L’art. 136 c.p.c. prevede che “Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica”.
Dal tenore testuale della norma si ricava, pertanto, che la cancelleria è autorizzata ad effettuare le comunicazioni via fax solo ove si verifichino le circostanze di cui al comma 3, ossia in caso di impossibilità di consegna diretta al destinatario del biglietto di cancelleria ovvero laddove non riesca ad effettuare la comunicazione tramite posta elettronica certificata.
Con la sentenza del 13 aprile 2015, n. 7361 la Cassazione ha chiarito a riguardo che, qualora il difensore costituito nel giudizio di legittimità abbia specificato nel proprio atto di voler ricevere le comunicazioni presso un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica certificata, la Cassazione potrà validamente eseguire le comunicazioni al numero di fax.
Tanto a prescindere dall’impossibilità di effettuarla tramite consegna diretta del biglietto di cancelleria o posta elettronica certificata e, dunque, indipendentemente dal fatto che ricorra la situazione prevista dall’art. 136, comma 3, c.p.c.
(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 7361 del 13 aprile 2015)