
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 22476 del 4 agosto 2025, ha chiarito gli effetti del decesso del contribuente sul procedimento in corso riguardante sanzioni tributarie. Per un approfondimento su questi temi, segnaliamo il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Analisi del caso
Il procedimento trae origine da un avviso di irrogazione di sanzioni tributarie emesso nei confronti di un contribuente per violazione dell’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi di attività finanziarie detenute all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.L. n. 167/1990 convertito in L. n. 227/1990.
Dopo il rigetto in primo grado da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e la conferma in appello da parte della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione che aveva portato a una prima pronuncia di accoglimento parziale con rinvio (ordinanza n. 19987/2018).
Nel giudizio di rinvio, la CTR della Lombardia aveva accolto parzialmente l’originario ricorso del contribuente, limitatamente all’ammontare delle sanzioni irrogate, operando una rideterminazione della base imponibile sanzionatoria sulla scorta di documentazione sequestrata.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi impugnato la sentenza della CTR con ricorso per cassazione articolato in due motivi, il primo dei quali incentrato sulla violazione delle norme sul giudicato esterno, il secondo sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione.
La comunicazione del decesso del contribuente
La vicenda processuale ha subito una svolta decisiva quando il difensore del contribuente ha comunicato l’intervenuto decesso del proprio assistito, avvenuto il 22 giugno 2024, producendo il relativo certificato di morte e chiedendo conseguentemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
La richiesta si fondava sul principio dell’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione, come codificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997.
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L’applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 detta un principio di ordine generale quale corollario del principio della responsabilità personale delle sanzioni tributarie.
Il legislatore, come evidenziato dalla Suprema Corte, ha stabilito “in modo chiaro e netto” che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione. Tale principio trova la sua ratio nel carattere personale della responsabilità sanzionatoria, specificamente codificato nell’art. 2 del medesimo decreto legislativo.
Le conseguenze processuali
La Corte ha, inoltre, precisato che il sopravvenire della morte del contribuente “impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati”. Tale circostanza comporta conseguenze anche sul piano delle spese processuali: non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, la Corte ha disposto che “nulla va disposto sulle spese”.
Il principio di diritto
Dall’ordinanza si ricava un principio di diritto di portata generale:
“Le sanzioni tributarie, avendo natura strettamente personale in applicazione del principio della responsabilità individuale codificato negli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 472/1997, si estinguono automaticamente con la morte del soggetto trasgressore, comportando la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione di ogni procedimento giurisdizionale in corso, indipendentemente dal grado di giudizio raggiunto”.
Sanzioni tributarie e decesso del contribuente: in sintesi
Le sanzioni tributarie si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto?
No, le sanzioni amministrative tributarie hanno carattere strettamente personale e non si trasmettono agli eredi. L’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente l’intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento della sanzione, quale corollario del principio della responsabilità personale.
Cosa succede al processo in corso quando muore il contribuente sanzionato?
Il processo si estingue per cessazione della materia del contendere. Una volta documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, viene meno l’oggetto del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto, indipendentemente dal grado in cui si trova.
Gli eredi devono comunicare il decesso nei procedimenti sanzionatori?
La comunicazione del decesso può essere effettuata dal difensore del contribuente o dagli eredi stessi. È necessario produrre il certificato di morte per documentare l’avvenuto decesso e ottenere la dichiarazione di estinzione del processo.
Come vengono regolate le spese processuali in caso di estinzione per decesso?
Quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere dovuta al decesso del contribuente, i motivi di ricorso restano inesplorati. Di conseguenza, non si applica il principio della soccombenza virtuale e normalmente non viene disposto nulla sulle spese processuali.