Risarcimento per minore infortunato a scuola: è ammessa l’azione diretta contro l’assicurazione?

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6496/2025, depositata l’11 marzo, ha chiarito se, in ipotesi di infortunio del minore a scuola, i genitori possano agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento del danno. 

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso

I genitori di una bambina di pochi anni, frequentatrice dell’asilo comunale, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da omessa vigilanza a causa dell’infortunio subito dalla minore travolta da un coetaneo, mentre giocava su uno scivolo.

Gli attori convenivano in giudizio il Comune e la compagnia assicuratrice dell’ente pubblico territoriale. La compagnia assicuratrice eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e l’insussistenza di azione diretta nei suoi confronti.

Il Tribunale accoglieva la domanda dei genitori e condannava i convenuti al risarcimento del danno. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la compagnia assicuratrice presentava ricorso in Cassazione.

I motivi di ricorso

La compagnia assicuratrice, con il primo motivo di ricorso, censurava la decisione della Corte d’Appello sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva.

I genitori della minore avevano agito in giudizio ai sensi dell’art. 2048 c.c. ritenendo gli insegnanti responsabili per l’infortunio della figlia, per omessa vigilanza. Gli attori, tuttavia, avevano proposto un’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’assicurazione.

Il Comune e la compagnia assicuratrice avevano stipulato, ai sensi dell’art. 1891 c.c., un contratto di polizza cumulativa per conto di chi spetta, in favore degli alunni dell’asilo comunale. I genitori, in base a tale contratto, potevano richiedere l’indennizzo per gli eventi assicurati direttamente all’assicurazione.

La Corte d’Appello aveva ritenuto ammissibile, implicitamente, che i genitori avessero proposto l’azione risarcitoria, ex art. 2048 c.c., direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice.

Questa possibilità, tuttavia, non era contemplata

  • né dal contratto, che prevedeva l’azione diretta solo per il riconoscimento dell’indennizzo;
  • né dalla legge che circoscrive le ipotesi di azione risarcitoria diretta contro l’assicurazione a quelle contemplate dagli artt. 141 e 144 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. cod. ass.).

I genitori possono agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per il risarcimento?

La Suprema Corte ha osservato che, i giudici di legittimità, in un caso analogo, avevano manifestato parere favorevole all’ampliamento delle ipotesi di azione diretta, aldilà di quelle normativamente previste (Cass. n. 30653/2017). Nella fattispecie citata, tuttavia, il danneggiato aveva agito direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, e non per ottenere il risarcimento del danno.

Nel caso in esame, tuttavia, i genitori della bambina infortunata avevano esperito l’azione risarcitoria e non quella volta alla corresponsione dell’indennizzo. I giudici di merito avevano accolto la domanda inquadrandola nel paradigma normativo dell’art. 2048 c.c. sulla base dell’erroneo riconoscimento dell’azione risarcitoria diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, aldilà dei casi previsti dalla legge.

L’art. 144 cod.ass., infatti, disciplina le ipotesi di azione risarcitoria diretta nei confronti dell’assicurazione e, tra queste, non rientra quella ex art. 2048 c.c. I genitori avrebbero dovuto citare in giudizio solo il responsabile civile, e non anche la compagnia assicuratrice.

La Cassazione ha, pertanto, accolto il ricorso e ha rimesso la causa alla Corte d’Appello, per un nuovo esame.

Conclusioni

La Suprema Corte ha chiarito che, nei casi di infortuni dei minori a scuola, i genitori non possono chiedere il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2048 c.c., direttamente alla compagnia assicuratrice. L’art. 144 cod.ass., infatti, non prevede tale ipotesi di azione risarcitoria diretta.

La giurisprudenza di legittimità è incline a contemplare azioni dirette ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla legge, solo qualora la domanda sia volta al riconoscimento dell’indennizzo e non a ottenere il risarcimento del danno.

 

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