Il sequestro conservativo ex art 671 cpc: la guida completa

in Giuricivile, 22018, 10 (ISSN 2532-201X)

Da sempre, uno dei provvedimenti di grande rilevanza nel processo civile è il sequestro conservativo: uno strumento con cui il creditore può evitare che il debitore disponga dei propri beni, pregiudicando il suo diritto di credito.

Ecco un approfondimento sull’istituto giuridico previsto dall’art. 671 c.p.c., sulla sua disciplina, i presupposti, l’oggetto e gli effetti, completo di giurisprudenza in materia.

Sommario:

1. Cenni introduttivi sul sequestro conservativo e ratio.
2. Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.: natura e presupposti.
2.1. (Segue): L’oggetto del sequestro conservativo.
2.2. (Segue): Gli effetti del sequestro conservativo.
3. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
4. Cenni sulla responsabilità del creditore in materia di sequestro conservativo.
5. Ricorso per sequestro conservativo: modello e formulario per la redazione

  1. Cenni introduttivi sul sequestro conservativo e ratio

Il “sequestro conservativo” è una misura cautelare prevista nel codice civile, agli artt. 2905-2906 c.c., e nel codice di rito, agli artt. 671, 675, 678, 679, 684 e ss., circa i presupposti per l’attuazione del provvedimento[1].

Come anticipato, la finalità di questo strumento è quella di tutelare il creditore, preservando il patrimonio del debitore destinato all’adempimento delle obbligazioni creditorie.

Questo provvedimento viene utilizzato nell’eventualità in cui l’oggetto dell’obbligazione sia una obbligazione generica, quindi, qualora rilevi la responsabilità patrimoniale ex art. 2740, co. 1 c.c. secondo cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

  1. Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.: natura e presupposti.

Il sequestro conservativo ha natura conservativa. L’art. 2905, co. 1 c.c., difatti, lo annovera tra gli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale nelle mani del creditore, affiancandolo all’azione revocatoria e surrogatoria.

Questa misura cautelare è delineata all’art. 671 c.p.c. secondo il quale “il giudice, su istanza del creditore che ha il fondato timore di perdere la garanza del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”. [2]

Affinché tale misura cautelare possa essere concessa è necessario che sussistano contemporaneamente due presupposti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • Il fumus boni iuris consiste nella verosimiglianza o nella probabile esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Più semplicemente, l’apparenza ragionevole del diritto.
  • Il periculum in mora, inteso come il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Come specificato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il requisito appena descritto può desumersi sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito (sotto questo profilo rileva la situazione di depauperamento del patrimonio del debitore), che da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento debitorio tali da far desumere la sua volontà di porre eventualmente in essere atti finalizzati a depauperare il suo patrimonio al fine di sottrarlo alla esecuzione forzata (e quindi presagire l’infruttuosità dell’eventuale esecuzione).[3]

2.1. (Segue): L’oggetto del sequestro conservativo.

In merito ai beni oggetto di sequestro, diversi in dottrina e giurisprudenza sono stati gli orientamenti consolidatisi; la dottrina prevalente, così come evidenziato dallo stesso art. 671 c.p.c. e dall’art. 686 c.p.c. – che disciplina la conversione del sequestro in pignoramento (§ 3) – ha ritenuto che possano costituire oggetto di sequestro conservativo i soli beni pignorabili[4], nel rispetto dei limiti dell’impignorabilità previsti agli artt. 514, 515 e 516 c.p.c.[5] e dall’art. 545 c.p.c.

In generale, possono costituire oggetto di sequestro, qualsiasi bene mobile, i crediti ed i titoli di credito, con l’osservanza, in relazione a questi ultimi, delle regole in materia di circolazione. [6]

Restano esclusi dal campo di applicazione del sequestro conservativo i diritti di credito che hanno ad oggetto una prestazione di dare una cosa determinata.

La giurisprudenza, in merito a siffatto orientamento dottrinale risulta conforme.

Ai sensi dell’art. 2905, co. 2 c.c., il sequestro può essere richiesto anche sui beni del debitore, a fronte della preventiva proposizione dell’azione revocatoria volta a far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.[7]

2.2. (Segue): Gli effetti del sequestro conservativo.

Dal punto di vista degli effetti che si determinano all’atto di attuazione, l’art. 2906, co. 1 c.c. dispone che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento”.

Esso sancisce una inefficacia relativa degli atti di alienazione e di disposizione delle cose sequestrate[8], tale da far si che il sequestro rappresenti una sorta di pignoramento anticipato[9]. Questa inefficacia è analoga a quella prevista all’art. 2913 c.c.[10] .

È doveroso altresì ricordare che gli effetti del sequestro conservativo permangono fino al verificarsi di una delle cause di inefficacia sancite dagli artt. 669-novies c.p.c. e 675 c.p.c., secondo cui il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia”.

A fronte del verificarsi di una delle cause negli articoli ivi citati, è prevista la caducazione del provvedimento.

Nel caso in cui non si verifichi alcuna causa di inefficacia, la funzione del sequestro si completa e perfeziona integralmente.

Altresì, siffatto provvedimento cautelare, secondo la Corte di Cassazione non perde efficacia anche “nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso”[11].

  1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

L’art. 686 c.p.c. sancisce la conversione del sequestro in pignoramento, affermando che “il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva”.[12]

Non è necessario che la sentenza passi in giudicato, ed è sufficiente la condanna in primo grado.

Ai sensi dell’art. 156 disp. att. c.p.c., il sequestrante deve depositare copia della sentenza nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve procedere a notificarne ai creditori (che hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri sui beni pignorati, ex art. 498 c.p.c.). Inoltre, se il sequestro ha ad oggetto beni immobili, il sequestrante deve anche domandare, nel suddetto termine perentorio, l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell’art. 679 c.p.c.[13]

Il problema che ci si pone è in merito al momento in cui la conversione del sequestro possa considerarsi attuata. A tal fine, si sono individuate differenti ipotesi:

  • Una prima ipotesi considera che la conversione operi nel momento in cui il creditore adempia agli obblighi imposti ex 156 disp. att. c.p.c.;
  • Una seconda ipotesi, invece, afferma che la conversione si verifica automaticamente nel momento in cui viene pronunciata una sentenza di condanna esecutiva.

L’art. 686 al co. 2 c.p.c. prosegue sancendo che se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata. Tale inciso va letto in combinato disposto con l’art. 158 disp. att. c.p.c., secondo cui, “quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulti l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante l’avviso di pignoramento ai sensi dell’art. 498 c.p.c.”.[14]

Inoltre, l’art. 547, ult. co. c.p.c. prevede che il creditore pignorante deve chiamare al processo il soggetto sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.[15]

Con la conversione del sequestro in pignoramento, “i vizi del sequestro possono essere fatti valere (se non è ancora intervenuta la decadenza) con l’opposizione degli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., mentre le contestazioni sulla conversione si configurano come opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.[16]

Una volta che il sequestro si perfeziona, divenendo pignoramento, è necessario individuare il diretto interessato:

Nel caso in cui il diretto interessato risulta essere il creditore, con il pignoramento egli potrà intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del bene sottoposto a sequestro.

Nel caso in cui invece, risulta essere il debitore potrà formulare un’azione di opposizione all’esecuzione dinnanzi al giudice.[17]

Altresì, ex art. 684 c.p.c., il debitore con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore potrà ottenere la revoca del sequestro conservativo, prestando debita cauzione pari all’ammontare del credito che ha dato luogo al sequestro oltre che per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.[18]

  1. Cenni sulla responsabilità del creditore in materia di sequestro conservativo.

Da questi brevi cenni in materia di sequestro, si evince come molteplici possono essere gli aspetti che bisogna tenere in considerazione affinché il sequestro possa perfezionarsi e molteplici possono essere le situazioni in cui il sequestro possa essere applicato.

Nell’utilizzo di tale strumento è necessario che il creditore agisca prudentemente e diligentemente. Qualora, agendo senza prudenza, da seguito ad un sequestro, risponde dei danni cagionati al sequestrato in ipotesi di accertamento successivo dell’inesistenza del diritto a cautela del quale la misura cautelare era stata concessa.

5. Ricorso per sequestro conservativo: modello e formulario per la redazione

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[1] Si veda, Art. 671. Il sequestro conservativo, Codice di Procedura Civile commentato, in Pluris, Wolters Kluwer. Per approfondimenti in merito alla sua evoluzione si consiglia, A. Saletti, Il processo cautelare, oggi, in Riv. dir. proc. 2014, 541, spec. 549 ss.

[2][2] Cfr. Art. 671 Codice di Procedura Civile.

[3] Cfr. G. Tarzia – A. Saletti, Il processo cautelare, CEDAM, Wolters Kluwer, Quinta Edizione 2015, pp. 3-7; Art. 671. Il sequestro conservativo, Codice di Procedura Civile commentato, in Pluris, Wolters Kluwer.

[4]  Si veda, A. Coniglio, Il sequestro giudiziario e conservativo, Milano, Giuffré Ed. 1953, p. 73.

[5] L’art. 514 c.p.c. fa riferimento alle cose mobili assolutamente impignorabili, “la cui impignorabilità consegua da speciali disposizioni di legge”. Un secondo limite viene individuato nell’art. 515 c.p.c. che fa riferimento alle cose mobili relativamente impignorabili, assoggettati all’esecuzione soltanto qualora manchino altri beni mobili. Un ultimo limite è dato dall’art. 516 c.p.c. che fa riferimento alle cose pignorabili in particolari circostanze temporali. Per approfondimenti, si consiglia G. Tarzia – A. Saletti, Il processo cautelare, CEDAM, Wolters Kluwer, Quinta Edizione 2015.

[6]  Essendo la funzione del sequestro conservativo quella di garantire il soddisfacimento dei crediti alla cui realizzazione coattiva è destinata l’espropriazione forzata, bisogna precisare che i diritti oggetto di sequestro non necessariamente debbono essere diritti pecuniari fin dall’origine, i quali possono essere soggetti a trasformazione in una pretesa risarcitoria. Si veda, G. Tarzia – A. Saletti, Il processo cautelare, CEDAM, Wolters Kluwer, Quinta Edizione 2015, pp. 10 e ss.

[7] L’azione revocatoria, secondo quanto previsto dall’art. 2905, co. 2 c.c., in questa fattispecie costituisce un presupposto di ammissibilità del sequestro conservativo. Si veda, per approfondimento Art. 2095. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo, Codice di Procedura Civile commentato, in Pluris, Wolters Kluwer.

[8] Cfr. M. Mazzei, Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in Diritto.it, 2017.

[9] Quest’ultima affermazione viene confermata dalle forme in cui tale misura si effettua e dalla sua successiva conversione ex art. 686 c.p.c. Cfr. Art. 671. Il sequestro conservativo, Codice di Procedura Civile commentato, in Pluris, Wolters Kluwer.

[10] Cfr. Art. 2913 c.c. (Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato):” Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri”, in Broccardi.it.

È necessario però fare una piccola precisazione: mentre l’art. 2906 c.c. si riferisce soltanto al soggetto istante, l’art. 2913 c.c., fa’ riferimento sia al creditore pignorante che a coloro che intervengono nel processo di esecuzione. Ciò che quindi necessita di chiarimento è se il sequestro costituisce un vincolo a porta aperta o a porta chiusa. Per approfondimenti in merito, si consiglia T. Carnicini, Contributi alla Teoria del pignoramento, CEDAM ed. 1936, Padova, p. 178; Laserra, Il sequestro conservativo come vincolo a porta aperta, in RDRr, 1976, p. 88; R. Conte, Il sequestro conservativo, Giappichelli ed. 2000, Torino, p. 19.

[11] Cfr. Cass. civ., sez. Lav. n. 17778, 21 agosto 2007.

[12] Cfr. Art. 686 Codice di Procedura Civile.

[13] Cfr. D. Dalfino, Sequestro conservativo, Enciclopedia Treccani, Diritto on-line, 2012.

[14] Cfr. Art. 158 disp. att. c.p.c. (Avviso al sequestrante).

[15] Cfr. D. Dalfino, Sequestro conservativo, Enciclopedia Treccani, Diritto on-line, 2012; Art. 547, ult. co. c.p.c.

[16] Cfr. M. Mazzei, Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in Diritto.it, 2017.

[17] Cfr. A. Concas, La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, in Diritto.it, 2018.

[18] Cfr. Art. 684 Codice di Procedura Civile.

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