentenza n. 13254/2006 e poi ribadito nella n. 9441/2012 ove viene sancito che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla Legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico”.

Alla luce di tale arresto della Cassazione, la circolazione in un parcheggio – ad esempio – di un centro commerciale, di un negozio o di un palazzetto dello sport è assoggetta alle norme del Codice della Strada e, nell’ipotesi di un eventuale sinistro, opererebbe la copertura assicurativa.

Conseguentemente, in aree non adibite o equiparate ad uso pubblico – come può essere la rampa di un garage condominiale (Cassazione 9441/2000)[4] oppure un fondo agricolo nel quale viene accertata la chiusura al pubblico e al traffico veicolare, così come statuito recentemente dalla Suprema Corte con sentenza 21254/2016 (nel caso di specie, uno sciatore impatta contro un veicolo presente sul tracciato. Atteso che una pista innevata da sci non può essere considerata una strada o un’area pubblica o ad essa equiparata e, soprattutto, non essendo aperta all’uso stradale stante anche una Legge regionale per la quale “nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici addetti al servizio delle piste e degli impianti”, non può trovare applicazione l’articolo 2054 c.c. e la correlata normativa attinente l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli)[5] – l’assicurazione non opera.

Il tutto va combinato anche con il fondamentale dettato dell’articolo 2054 del Codice civile, a norma del quale, dopo un primo comma simile all’articolato del 122 Codice della Assicurazioni Private nel quale enuncia nuovamente l’obbligatorietà del risarcimento del danno – se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo in capo al conducente, prosegue recitando che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che a circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le presone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

Alla luce della combinazione degli articoli esposti, si può dunque affermare che l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo spetta al proprietario, conducente, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario e, in generale a chiunque metta in circolazione un veicolo.

Cosa succede in caso di violazione?

Da quanto appena esposto, ne deriva che chi, in violazione del suddetto obbligo, circola su di un veicolo senza assicurazione o con assicurazione scaduta incorre nella sanzione sancita nell’articolo 193 del Codice della Strada.

Come previsto dal comma 2, chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da € 849,00 ad € 3.396,00.

Inoltre il legislatore ha previsto un aggravio della pena in caso di recidiva: qualora lo stesso soggetto incorra, in un periodo di 2 anni, nella medesima violazione per almeno 2 volte, alla sanzione amministrativa pecuniaria conseguirà altresì quella accessoria consistente nella sospensione della patente di guida per un periodo da 30 a 60 giorni.


[1]Peccenini Flavio, Guida breve alla nuova disciplina dell’assicurazione della R.C.A., Cedam, Padova, 2006.

[2]Art. 55, comma 1 Codice della Strada.

[3]L’art 56 Codice della Strada distingue i rimorchi a seconda dello scopo che di esso se ne intenda fare (trasporto di persone, di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive).

[4]“Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che pacificamente il sinistro si è verificato nella discesa dei garages e ha precisato che la rampa di accesso ad un garage rappresenta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’area, un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone (ovvero da parte del pubblico) sebbene a coloro che devono compiere la manovra di in grado o di uscita dal garage che – come titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo – costituiscono un numero determinato di persone e vengono in considerazione uti singoli e non uti cives”.

[5]Bisanti Filippo, “Corte di Cassazione, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21254” in Lawtech: law of tourism sports, 22 ottobre 2016.

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