Percorrendo una strada sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di imbattersi in una buca stradale, in un cratere, in una sconnessione o in una macchia d’olio.
Come si può effettuare, in simili casi, una richiesta di risarcimento danni al Comune per insidia stradale?
È possibile richiedere il risarcimento del danno (richiesta di risarcimento danni per insidia stradale) all’Ente proprietario del tratto di strada. La richiesta risarcitoria richiede la prova della dinamica del fatto e dell’esistenza di un rapporto di custodia tra l’Ente e la strada.
Ma cosa si intende, propriamente, col termine di “insidia stradale”?
E qual è inoltre il criterio di responsabilità dell’ente proprietario della strada, ed in particolare del Comune, per i danni da essa causati?
Ebbene, non ogni situazione di pericolo stradale integra l’insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto della strada, vale a dire non visibile e non prevedibile [1]. Insidia e/o trabocchetto costituiscono figure di matrice giurisprudenziale, non contemplate dal codice civile e sorte dall’esigenza di limitare le ipotesi di responsabilità della P.A. (in questo caso: il Comune) a fronte di richieste risarcitorie.
Lo scopo di questo articolo è di delineare, in maniera semplice, lo stato attuale della giurisprudenza per consentire di giungere alla decisione se chiedere o meno il risarcimento dei danni all’Ente territoriale (Comune). E, naturalmente, fornire tutte le indicazioni su come strutturare la richiesta di risarcimento (vedi la parte finale dell’articolo).
1. Qual è lo stato attuale della giurisprudenza sull’insidia stradale?
2. La condotta del danneggiato può avere rilevanza (art. 1227 c.c.)?
3. Il caso in cui la buca sia ampia e visibile
4. E se esiste un appaltatore nel tratto di strada in questione?
5. La richiesta di risarcimento dei danni: cosa è importante sapere?
1. Qual è lo stato attuale della giurisprudenza sull’insidia stradale?
Due sono (stati) gli indirizzi interpretativi e giurisprudenziali sul tema. Si tratta, infatti, dell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (aquiliana) di cui all’art. 2043 c.c. e della diversa responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c..
Secondo giurisprudenza risalente, la norma da applicare doveva essere l’art. 2043 c.c.: il danneggiato doveva provare la colpa del Comune o comunque della Pubblica Amministrazione, l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’insidia.
Successivamente, parte della giurisprudenza iniziò ad applicare a queste ipotesi la disposizione di cui all’art. 2051 c.c., fino a pervenire, verso la metà degli anni 2000, ad un abbandono del pregresso requisito della cd. insidia occulta.
In base a tale orientamento, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, in base all’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze [2]. Inoltre la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane esclusa in ragione dell’estensione della rete viaria e dell’uso da parte della collettività [3].
Si applica, pertanto, l’art. 2051 c.c. nel caso in cui la strada si trovi nel perimetro urbano del Comune o si tratti di strada aperta al pubblico transito, con esclusione della responsabilità della stessa nei casi di pericolo imprevedibile ed inevitabile ascrivibile a terzi o allo stesso danneggiato [4] .
Accertato il nesso di causalità, il danneggiato non dovrà più, almeno in linea teorica, dimostrare l’esistenza di una “insidia”, ovvero degli elementi oggettivi della non visibilità del pericolo e quelli soggettivi dell’imprevedibilità. Spetterà invece al Comune fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.
2. La condotta del danneggiato può avere rilevanza (art. 1227 c.c.)?
Così delineata la questione della responsabilità del Comune, occorre farsi un’altra domanda.
Il comportamento dell’utente della strada può avere rilevanza nella determinazione del risarcimento ed in che modo?
Il Comune e/o la Pubblica Amministrazione, tenuta alla custodia (e alla manutenzione) della strada, per esonerarsi da ogni responsabilità, “dovrebbe” in teoria provare quello che in termini giuridici si chiama il caso fortuito, ovvero la totale imprevedibilità e inevitabilità del danno. L’assoluta rigidità della suddetta norma e la conseguente necessità di moderare le richieste di risarcimento danni verso enti pubblici minori quali i Comuni, ha indotto la giurisprudenza a temperare, per quanto possibile, l’interpretazione dell’art. 2051 c.c.
Ciò è avvenuto in particolare mediante orientamenti che, a tratti, hanno fatto riemergere, sia pure in parte, le vecchie pronunce giurisprudenziali.
E così è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza più recente che non si può fare a meno di valutare anche la condotta tenuta dal danneggiato nell’impiegare la strada soggetta alla custodia del suddetto ente. Si è infatti sostenuto sostenuto come sia possibile far rientrare nel concetto di caso fortuito anche la condotta del danneggiato se idonea a «interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso» [5].
Si è persino giunti a ritenere imprudente il comportamento della vittima la quale, certamente non esperta per la giovane età, in situazione di completa oscurità si era avventurata su un tratto di strada che, per la presenza dei massi suddetti, poteva ragionevolmente ritenersi non ancora aperta al traffico, a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi [6]. Nel caso specifico, però, l’apporto del danneggiato non è stato tale da far venir meno la corresponsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune.
In altri casi si è detto che il caso fortuito può consistere sia in un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno [7].
3. Il caso in cui la buca sia ampia e visibile
Rilevano anche l’ampiezza della buca e la sua visibilità in presenza di luce naturale, al punto che quanto più l’insidia sia grande e avvistabile per un pedone, tanto più si dovrà presumere che l’accidentale caduta sia legata alla sua colpevole distrazione e non alla pericolosità occulta e intrinseca dello stesso ostacolo [8].
In alcune singole pronunce, addirittura, è stato affermato un orientamento secondo cui il proprietario o gestore della strada non è da considerarsi responsabile per la caduta dovuta a una buca stradale se le condizioni del manto sono già note al danneggiato [9]
Quando interviene il Comune nel risarcimento del danno?
Ovviamente, perché sorga la responsabilità del Comune, quest’ultimo deve essere l’ente proprietario della strada e/o comunque tenuto alla custodia. Il Comune non è responsabile per un sinistro stradale causato dal cattivo stato del manto stradale quando il veicolo viaggia su una strada statale. In tale fattispecie, emerge il difetto di legittimazione passiva del Comune, rilevabile in ogni stato e grado del processo [10].
4. E se esiste un appaltatore nel tratto di strada in questione?
Se la cattiva manutenzione della strada è riconducibile ad un appaltatore, può sussistere, anche in questo caso, una responsabilità della P.A. in solido con la responsabilità della ditta appaltatrice.
La responsabilità dell’ente proprietario della strada è configurabile, fatto salvo ogni problema di concorrente responsabilità dell’impresa appaltatrice dei lavori, anche quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l’ente di fare sì che quell’uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere [11].
Inoltre, l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza e il controllo al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento: infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto a escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 c.c.[12].
Ed ancora, si è ritenuto che la stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’articolo 2051 cc, sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore. La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che (comunque) continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile [13].
5. La richiesta di risarcimento dei danni: cosa è importante sapere?
Alla luce di quanto precede, la richiesta di risarcimento danni presuppone dunque in via giudiziale, ma anche stragiudiziale (cioè prima di andare in giudizio), che l’avente diritto (e cioè il danneggiato) dimostri:
- il danno
- e il nesso di causalità fra il comportamento del Comune, consistito nel difetto di adeguata custodia della sede viaria ed i danni subiti, tenendo conto di quanto si è sopra illustrato e detto.
12Importantissimi sono i seguenti elementi probatori:
- il rapporto di incidente stradale (se si tratta di sinistro stradale);
- i testimoni dell’accaduto, da identificare sul posto (prima che, eventualmente si “volatilizzino” ed è bene indicarli nella raccomandata risarcitoria);
- le fotografie delle anomalie della sede viaria e/o dei danni ai veicoli
- i referti medici.
Se si sono verificati danni materiali ai veicoli, occorrerà il rilascio di un preventivo per le riparazioni. Se, inoltre, dal fatto sono derivati dei danni fisici cioè biopsicologici è necessario farsi, come si è già detto, refertare dai sanitari competenti le lesioni; la casistica giurisprudenziale evidenzia, in particolare, che la componente del danno biologico (cioé fisico) può essere in simili casi rilevantissima anche se, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, occorre anche considerare ai fini risarcitori la dimensione morale ed esistenziale del danno.
In un secondo momento, è opportuna una valutazione del medico legale. Una volta raccolti questi elementi occorre individuare l’ente proprietario della strada, nel caso di specie il Comune, ed inviare alla sua sede legale una richiesta di risarcimento dei danni mediante raccomandata a/r.
In seguito al ricevimento della raccomandata, il competente ufficio dell’Amministrazione comunale provvederà a far eseguire gli accertamenti, avvertendo altresì la propria assicurazione. Qualora, naturalmente, la richiesta di risarcimento venga disattesa o non riscontrata, si potrà sempre ricorrere in giudizio per il riconoscimento dei danni subiti.
[1] Cass. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile; Ordinanza 26 aprile 2013, n. 10096;
[2] Cass. 25837/2017; Cass. 3793/2014;
[3] Cass. civ. 26 settembre 2006, n. 20823;
[4] Cass. civ. n. 12449/2008;
[5] Cassazione civ., 20 gennaio 2014, n. 999;
[6] Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4039;
[7] Corte di Cassazione sentenza del 9 aprile 2014, n. 8282;
[8] Cassazione sentenze 287 del 2015 e 23919 del 2013;
[9] Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 13 aprile – 14 giugno 2016, n. 12174;
[10] Cassazione civile, sezione terza, sentenza n.25488 del 13/12/2016;
[11] Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 1999, n. 2963;
[12] Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691;
[13] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18325.
Articolo e parere di alto profilo giurisprudenziale