Con la sentenza n. 22886 del 10 novembre 2015, la Cassazione ha stabilito che, in caso di sinistro con animali selvatici su una strada sprovvista di segnaletica verticale che indichi il pericolo di attraversamento, «la responsabilità spetta all’ente che eserciti concretamente il potere di amministrazione e le funzioni di cura e di protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio».
In particolare, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire il criterio da adottare per individuare l’ente territoriale chiamato a rispondere per un simile accadimento.
Incidente per attraversamento di animali selvatici: Criteri per individuare l’ente responsabile
La giurisprudenza di legittimità aveva detto che la Regione, anche laddove avesse delegato tali funzioni alle Province, è sempre obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, con conseguente sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati a persone o cose.
Secondo la giurisprudenza più recente, invece, nel riparto delle responsabilità tra gli enti territoriali è opportuno adottare un criterio di effettività, tale che dei danni arrecati dagli animali selvatici a persone e cose debba risponderne l’ente a cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.
Nella sentenza in commento, i Giudici danno continuità a tale secondo orientamento, aggiungendo al percorso argomentativo che l’attribuzione dei poteri e della responsabilità dell’ente territorialmente inferiore almeno teoricamente più vicino alle esigenze dei cittadini, «trova oggi un sicuro ancoraggio nell’articolo 118 della Costituzione, dove il principio di sussidiarietà è ormai a tutti gli effetti riconosciuto».
In ossequio al principio di sussidiarietà, quindi, bisogna verificare se le leggi regionali riconoscono alla Provincia poteri in tema di protezione e gestione della faune selvatica, senza che assuma alcuna rilevanza, a tal fine, la questione dell’appartenenza della strada.
Assenza segnaletica verticale: risarcimento danni per l’automobilista
Conclude il collegio evidenziando come la titolarità dei poteri di gestione e protezione della fauna selvatica si deve svolgere in una direzione biunivoca: se da un lato è indubbio che la fauna va protetta e tutelata per il complessivo equilibrio ambientale (pacificamente rimessa alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost.), dall’altro la protezione va rivolta anche nei confronti degli utenti della strada, che sono in condizione di subire potenzialmente dei danni a causa degli imprevedibili comportamenti degli animali selvatici.
“Protezione degli animali, dunque, ma anche protezione degli utenti della strada dagli animali”.
Esaminata la legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2, la Corte ha quindi concluso per la legittimità della condanna della Provincia di Siena al risarcimento dei danni richiesti dall’automobilista leso, in quanto ente titolare del potere di gestione e controllo delle zone di ripopolamento e cattura e della protezione della fauna selvatica, risultata inadempiente rispetto all’obbligo di apposizione della segnaletica verticale che preannuncia il pericolo di attraversamento animali selvatici.