
La Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 6/2026, è intervenuta in materia di pignoramento esattoriale presso terzi e sul ruolo della notificazione dell’atto al debitore esecutato. Il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
Leggi descrizione
Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
Il caso: pignoramento presso terzi e conoscenza tardiva della procedura
Nel giudizio, un contribuente proponeva opposizione contro un pignoramento presso terzi attivato nell’ambito della riscossione, deducendo che l’atto risultava notificato tempestivamente al terzo, mentre la sua conoscenza della procedura era intervenuta solo in un momento successivo, quando l’iter espropriativo era ormai avanzato, se non addirittura definito nell’apprensione delle somme.
La doglianza principale si appuntava, quindi, sulla mancata o tardiva notificazione del pignoramento nei confronti del debitore, con conseguente compromissione della possibilità di reagire con gli strumenti di tutela previsti. Nel merito, la difesa insisteva anche sulla carenza di specificazione dei crediti oggetto di vincolo, prospettando un vizio idoneo a riflettersi sull’efficacia dell’azione esecutiva.
Potrebbe interessarti:
Il perimento del fatto decisivo, oltre agli atti “presupposti”
La Suprema Corte ha inquadrato come centrale, e specificamente dedotta sin dal primo grado, la questione della notifica del pignoramento al debitore esecutato, non sovrapponibile, né surrogabile, all’esame della regolarità di notifiche di atti prodromici o presupposti. In questa prospettiva, l’ordinanza ha valorizzato la distinzione tra il controllo sul corretto perfezionamento di comunicazioni antecedenti e la verifica dell’esistenza, e quindi della validità genetica, dell’atto esecutivo che impone al debitore l’ingiunzione di non sottrarre i beni alla garanzia.
L’omesso esame e il vizio motivazionale rilevante in sede di legittimità
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo con cui si denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, identificato nella mancata o tardiva notifica del pignoramento presso terzi al debitore esecutato. Ha osservato che i giudici di merito avevano concentrato l’attenzione su un profilo diverso, relativo a notifiche di atti presupposti, senza affrontare la doglianza che costituiva il fulcro della difesa. Ne è derivata, secondo la Corte, un’anomalia motivazionale riconducibile all’omissione totale dell’esame di un fatto principale, decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Conclusioni
La decisione ribadisce che nel pignoramento esattoriale presso terzi la notifica dell’atto al debitore è funzionale alla conoscenza del vincolo e all’esercizio effettivo del diritto di difesa. Il rinvio impone al giudice del merito di misurarsi, in modo espresso e motivato, con la tempestività e l’esistenza stessa della notificazione del pignoramento.










