Sezioni Unite: la risoluzione contrattuale si accerta nel fallimento

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 6481/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), sono intervenute su una questione di particolare rilievo in materia fallimentare, relativa alla sorte della domanda di risoluzione contrattuale proposta prima della dichiarazione di fallimento e ai rapporti tra giudizio ordinario e procedimento di accertamento del passivo.

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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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I fatti di causa

La vicenda traeva origine da un contratto di compravendita immobiliare, nel quale una parte aveva trasferito alcuni beni a una società, subordinando l’operazione all’ottenimento di un finanziamento che non veniva poi erogato.

La parte alienante agiva quindi in sede ordinaria chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione degli immobili. Nel corso del giudizio interveniva il fallimento della società acquirente, con conseguente interruzione del processo.

Successivamente, la medesima parte proponeva domanda in sede fallimentare, chiedendo la restituzione dei beni o, in via subordinata, il loro controvalore. Il giudice delegato e il tribunale fallimentare accoglievano la domanda.

Avverso tale decisione il Fallimento proponeva ricorso per cassazione, dando origine alla questione sottoposta alle Sezioni Unite.

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Le ragioni del rinvio alle Sezioni Unite

La Prima Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 1679 del 23 gennaio 2025, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla portata dell’art. 72, comma 5, legge fallimentare.

In particolare, il contrasto riguardava l’individuazione della sede competente a conoscere della domanda di risoluzione contrattuale proposta prima del fallimento quando essa fosse funzionale a ottenere restituzioni o risarcimenti nei confronti della massa.

Secondo un primo orientamento, si imponeva una distinzione tra la domanda costitutiva di risoluzione, riservata al giudice ordinario, e le domande restitutorie o risarcitorie, da far valere nel procedimento di accertamento del passivo.

Un diverso orientamento sosteneva invece la necessità di attrarre l’intera vicenda nel concorso, valorizzando le esigenze di concentrazione e di tutela della par condicio creditorum.

La persistenza di tali soluzioni divergenti e le ricadute pratiche in termini di duplicazione dei giudizi hanno indotto la Sezione rimettente a richiedere l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Gli orientamenti contrapposti

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricostruito i due principali indirizzi interpretativi.

Il primo, di matrice tradizionale, distingueva tra la domanda di risoluzione, avente natura costitutiva e quindi riservata al giudice ordinario, e le domande consequenziali, da proporre nel fallimento. Tale impostazione si fondava sull’idea che il giudice fallimentare fosse privo del potere di adottare pronunce costitutive con efficacia piena.

Il secondo orientamento, più recente, valorizzava invece il principio di concentrazione delle tutele e riteneva che, quando la risoluzione fosse funzionale all’insinuazione al passivo, l’intera domanda dovesse essere trattata in sede concorsuale.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato come la prima soluzione determinasse una frammentazione delle tutele e un aggravio processuale, incompatibili con la struttura del procedimento fallimentare.

La soluzione adottata: concentrazione nel procedimento di accertamento del passivo

La Corte ha aderito all’impostazione unitaria, affermando che la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento, quando sia finalizzata a ottenere restituzioni o risarcimenti nei confronti della massa, deve essere integralmente trattata nel procedimento di accertamento del passivo.

In tale prospettiva, la risoluzione non rappresenta un autonomo oggetto di giudizio, ma costituisce il presupposto della pretesa creditoria fatta valere nel concorso.

Ne deriva che il giudizio ordinario pendente al momento della dichiarazione di fallimento diventa improcedibile e non deve essere riassunto, mentre la domanda deve essere riproposta in sede concorsuale.

I poteri del giudice fallimentare

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice fallimentare è dotato di una cognizione piena, comprensiva anche del potere di accertare con effetti costitutivi la risoluzione del contratto.

Tale accertamento non si esaurisce in una valutazione incidentale, ma integra una vera e propria pronuncia funzionale alla decisione sulla domanda di ammissione al passivo.

La Corte ha tuttavia precisato che gli effetti della decisione restano circoscritti all’ambito concorsuale, producendo efficacia nei confronti della massa, ma non un giudicato esterno nei confronti di terzi.

Il fondamento sistematico della decisione

La soluzione accolta si fonda su una lettura coordinata degli artt. 52 e 72 legge fallimentare e sui principi cardine della procedura concorsuale.

In particolare, la Corte ha valorizzato:

  • il principio di concentrazione delle azioni relative ai diritti patrimoniali verso il fallito;

  • l’esigenza di garantire la par condicio creditorum;

  • la necessità di evitare duplicazioni di giudizi e contrasti di decisioni.

In questa prospettiva, la sede naturale per la tutela del contraente in bonis diventa il procedimento di accertamento del passivo, che assicura un contraddittorio pieno con la massa dei creditori.

Conclusioni e principi di diritto

In conclusione, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e, sulla base delle argomentazioni esposte, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

«La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»;

«La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria»;

«Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio»;

«In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell’atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.».

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