Risarcimento per sinistri stradali: solo il medico legale può accertare i danni e le lesioni

Con la sentenza n. 18773 del 26 settembre 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di sinistri stradali, che l’accertamento di lesioni, danni fisici di lieve e maggiore entità o invalidità permanenti verificatisi a seguito di incidenti stradali, spetta esclusivamente al medico legale.

La normativa: La Legge 27 del 24 marzo 2012

La disposizione di cui art. 32, coma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione“.

L. 27/2012: si applica anche ai giudizi in corso di causa

Con riguardo alla citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, la Suprema Corte ha in primo luogo chiarito che essa si applicherebbe anche ai giudizi in corso di causa (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore).

Si tratterebbe, infatti, di norme (la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo) volte a stabilire l’esistenza e, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto.

L. 27/2012: la necessità dell’accertamento del medico-legale

La Corte di legittimità ha altresì ribadito, in accoglimento al ricorso della donna danneggiata cui era stato negato il risarcimento per il sinistro e ai sensi della predetta legge, la necessità che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”: i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), conducono infatti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguarda sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).

In tal senso, appare evidente l’errore in diritto commesso dal giudice di appello, il quale ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della ricorrente per non aver ella fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege“, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico“.

La Cassazione ha tuttavia rilevato che il referto medico del pronto soccorso aveva diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”. Tali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, coma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012.

Risarcibilità del danno da fermo tecnico in via equitativa

In conformità ad un recente orientamento, la Suprema Corte ha infine negato la risarcibilità del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato in via equitativa – cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’annel caso in cui la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità di detti costi) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.

La decisione della Corte

Alla luce di quanto affermato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa al Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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