Separazione e obblighi genitoriali: il corso d’inglese rientra tra le spese ordinarie?

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 17017/2025, del 25 giugno (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta su questioni frequenti in materia di separazione e ripartizione delle spese sostenute per i figli, fornendo una risposta ai seguenti quesiti: il corso d’inglese rientra tra le spese straordinarie da concordare tra i genitori? E il genitore collocatario, in assenza in di un preventivo accordo, ha comunque diritto ripetizione della quota di spettanza dell’altro? Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

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Ida Grimaldi,
Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

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Il caso

Un genitore aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, la sentenza con la quale il giudice di Pace aveva respinto l’opposizione da lui promossa avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla ex moglie e avente ad oggetto il pagamento pro quota di alcune voci di spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori (poste a suo carico in ragione di due terzi nella sentenza di separazione).

Il Tribunale, in sede di appello, riformando totalmente la sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo. In particolare, riteneva la decisione di primo grado affetta da grave carenza motivazionale e sosteneva che, le spese per le quali si chiedeva il rimborso, tra cui il pagamento di un corso d’inglese, non potessero essere considerate “necessarie” in assenza di previo accordo tra i genitori. Da qui il ricorso in Cassazione della moglie fondato sulla violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli, ex art. 337-ter c.c.

Spese straordinarie e necessità di un preventivo accordo

La Suprema Corte, nel decidere il ricorso, ha innanzitutto osservato che, in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Tuttavia, anche per le spese straordinarie c.d. “imprevedibili”, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.

Corso d’inglese: spesa ordinaria o straordinaria?

Il Tribunale aveva qualificato le spese sostenute dalla ricorrente per la frequenza, da parte del figlio, di corsi d’inglese extrascolastici come “non necessarie” escludendo, di conseguenza, il relativo diritto al rimborso.

La Cassazione non ha condiviso tale motivazione sia perché generica e apodittica, sia perché in evidente conflitto con l’ordinaria dinamica dell’educazione di figli minori. Per la Corte, infatti, risponde all’ormai consolidata consuetudine delle famiglie somministrare ai figli in età minore un’educazione in lingue straniere (specie in relazione all’inglese), integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta.

Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto sociale, in esso ormai profondamente radicate, da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese straordinarie afferenti ai corsi di lingua inglese, sia la relativa utilità per il figlio che ne fruisce.

Diritto alla ripetizione della quota: la decisione

La spese afferenti ai corsi di lingua inglese, quindi, rientrano tra le spese a carattere ordinario per le quali, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e  qualificando come necessarie anche le altre spese per le quali si chiedeva la ripetizione.

Conclusioni

L’ordinanza n. 17017/2025 richiama i giudici del merito a un approccio sostanziale nella valutazione delle spese straordinarie: non basta rilevare l’assenza di un consenso tra i genitori. Serve invece valutare l’effettivo interesse dei figli, la natura prevedibile e ordinaria delle spese, e la coerenza con il tenore di vita e le prassi familiari consolidate.

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