Simulazione di cessione d’azienda nell’acquisto di ospedale

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 8670 del 2024, ha esaminato una presunta simulazione di contratto di compravendita ospedaliera che dissimulava una cessione d’azienda e un illecito trasferimento di personale. La decisione ha chiarito alcuni aspetti sulla validità degli accordi e sul rispetto delle norme sul pubblico impiego.

Corte di Cassazione-sez. II civ.-sent. n. 8670 del 02-04-2024

La questione

Nel giudizio in questione, il Tribunale di Roma, seguito dalla Corte d’Appello di Roma hanno affrontato un caso riguardante la compravendita di un complesso ospedaliero e i relativi accordi tra varie entità, incluse alcune società sanitarie e amministrazioni pubbliche. La disputa legale principale riguardava la natura e la validità degli accordi legati alla vendita, in particolare se costituissero o meno una cessione d’azienda, e se un accordo, che in apparenza riguardava la gestione di servizi, mascherasse in realtà il trasferimento di personale in violazione delle norme sul pubblico impiego.
Il fulcro del giudizio aveva ad oggetto se l’accordo aggiuntivo, in apparenza per la gestione di servizi, avesse in realtà dissimulato il trasferimento del personale lavorativo, andando oltre il requisito del concorso pubblico. Ciò avrebbe reso l’accordo nullo secondo l’articolo 97 Cost. Tuttavia, la sentenza del giudice distrettuale ha deciso che non vi era forma alcuna di collegamento negoziale tra la vendita del complesso ospedaliero e l’accordo di gestione dei servizi, rendendo di fatto irrilevante la questione della nullità dell’accordo per violazione dell’articolo 97 Cost.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 1362 c.c. ovvero che la sentenza impugnata avesse qualificato erroneamente il contratto stipulato nel 2000 come una semplice compravendita piuttosto che una cessione di azienda. Ha, altresì, censurato la metodologia interpretativa utilizzata dalla Corte territoriale, che aveva dato rilevanza al comportamento successivo delle parti in sede tributaria, omettendo di considerare il testo del contratto che indicava un trasferimento di universalità di beni, tipico delle cessioni di azienda.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse trascurato di considerare prove che dimostravano che l’accordo era in realtà una cessione di azienda, facendo riferimento a decisioni di tribunali lavorativi e tributari che avevano riconosciuto la natura dell’accordo come cessione di azienda, sostenendo che tali fatti, se considerati, avrebbero dovuto portare a una differente qualificazione giuridica del contratto.
Con il terzo motivo, la ricorrente asseriva la nullità del contratto di trasferimento di personale dichiarato come gestione di servizi, sostenendo la violazione del principio del pubblico concorso previsto dall’art. 97 co.3 Cost.  La stessa sosteneva che la legge regionale del Lazio n. 11/2022, intervenuta a posteriori, non potesse sanare retroattivamente la nullità di un contratto concluso in violazione di una norma imperativa.
Con il quarto ed ultimo motivo, nell’ipotesi in cui fosse stato accertato che la legge regionale avesse sanato la nullità dell’accordo, la ricorrente sollevava una questione di legittimità costituzionale, in base agli artt. 97 e 117 Cost., in quanto tale legge non garantiva il rispetto del principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso.

Le argomentazioni della Corte

I giudici di legittimità hanno esaminato i motivi presentati dalla ricorrente congiuntamente, ritenendoli infondati. La corte ha ritenuto che, anche considerando insieme tutti i motivi esposti dalla parte ricorrente, non ci fossero basi solide per contestare la sentenza impugnata della Corte d’Appello.
Infatti, secondo i giudici ermellini, la ricorrente non aveva dedotto nel suo ricorso le considerazioni necessarie per sostenere la simulazione dell’accordo siglato nel 2000 e del collegamento negoziale con il contratto interpretato come cessione di azienda. Pertanto, anche se gli argomenti della ricorrente riguardanti l’interpretazione erronea del contratto come compravendita e l’inefficacia della disposizione regionale nel sanare la nullità già verificatasi fossero validi, rimane incontestabile il fatto che il giudice di merito non abbia fatto alcun accertamento sulla simulazione e sul collegamento negoziale e che nel ricorso per cassazione non sono state presentate deduzioni volte a dimostrare l’esistenza di tali elementi.
Per i giudici, non è altresì applicabile il principio secondo cui le domande non accolte in primo grado e esplicitamente o implicitamente assorbite possano essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio, poiché la questione della simulazione dell’accordo e la relativa richiesta di accertamento non costituiscono domande aventi autonomia propria che consenta la loro riproposizione nel giudizio successivo. Infatti, solo se fosse stata dimostrata la simulazione dell’accordo, dissimulante il passaggio del personale dalla società all’ente pubblico in violazione del principio dell’accesso al pubblico impiego per pubblico concorso, potrebbe essere considerata la nullità del negozio dissimulato per violazione dell’art. 97 della Costituzione. Al contrario, se l’accordo non fosse simulato ma disciplinasse esclusivamente la prestazione di servizi senza prevedere il passaggio automatico del personale, non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 97 Cost. e di conseguenza la nullità dell’accordo stesso, né l’esistenza o l’incidenza del collegamento con il successivo contratto verrebbero in discussione.
Secondo i giudici di legittimità, ne consegue che la mancata allegazione dei fatti sui quali si basa la richiesta di una valutazione giuridica diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata rende irrilevante sia la questione dell’erronea interpretazione del contratto di trasferimento del complesso ospedaliero sia la questione della nullità del negozio di prestazione dei servizi in convenzione.
Tale conclusione trova supporto nel richiamo ai poteri attribuiti al giudice del rinvio: è consolidato il principio secondo cui, se la sentenza della Cassazione accoglie il ricorso il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 co.1 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti nel processo. Ciò implica che se i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente fossero stati accolti, escludendo la possibilità che la disposizione della legge regionale sopravvenuta avesse potuto sanare la precedente nullità dell’accordo dissimulato, sarebbe rimasta confermata e acquisita al processo quella simulazione sulla quale, al contrario, non c’è stato alcun accertamento durante il procedimento.

Conclusione

In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi precedenti, sottolineando l’insufficienza di prove della simulazione dell’accordo di gestione dei servizi e che, in ogni caso, la legge regionale intervenuta successivamente avrebbe coperto legalmente il trasferimento del personale, eliminando eventuali problematiche di nullità retroattiva dell’accordo.

Volume consigliato

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

diciannove − 14 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.