Riscossione: discarico delle cartelle esattoriali (D. lgs. n.110/2024)

Il Decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, nella ricerca di un (difficile) equilibrio tra l’esigenza di accelerare la riscossione dei crediti e quella di consentire le adeguate difese del contribuente, riconosce all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la facoltà di azzerare automaticamente le cartelle esattoriali che non è riuscita a riscuotere entro il 31.12  del quinto anno successivo a quello di affidamento. Detto in altri termini, senza proposizione di alcuna istanza da parte dei contribuenti, in relazione a singoli carichi che presentano definite peculiarità, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2025 provvederà alla cancellazione automatica delle cartelle non riscosse. Ictu oculi la portata innovatrice della riforma protesa a rendere il sistema della riscossione più efficiente, equo e maggiormente orientato al risultato.

La procedura del discarico automatico a decorrere dall’ 01.01.2025

Come noto, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 59 D.lgs. n.300/1999.

Tanto premesso, la riforma della riscossione, avvenuta con D. lgs. n.110/2024, ha introdotto plurime novità tra le quali merita puntuale trattazione: la nuova procedura di discarico delle cartelle inesigibili affidate all’Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Nel dettaglio, sulla scorta dell’art. 3 del decreto citato, le quote affidate a Riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affido sono automaticamente discaricate.

La ratio della riforma, dunque, mira a non dissipare tempo ed energie per la riscossione di crediti divenuti inesigibili e sui quali risulta vano avviare procedure quali il pignoramento, l’ipoteca o il fermo amministrativo.

Eccezioni e discarico anticipato

Risulta di facile intuizione, tuttavia, che non tutte le cartelle esattoriali saranno oggetto di annullamento automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Invero, il comma 1 dell’art. 4 D.lgs. n.110/2024 prevede delle eccezioni che escludono, seppur temporaneamente, dal discarico automatico le quote per le quali:

  1. al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
  2. tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al lgs. n.14/2019, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell’art. 19 DPR n.602/1973, o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non consecutivi.

Ancora, ai sensi del comma 2. dell’art. 4 D.lgs. n.110/2024, relativamente alle quote di cui al comma 1 del citato articolo, il discarico automatico di determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:

  1. a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
  2. a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).

In ogni caso, in conformità a quanto espressamente previsto al comma 2, dell’art. 3 D.lgs. n110/2024, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà procedere in qualsiasi momento al discarico anticipato delle quote che le sono state affidate.

Nel dettaglio, è fatta salva per Riscossione la facoltà di trasmettere (telematicamente o con le modalità stabilite dal presente decreto) all’ente titolare del diritto di credito, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;

  1. mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell’art. 18, comma 2, D.lgs. n. 112/1999, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
  2. la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

Infine, il comma 3 del sopra citato articolo conclude stabilendo che, ad ogni modo, gli enti creditori possono chiedere all’Agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 1.

Il riaffidamento dei carichi all’Agenzia delle Entrate -Riscossione

Con riferimento ai crediti non riscossi, sulla scorta dell’art. 5, comma 1 D.lgs. n.110/2024, è previsto che, fino alla prescrizione del diritto di credito (posto che un conto è la cancellazione della cartella, altro è la cancellazione del ruolo, in ragione del quale la cartella viene emessa), il cui termine di decorrenza si computa dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate potrà essere:

  1. gestita direttamente dall’ente creditore;
  2. affidata dall’ente creditore ai soggetti iscritti all’albo speciale del MEF di cui al lgs. n.446/1997, oppure ad altro soggetto appositamente selezionato mediante procedura di evidenza pubblica;
  3. riaffidata per due anni dall’ente creditore (nuovamente) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul sito istituzionale.

Va da sé che il riaffidamento di cui alla lettera c), come precisa il comma 2 dell’art. 5 D.lgs. n. 110/2024, è volto all’esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, appositamente individuati sulla base di segnalazioni di cui agli artt. 28-ter e 48-bis DPR n. 602/1973, ovvero dell’affidamento di nuovi carichi relativi al medesimo debitore.

In caso di nuovo affido dei carichi da riscuotere in capo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione è previsto che:

  1. l’azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell’avviso di intimazione, di cui all’ 50 DPR n.602/1973;
  2. se, nel termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali, ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal D.lgs. n. 14/2019, oppure dalle dilazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973 o dall’adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino  all’estinzione  delle predette procedure e all’incasso  delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;

Infine, le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

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