Sezioni Unite: sì alle sentenze “copia-incolla” degli atti di parte

Le SS.UU. della Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2015, n. 642 si sono espresse sulla questione relativa alla censurabilità (o meno) della sentenza la cui motivazione sia costituita esclusivamente dalla mera riproduzione di un atto di parte.

La controversia che ha dato origine al quesito riguardava un giudizio tributario nel quale la Commissione Tributaria Regionale, nel respingere l’impugnazione del contribuente, aveva fatto proprie nella decisione le argomentazioni esposte dall’Agenzia delle Entrate, senza alcuna autonoma valutazione.

Per risolvere la questione sottoposta al suo esame, le SS.UU. cominciano col ripercorrere il significato storico della sentenza, ritenendo di dover prescindere, ai fini della soluzione del quesito, dalle suggestioni culturali in base alle quali il termine sentenza è finito per costituire, oltre all’esposizione delle ragioni di una decisione, anche la prova e la misura della quantità e qualità del lavoro del giudice.

Proseguono, poi, precisando che la sentenza, ai sensi della disciplina civilistica del diritto d’autore, non è equiparabile ad un’opera letteraria dell’ingegno di carattere creativo, ma rappresenta piuttosto l’espressione di una funzione dello Stato. Non costituendo oggetto del diritto d’autore ex art. 2575 c.c., la sentenza

  1. può essere citata, riportata, ripresa e richiamata in altri scritti;
  2. i suoi contenuti e le modalità espressive non devono rispondere al requisito dell’”originalità”;
  3. può riportare e richiamare (in tutto o in parte) il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo (perizie, prove testimoniali, scritti difensivi).

Ciò posto sul piano della paternità delle sentenze, le Sezioni Unite procedono con l’affrontare le problematiche della questione legate più strettamente alla disciplina processuale e si interrogano se, in base ad essa, debba imporsi al giudice l’originalità nei contenuti e/o nelle modalità espressive della sentenza e vietarsi di riportare nella motivazione della sentenza i contenuti di atti processuali.

La conclusione della Corte di Cassazione all’esito della propria ricognizione è che nel vigente codice di rito non è dato rinvenire nessuna norma che esplicitamente o implicitamente imponga al giudice l’originalità nei contenuti o nelle modalità espositive nella redazione della sentenza né esiste alcuna disposizione che vieta di riportare in sentenza il contenuto di scritti (altre sentenze, atti amministrativi, scritti difensivi di parte o più in generale atti processuali) la cui paternità non sia attribuibile all’estensore. Il codice di procedura civile, infatti, esige esclusivamente che “una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente (pertanto non solo apparente), e – prima della riforma del 2012 – si richiedeva altresì che fosse sufficiente e non contraddittoria, ma in nessun punto del codice risulta mai richiesta una motivazione espressa con modalità espositive “inedite””.

La Suprema Corte non manca di evidenziare che nel tempo si è diffuso un diverso modo di concepire la sentenza, ormai identificata nella concisa esposizione delle ragioni della decisione assunta e non nella manifestazione delle capacità argomentative ed espressive del giudice.

Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite rifiutano l’orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 10033/2007) secondo cui non è sufficiente la motivazione della sentenza che si limiti a trascrivere e condividere la difesa di una delle parti senza esplicitare le ragioni di tale condivisione, in favore di un approccio definito “disincantato” ispirato alla semplificazione e allo snellimento del lavoro del giudice.

Ciò che invece è ritenuto indispensabile è che la decisione e l’individuazione delle ragioni che la sostengono siano corrette e complete nonché esposte in maniera chiara, coerente ed esaustiva, perché la sentenza esprimendo la volontà dello Stato, rende manifesto un comando e va pertanto valutata oggettivamente a prescindere dalle performances espositive dell’estensore.

In conclusione, nel processo civile e in quello tributario (le SS.UU: escludono espressamente l’applicabilità del principio nel processo penale) “non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E’ inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti“.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 642 del 16 gennaio 2015)

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