In tema di circolazione stradale è opportuno ricordare la normativa riguardante la distanza di sicurezza.
Utilizziamo questo termine per indicare la distanza da mantenere rispetto al veicolo che ci precede per consentire al nostro mezzo di fermarsi evitando il tamponamento, anche nel caso in cui la vettura che ci precede freni improvvisamente.
La distanza di sicurezza varia a seconda della velocità del proprio veicolo, dalla prontezza di riflessi del conducente, del manto stradale e delle condizioni atmosferiche.
Giova ricordare però anche l’art. 148 del Codice della Strada in materia di sorpasso, il conducente dovrà tenere conto, al momento del sorpasso, della distanza laterale tra il proprio veicolo e quello da sorpassare.
Ma come calcolare la distanza qualora si voglia sorpassare un velocipede particolarmente instabile?
Tale quesito è chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31009/2018 del 30 novembre 2018.
Il fatto
Nella species un conducente di un velocipede agiva in giudizio contro il conducente di un autocarro rimasto sconosciuto, il quale al momento del sorpasso lo investiva.
Il Tribunale riconosceva l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro.
Il Fondo di garanzia impugnava la sentenza innanzi alla Corte d’Appello competente, sostenendo che la bicicletta si trovava già in una situazione di equilibrio precario per la presenza di borse pesanti sul manubrio, e che il contatto tra i due veicoli non si fosse verificato.
Sulla base di tali motivi la Corte d’Appello riformava parzialmente la pronuncia del Giudice di prime cure riconoscendo un concorso di colpa.
Il conducente del velocipede ricorreva il Cassazione.
La decisione della Corte
La Cassazione, conformandosi al giudice di prime cure, preliminarmente ha affermato che nella denegata ipotesi in cui il contatto tra i mezzi non vi sia stato al momento del sorpasso questo non è sufficiente a giustificare l’errata condotta del guidatore dell’autocarro, soprattutto quando si sorpassa un velocipede o un motociclo avente un equilibrio precario.
In altre parole, non basta osservare le regole contenute nell’art. 148 del codice della strada dal quale si evince che: “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio“, ma bisogna anche considerare le oscillazioni derivanti dal sorpasso, pertanto il sorpasso di velocipedi o motoveicoli richiede una maggiore attenzione da parte del guidatore al momento del sorpasso, il quale dovrà non solo tenere conto delle regole imposte dal codice della strada ma dovrà lasciare una distanza di sicurezza maggiore, tenendo conto delle oscillazioni, sulla base di queste motivazioni poco importa se vi sia stato o meno il contatto, il veicolo sorpassante se non rispetta i parametri, può comunque causare la caduta del velocipede.
Tale obbligo di cautela grava su tutti gli utenti della strada in ogni momento, ma soprattutto nei casi in cui il veicolo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno (1).
La Corte riteneva che nel caso di specie il velocipede fosse in uno stato di equilibrio precario e di instabilità e che il conducente dell’autocarro avrebbe dovuto prevedere che un sorpasso, comportando oscillazioni causate dello spostamento d’aria, avrebbe potuto squilibrare il mezzo, già in equilibrio precario, provocandone la caduta.
A tale conclusione conduce anche l’interpretazione dell’art. 106 comma 1 del Codice della Strada che, in tema di sorpasso, richiede “spazio libero sufficiente”. Detta espressione, deve essere riferita non soltanto alla distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.
Pertanto – ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo – il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo.
In conclusione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso attribuendo tutta la colpa al conducente dell’autocarro dato che il sorpasso, postula condizioni di assoluta sicurezza: pertanto, il conducente non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia pericolosa.
(1) cfr., ex pluris, Cass. Pen. Sez. IV, 12.4.1966, 17.12.1982; 2.3.1984; 1.10.1987