La violazione del dovere di informazione, nei rapporti tra impresa assicuratrice e assicurato, concretizza un inadempimento contrattuale per violazione del dovere di buona fede con obbligo di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.
Lo ha disposto una interessante Ordinanza del Tribunale di Palermo che applica correttamente, nel caso sottoposto al suo esame, il principio della buona fede nei rapporti contrattuali, condannando una società assicurativa al pagamento, in favore del ricorrente ex art. 702 bis c.p.c., della somma di € 11.000,00 per non aver informato l’assicurato riguardo alla prescrizione del diritto alla riscossione del capitale.
Il caso in esame
Con ordinanza del 4 dicembre 2013, il Tribunale di Palermo ha condannato una società assicurativa al pagamento di 11 mila euro (oltre interessi) a titolo di risarcimento del danno cagionato da inadempimento contrattuale per violazione di un obbligo di buona fede.
Tale inadempimento consiste, soprattutto, nel “non avere informato quest’ultimo della circostanza in base alla quale la mancata richiesta di riscossione entro due anni dalla scadenza della polizza avrebbe comportato la prescrizione del diritto (ex art. 2952 c.c.) e, di conseguenza, la perdita del capitale maturato”.
Secondo il Tribunale Palermitano, l’omissione dell’obbligo informativo si pone in contrasto con il dovere di buona fede e correttezza che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel corpo dell’Ordinanza, “costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio” (Cassazione 3462/2007).
Scadenza del diritto alla riscossione del capitale: l’informazione è dovuta
Un comportamento improntato a correttezza e buona fede avrebbe sicuramente imposto alla società di assicurazioni, una volta giunta a scadenza la polizza, di avvisare gli assicurati che l’esercizio del diritto alla riscossione del capitale era soggetto al termine di prescrizione biennale sancito dall’art. 2952 c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis);
Ad ulteriore supporto della motivazione giuridica dell’ Ordinanza in commento, il Giudice estensore ha citato il Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, all’art. 17 , benchè questo non fosse applicabile ratione temporis, che impone, alle imprese assicuratrici, uno specifico obbligo di inviare alla controparte (assicurato), “almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta contenente, oltre all’indicazione del termine di scadenza ed alla documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione, una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini”.
Inoltre, le condizioni generali di contratto della polizza nulla riferivano al cliente consumatore, circa i tempi di prescrizione (ex art. 2952 c.c.) entro i quali richiedere la prestazione alla impresa assicuratrice, pena la perdita del diritto.
In conclusione, il Tribunale ha osservato che l’omissione informativa dell’impresa assicuratrice, circa i tempi e le modalità per richiedere la prestazione alla scadenza del contratto assicurativo, concretizza senza dubbio una violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva e, in ossequio ad un principio giurisprudenziale consolidatosi nel tempo, (Cassazione 1618/2009, 21250/2008 e 2855/2005), costituisce inadempimento contrattuale con conseguente obbligo di risarcire il danno, ex art. 1453 c.c., che deve essere liquidato in misura pari al valore di riscatto della polizza vita (Cassazione 2788/1999).