Risarcimento per infortunio a scuola: serve la prova della dinamica concreta dell’incidente

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 33392/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), in una controversia riguardante l’infortunio di un alunno, ha chiarito se la mera dimostrazione che l’evento dannoso sia avvenuto durante l’orario scolastico sia sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria, tanto sul versante della responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 c.c. quanto su quello della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e quale rilevanza assuma, a tali fini, la ricostruzione della dinamica concreta dell’incidente.

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Formulario commentato del risarcimento del danno

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Analisi del caso

La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta dal genitore di un alunno minorenne, che si era infortunato durante l’ora di scienze motorie nei locali scolastici e alla presenza dell’insegnante. L’attore deduceva che la lesione fosse conseguenza di un “intervento falloso” posto in essere da un altro allievo, nel corso dell’attività sportiva, e conveniva in giudizio l’amministrazione scolastica chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda, ritenendosi non provati i presupposti dei titoli di responsabilità invocati, sia in chiave extracontrattuale (art. 2048 c.c.) sia in chiave contrattuale (art. 1218 c.c.). La Corte d’Appello confermava la decisione, valorizzando la carenza di allegazione e prova circa circostanze essenziali: in particolare la tipologia di attività motoria in corso, l’identità dell’autore del presunto fallo, e, più in generale, la dinamica effettiva dell’incidente, risultata peraltro oscillante anche nelle relazioni interne (prima qualificato come “accidentale”, poi come evento riconducibile a “fallo di gioco”).

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Il ricorso in Cassazione

Il genitore presentava, allora, ricorso in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., e 115 c.p.c.: secondo il ricorrente, la natura pacifica del fatto che l’alunno si fosse infortunato durante l’orario scolastico, all’interno della scuola e alla presenza dell’insegnante doveva considerarsi – di per sé sola – idonea, nel quadro della
responsabilità contrattuale, ad attivare l’onere, in capo al Ministero, di provare l’impossibilità (derivante da fatto ad esso non imputabile) dell’inadempimento all’obbligo di sorveglianza dell’alunno.

Con il secondo motivo, invece, deduceva la nullità della sentenza impugnata per manifesta contraddittorietà: la Corte d’Appello, in particolare, aveva, da un lato, ricostruito correttamente il riparto dell’onere probatorio, attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che non si esaurisce nell’accadimento in sé e nella
lesione, ma si estende alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato; dall’altro lato, però, aveva affermato che il danneggiato non aveva fornito alcuna prova della ricostruzione della dinamica del fatto.

La Corte: il regime probatorio discende dalla qualificazione del danno, ma presuppone la prova della dinamica

La Suprema Corte non ha condiviso l’impostazione del ricorrente evidenziando, in primo luogo, che il regime probatorio invocabile (contrattuale o extracontrattuale) non può essere assunto come premessa “a priori”, poiché esso è conseguenza della previa dimostrazione che il danno sia riconducibile, in fatto, a autolesione o a eterolesione. In altri termini, prima ancora di discutere “quale responsabilità” ricorra, occorre dimostrare come l’evento si sia verificato e da cosa esso sia stato causato.

Il Collegio ha censurato, quindi, la tesi secondo cui sarebbe sufficiente l’allegazione dell’infortunio “a scuola”, sottolineando come, nel caso concreto, le deduzioni dell’attore fossero contraddittorie, oscillando tra ricostruzioni incompatibili: in alcune prospettazioni si insisteva sul fallo altrui (eterolesione), in altre si riduceva l’incidente a una caduta in presenza del docente (autolesione). Proprio tale indeterminatezza rendeva impossibile identificare l’esatto titolo di responsabilità e, soprattutto, impediva di delimitare lo “spettro” della condotta dovuta (e della possibile colpa omissiva).

Responsabilità ex art. 2048 c.c.: la presunzione opera solo per danni “a terzi” e richiede prova dell’illecito altrui

Nel confutare l’applicabilità automatica della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048, comma 2, c.c., la Cassazione ha ribadito che tale presunzione opera limitatamente ai danni cagionati a terzi dal fatto illecito dell’allievo, e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso. Ne deriva che, quando un minore subisce un danno mentre è sotto la vigilanza del precettore, non è sufficiente provare l’affidamento al docente, ma il danneggiato deve provare il fatto costitutivo della pretesa, ossia l’illecito subito da parte di un altro soggetto.

Responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.: serve la prova del nesso causale con un deficit di vigilanza

Per ciò che attiene alla responsabilità contrattuale, la Cassazione ha chiarito che, anche quando si intenda sostenere la responsabilità contrattuale della scuola, il danneggiato deve dimostrare non solo che il danno è avvenuto durante l’orario scolastico, ma anche che esso è stato causato dall’omissione di controllo o dalla colpa dell’insegnante; solo dopo tale prova “a monte” spetta al debitore dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.

Nel caso concreto, proprio la mancata dimostrazione della dinamica impediva di verificare se l’evento fosse riconducibile a:

  • un normale rischio tipico dell’attività sportiva (es. scontro ordinario di gioco), oppure
  • un comportamento abnorme e imprevedibile rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività sportiva, tale da rendere imputabile alla scuola un deficit di vigilanza o di organizzazione.

La necessità di una ricostruzione univoca del fatto: tutela del contraddittorio e divieto di “responsabilità astratta”

La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza che esclude la possibilità di affermare responsabilità in presenza di fatti alternativi e incompatibili o descritti in modo evanescente. Il processo civile presuppone, infatti, che l’accadimento fonte di danno sia circostanziato e specificamente allegato nella fase di litis contestatio, poiché solo così il convenuto può approntare una difesa effettiva. Ammettere che la responsabilità possa essere affermata anche al mutare della versione fattuale, una volta caduta la prima ricostruzione, determinerebbe una violazione del giusto contraddittorio, della parità delle armi e, in definitiva, dell’art. 111 Cost.

La responsabilità per omessa vigilanza non può essere definita in termini astratti e a prescindere dalla riconducibilità dell’evento a uno specifico fatto o comportamento umano, dovendo quest’ultimo essere provato nella sua materialità.

La prova del fatto storico come presupposto insostituibile (“non surrogabile”)

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato, in conclusione, che qualsiasi disquisizione giuridica in punto di responsabilità presuppone l’evidenza processuale del fatto storico sottostante, che non può essere “surrogata” dal solo dato spazio-temporale dell’essere avvenuto l’infortunio a scuola e durante l’orario scolastico. La mancanza di prova della dinamica si colloca, dunque, a monte e impedisce l’attivazione dei meccanismi presuntivi o delle ripartizioni dell’onere probatorio che erano state invocate dal ricorrente.

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