Sgombero immobili occupati abusivamente: la responsabilità della PA nei ritardi

La Corte Cassazione (Sezione III Civile, n. 24053 del 28 agosto 2025) argomenta sulla tematica della responsabilità del Ministero dell’Interno, e più in generale della pubblica amministrazione, nelle vicende dove emerge il ritardo nell’esecuzione di provvedimenti giudiziari di sgombero di immobili occupati abusivamente. L’ordinanza appare destinata a divenire un punto di riferimento per la disciplina delle esecuzioni forzate in materia di occupazioni abusive, ribadendo l’irrinunciabile funzione della pubblica amministrazione quale garante dell’esecuzione delle sentenze.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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La vicenda

Nel 2013 circa trenta persone occuparono abusivamente un immobile produttivo a Firenze, di proprietà di una donna. Nonostante un’ordinanza giudiziaria di sgombero emessa già nel 2014, l’occupazione proseguì per anni, favorita dalla resistenza degli occupanti e dalla presenza di soggetti fragili, tra cui minorenni e disabili.

Gli ufficiali giudiziari, con il supporto delle forze dell’ordine, tentarono più volte lo sgombero, ma le operazioni subirono continui rinvii, fino al rilascio definitivo dell’immobile nel 2018. A quel punto la proprietaria citò in giudizio il Ministero dell’Interno e quello della Giustizia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell’esecuzione, tra cui la mancata possibilità di valorizzare e ristrutturare il bene.

La vicenda approda, infine, sui banchi di Piazza Cavour, dove la Terza Sezione Civile conferma la responsabilità della pubblica amministrazione per la prolungata dilatazione dei tempi di sgombero, condannando al contempo il Ministero dell’Interno al risarcimento patrimoniale.

Responsabilità della P.A. e ruolo della forza pubblica

La Corte di Cassazione mette in luce due aspetti:

  • il dovere in capo all’ufficiale giudiziario di coordinare, tramite l’ausilio della Forza pubblica, l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari;
  • l’obbligo della pubblica amministrazione di apprestare i mezzi occorrenti per l’effettiva esecuzione coattiva delle sentenze.

Viene chiarito che la posticipazione a causa della presenza di minori e soggetti vulnerabili, oppure per carenze nell’attivazione di servizi sociali, non esclude la responsabilità del Viminale, nel caso ove i ritardi si protraggano oltre termini ragionevoli. L’inerzia o l’insufficiente organizzazione delle forze di polizia per garantire il supporto adeguato all’ufficiale giudiziario, per l’effetto, costituiscono elementi di colpa.

La Cassazione evidenzia che la discrezionalità della Forza pubblica si limita a valutazioni meramente tecniche e al momento concreto in cui prestare l’assistenza, senza spazio per ponderazioni di opportunità né bilanciamento di interessi sociali e proprietà privata. Qualunque interferenza, ovvero rinvio motivato da considerazioni differenti dalla mera impossibilità materiale, configurano una condotta illecita della pubblica amministrazione.

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Bilanciamento tra diritto di proprietà e tutela dei soggetti vulnerabili

Nella vicenda emerge la questione del “come” bilanciare il diritto del proprietario a riottenere l’immobile e valorizzarlo, con la protezione delle persone vulnerabili, quali minori e disabili occupanti senza titolo. La Cassazione, nell’ordinanza in disamina, mette in luce che il nodo deve essere sciolto da altri attori istituzionali, quali i servizi sociali e le amministrazioni comunali, le quali hanno un ruolo specifico nel garantire assistenza e soluzioni abitative alternative.

Resta fermo il principio che la pubblica amministrazione, interpellata per eseguire un provvedimento giudiziario, non è autorizzata a interferire in modo autonomo con criteri di contemperamento o rinvio basati su situazioni di natura sociale. Ciò non significa negare il diritto alla dignità e assistenza degli occupanti, bensì attestare la necessità di una separazione netta tra l’esecuzione coattiva della sentenza e la gestione dei problemi sociali.

Risarcimento del danno e la quantificazione

La Corte rigetta le doglianze dell’amministrazione in merito alla mancata prova del danno, riconoscendo in linea generale la perdita derivante dal mancato godimento dell’immobile da parte della proprietaria. Nella fattispecie, pur non essendo stati dimostrati specifici contratti di locazione né concrete offerte di vendita, la maggiore durata dell’occupazione integra un danno patrimoniale liquidabile in via equitativa, con riferimento al valore locatizio di mercato e alla durata della perdita di utilizzo.

La sentenza rigetta l’istanza di risarcimento per danno morale, ritenendolo non adeguatamente richiesto nel merito. Consegue, quindi, che in ambito di occupazioni abusive di immobili, l’inerzia della pubblica amministrazione nel predisporre tempestivamente i mezzi necessari all’esecuzione coattiva di un provvedimento giudiziario di sgombero costituisce illecito civile e fonte di responsabilità risarcitoria.

L’ufficiale giudiziario risulta titolare del potere di richiedere l’ausilio della Forza pubblica, la quale deve fornire un supporto adatto e non discrezionale, limitato a valutazioni tecniche. L’omessa esecuzione del provvedimento, rimandata oltre termini ragionevoli, configura violazione del diritto di proprietà tutelato pure dalla CEDU, e non può essere giustificata da ponderazioni di interesse sociale né dalla condizione degli occupanti, che devono essere affrontati a opera di diversi organi istituzionali. Il relativo danno patrimoniale si quantifica equitativamente con riferimento al valore locatizio nonché alla durata del blocco dell’immobile.

Principio di diritto

Il principio di diritto ricavabile dall’ordinanza in commento è il seguente:

“Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione a un provvedimento giudiziario esecutivo, in particolare riguardante il rilascio di un immobile abusivamente occupato; l’inosservanza di tale dovere costituisce violazione del principio di legalità e comporta responsabilità civile risarcitoria. La Forza pubblica, chiamata a supportare l’ufficiale giudiziario, esercita un’attività dovuta e non discrezionale, limitata a valutazioni tecniche sull’esecuzione, ma non sull’opportunità della stessa, anche in presenza di minori o persone fragili, la cui tutela compete ad altri soggetti istituzionali”.

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