Profili critici in tema di rinuncia all’eredità

in Giuricivile, 2019, 1 (ISSN 2532-201X)

Il presente elaborato si è posto l’ambizioso obiettivo di effettuare un’approfondita ricognizione teorico dogmatica dell’istituto della rinuncia all’eredità, negozio giuridico fondamentale nell’alveo delle vicende devolutorie, caratterizzate spesso dalla natura antieconomica del patrimonio relitto.

In sostanza, lo scopo dello scrivente consiste nel mettere in luce le problematicità che investono e attanagliano questa particolare fattispecie giuridica, evidenziando i profili meritevoli di una specifica attenzione.

Preliminarmente, è senza ombra di dubbio utile e doveroso ricordare che l’istituto in commento costituisce un negozio giuridico abdicativo con le seguenti caratteristiche fondamentali:

  • esso è unilaterale, ma a rilievo bilaterale[1], nel senso che produce sia un effetto diretto e immediato nella sfera giuridica del rinunziante, sia un equipollente effetto in quella del soggetto terzo (i chiamati in subordine), consistente nell’acquisto del potere di accettare l’eredità[2];
  • è tra vivi, in quanto i suoi effetti si riverberano durante la vita del soggetto che compie l’atto[3];
  • è solenne[4], poiché l’articolo 519 c.c. richiede che venga effettuata per iscritto con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
  • è negozio neutro[5], dato che non può configurarsi né come a titolo oneroso né come gratuito;
  • è limitatamente revocabile, poiché l’articolo 525 c.c. permette di revocare la rinunzia all’eredità nel caso in cui i chiamati in subordine non abbiano già accettato e se non è intervenuto il termine di prescrizione decennale ex articolo 480 c.c.;
  • è un actus legitimus, in quanto non tollera l’apposizione di elementi accidentali quali termini e condizioni ex articolo 520 c.c.;
  • è un atto di straordinaria amministrazione, poiché incide sul patrimonio del rinunziante e non sul suo reddito[6];
  • non è un negozio personalissimo[7], in virtù di quanto disposto dagli articoli 320 e 374 c.c., i quali consentono che essa venga effettuata da un rappresentante legale, così come avviene per l’accettazione dell’eredità[8];
  • non è un negozio giuridico recettizio, poiché non risulta diretta a soggetti determinati, anche se possono essere individuati coloro i quali ne potranno trarre vantaggio.

Per quello che concerne gli effetti giuridici prodotti dalla rinunzia all’eredità, occorre ricordare che, in virtù di quanto lapidariamente enunciato dall’articolo 521 c.c., essa è retroattiva.

Il rinunziante, dunque, deve considerarsi come mai chiamato all’eredità, in quanto perde ab origine la qualità di delato[9].

La retroattività della rinuncia ha lo scopo di impedire che i beni facenti parte dell’asse ereditario vengano considerati res nullius nell’arco di tempo che intercorre tra l’apertura della successione e l’acquisto della qualità di erede. Soltanto grazie alla norma in esame è possibile far risalire gli effetti dell’acquisto dei chiamati ulteriori al momento dell’apertura della successione[10].

Detto diversamente, la rinuncia all’eredità ha l’effetto precipuo di rendere attuale e concreta la delazione in favore dei chiamati ulteriori, creando una situazione particolare nella quale vi sono simultaneamente due delazioni, quella del rinunziante, il quale può ancora diventare erede revocando la propria rinunzia ex articolo 525 c.c., a patto che il potere di accettare non si sia prescritto e che i chiamati ulteriori non abbiano già accettato l’eredità, e quella dei chiamati in subordine, avvenuta grazie ai meccanismi devolutori intervenuti ai sensi degli articoli 522 e 523 c.c.

Dunque, il procedimento successorio si chiude definitivamente e la rinunzia opera retroattivamente, solamente dal momento in cui avviene l’accettazione degli altri chiamati, in quanto questa funge da causa ostativa alla possibilità di revoca della rinunzia all’eredità.

La rinuncia contrattuale e la rinuncia presunta

Nel paragrafo precedente, parlando delle caratteristiche della rinunzia all’eredità, è emerso come essa sia un negozio giuridico solenne.

Corollario di questo principio è che la rinunzia effettuata in forma tacita, cioè con comportamenti concludenti, risulta radicalmente nulla.

Tuttavia, esistono due questioni che meritano di essere analizzate approfonditamente, cioè la rinunzia sotto forma di contratto e la rinunzia presunta.

Secondo un risalente ordinamento giurisprudenziale[11], l’osservanza delle formalità previste dalla legge in tema di rinunzia all’eredità sarebbe obbligatoria solo per ottenere l’efficacia nei confronti dei terzi. Tra i coeredi sarebbe possibile effettuare la rinunzia in forma contrattuale, senza rispettare il rigore formale previsto dall’articolo 519 c.c.

Il chiamato rinunziante rivestirebbe una duplice veste giuridica[12]: erede verso i terzi, i quali sarebbero dunque legittimati a chiedergli il pagamento dei debiti ereditari; estraneo all’eredità nei confronti dei coeredi, parti del contratto di rinunzia, i quali dovrebbero rimborsargli le quote di debito pagate ai terzi.

La dottrina prevalente[13] e un recente ordinamento giurisprudenziale[14] si sono schierati contro questa possibilità, adducendo alcune tra le seguenti motivazioni.

In primo luogo, essendo la rinunzia all’eredità un negozio giuridico unilaterale, in essa non sono contemplate più parti ma esclusivamente una, il rinunziate, nei confronti della quale gli altri sono tutti terzi.

In seconda battuta, tale “doppia anima” si scontra con l’efficacia erga-omnes dell’assunzione della qualità di erede[15]: un soggetto, infatti, può essere o non essere erede, ma è da escludere la possibilità di una rinunzia all’eredità contrattuale che qualifichi il rinunziante sia come estraneo all’eredità che come erede.

In ultima analisi, il requisito formale è indispensabile per la validità e l’efficacia della rinunzia, non potendo ammettersi la possibilità di un contratto di rinunzia valido solo tra i coeredi.

Un’ulteriore questione di grande importanza riguarda l’ammissibilità di una rinunzia all’eredità presunta.

Esistono due ipotesi previste dal legislatore che sembrerebbero rientrare nell’alveo di questa fattispecie giuridica.

La prima sarebbe quella positivizzata nell’articolo 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse il diritto di chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il delato dichiari la sua volontà in ordine all’accettazione dell’eredità. Secondo tale norma, decorso inutilmente questo termine il chiamato perde il diritto di accettare, non potendo più diventare erede.

La seconda ipotesi sarebbe quella disciplinata dall’articolo 487 c.c., secondo il quale il chiamato, non in possesso dei beni ereditari, che ha effettuato l’inventario senza aver prima dichiarato di accettare l’eredità, ha un termine di quaranta giorni, decorrenti dalla data di redazione dell’inventario, per poter accettare. In virtù di questa disposizione, in assenza di tale dichiarazione egli perderà il diritto di accettare.

Anche se prima facie sembrerebbe che in tali ipotesi avvenga una rinunzia presunta all’eredità, una illustre dottrina[16] ha espresso un’opinione contraria. Secondo tale interpretazione, nei casi summenzionati vi è una decadenza dal potere di accettare l’eredità, non essendoci nessun comportamento o atto negoziale idoneo a generare una valida rinunzia all’eredità.

In altre parole, non avviene nessuna rinunzia, ma più semplicemente il chiamato perde la possibilità di diventare erede per non aver esercitato il potere di accettare nei termini stabiliti.

La rinunzia gratuita e quella verso corrispettivo, detta traslativa

Come già accennato, la rinunzia all’eredità è un negozio giuridico neutro, in quanto non può né qualificarsi come gratuito né come a titolo oneroso.

Il legislatore però prevede l’esistenza di una rinunzia gratuita in due diverse norme, cioè l’articolo 519 2° comma e l’articolo 478 c.c.

La prima ipotesi riguarda la rinunzia all’eredità fatta gratuitamente a favore di tutti coloro i quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante. Secondo la norma prima richiamata, essa non ha effetto fino a quando, a cura di alcune delle parti, non siano state eseguite le forme indicate nel primo comma dell’articolo 519 c.c.

Innanzitutto, occorre sottolineare come l’espressione “parti” sia stata usata in modo impreciso[17] e atecnico dal legislatore, in quanto la rinunzia all’eredità è un negozio giuridico unilaterale.

Questa disposizione ha la funzione di interpretare in modo autentico[18] le eventuali espressioni usate dal rinunziante assieme alla dichiarazione di rinunzia. Essa, tuttavia, risulta pleonastica, poiché i chiamati a favore dei quali è stata disposta la rinunzia avrebbero comunque beneficiato della quota del rinunziante in forza delle disposizioni di legge.

Sorge spontanea una domanda: la rinunzia gratuita all’eredità può configurarsi come una donazione indiretta?

Si ha donazione indiretta ogni qual volta la realizzazione della causa propria della donazione consegua all’impiego di un atto sorretto da una causa, in senso tecnico, propria e diversa rispetto a quella della donazione; in altri termini, essa avviene quando un soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro soggetto, depauperando il proprio patrimonio, attraverso l’uso indiretto di un atto che, di per sé, non è una donazione[19].

Il criterio che permette di qualificare un atto come donazione indiretta è quindi l’esistenza dello spirito di liberalità, l’animus donandi, in capo al soggetto “donante”.

Dunque, la rinunzia gratuita all’eredità ex articolo 519 2° comma c.c. può essere qualificata alla stregua di una donazione indiretta solamente in presenza del requisito soggettivo precedentemente analizzato[20]. Esclusivamente in tal caso il rinunziante utilizza la rinunzia come mezzo per perseguire il proprio obiettivo, cioè la devoluzione della sua quota di eredità a tutti gli altri chiamati.

Va precisato che la maggior parte della dottrina si è espressa in modo diametralmente opposto, negando fermamente la possibilità di intendere la rinunzia gratuita a favore di tutti i chiamati come una donazione indiretta, stante sia l’assenza dello spirito di liberalità, assorbito dallo scopo impresso dalla legge di abdicare alla delazione, sia la considerazione in forza della quale l’effetto della rinunzia è inderogabilmente stabilito dalla normativa vigente, il quale si dispiegherebbe a favore dei chiamati in subordine a prescindere dalla volontà del rinunziante.

Radicalmente diversa è l’ipotesi prevista dall’articolo 477 c.c., la quale disciplina la donazione dei diritti di successione.

In tal caso vi è un autentico contratto di donazione, e non un negozio giuridico unilaterale, la rinunzia.

La differenza sostanziale tra le due fattispecie sta in ciò: la rinunzia all’eredità gratuita in favore di tutti i chiamati è un negozio giuridico unilaterale che persegue l’obiettivo tipico di non diventare erede, facendo rimanere  estraneo all’eredità il rinunziante; la donazione dei diritti di successione da parte del chiamato è un contratto e presuppone l’acquisto della qualità di erede in capo a quest’ultimo, in quanto integra uno di quei comportamenti concludenti che causano l’accettazione tacita dell’eredità.

L’articolo 478 c.c. disciplina, invece, la rinunzia gratuita a favore di alcuni chiamati, prevedendo che essa importi accettazione dell’eredità.

Secondo alcuni autori[21], questa norma non sarebbe altro che una duplicazione dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 477 c.c., poiché esamina una delle situazioni in esso ricomprese.

Secondo un’altra dottrina[22] la rinunzia ex articolo 478 c.c. sarebbe configurabile in termini di proposta di donazione e non di donazione, già prevista dall’articolo 477 c.c., ed è per questo che sarebbe sufficiente a provocare l’accettazione dell’eredità.

Più semplicemente, un’altra dottrina[23] ritiene che il legislatore ha voluto paragonare l’articolo in esame, che prevede un’autentica donazione, con l’articolo 519 2° comma c.c., che invece disciplina la rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti i chiamati, la quale non comporta accettazione.

In conclusione, è possibile affermare che l’unica ipotesi di effettiva rinunzia gratuita dell’eredità è quella effettuata a favore di tutti i chiamati, in quanto sia la donazione dei diritti di successione che la rinunzia a favore di alcuni chiamati comportano l’accettazione dell’eredità, poiché il chiamato pone in essere un comportamento che non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede.

Finora si è discusso sulla possibilità di configurare la rinunzia all’eredità come un negozio giuridico gratuito. Un altro profilo ermeneutico da sollevare riguarda la qualificazione della rinunzia all’eredità come un negozio giuridico a titolo oneroso, cioè se possa avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo.

Questa ipotesi, detta “rinunzia traslativa”, è prevista dall’articolo 478 c.c., secondo il quale la rinunzia dei diritti di successione fatta verso corrispettivo importa accettazione.

Le ipotesi previste dagli articoli 477 e 478 c.c. non sono sostanzialmente diverse[24], poiché in essi il legislatore ha effettuato una precisazione in termini, in relazione al contenuto esteriore della dichiarazione: mentre l’articolo 477 c.c. disciplina le ipotesi di donazione vendita e cessione dei diritti di successione; l’articolo 478 c.c. regolamenta i contratti già previsti precedentemente, nei quali le parti abbiano usato l’espressione “rinunzia” anziché vendita o cessione.

Per entrambe le situazioni la conseguenza è che il chiamato che rinunzia all’eredità dietro corrispettivo accetta tacitamente la stessa, diventando erede e traferendo non la delazione bensì i diritti ereditari, già entrati nel proprio patrimonio.

In sostanza, l’unica rinunzia, che non rientra nell’insieme dei negozi giuridici neutri e che non comporti accettazione tacita dell’eredità è quella fatta gratuitamente a favore di tutti i chiamati, la quale potrebbe assurgere al rango di donazione indiretta ove sussista il requisito dello spirito di liberalità.

La rinunzia parziale all’eredità

Ai sensi dell’articolo 520 c.c., la rinunzia all’eredità non tollera né l’apposizione di termini e condizioni, né una sua delimitazione ad una parte della delazione.

Tale norma va analizzata in combinato disposto con quanto enunciato dall’articolo 475, 3° comma, c.c., il quale sanziona con la nullità l’accettazione parziale dell’eredità. Appare ovvio che rinunziare parzialmente all’eredità equivale ad accettarla parzialmente, risultato vietato dall’ordinamento giuridico.

Si ha rinunzia parziale sia quando il chiamato per l’intero dichiara di non volere una quota dell’eredità, sia quando il chiamato pro quota rinunzia ad una parte di essa oppure a beni, passività o oneri determinati.

In tema di rinunzia parziale vanno esaminate alcune situazioni che evidenziano dei profili di complessità.

Poniamo il caso in cui un soggetto, figlio del de cuius, chiamato per testamento alla successione del padre, decida di rinunziare all’eredità. Non essendovi né sostituzione, né rappresentazione né accrescimento, la quota rinunziata dovrebbe essergli devoluta in base alle norme sulla successione legittima.

Egli potrà diventare erede, accettando l’eredità precedentemente rifiutata?

Un orientamento della Suprema Corte[25] ha ammesso la possibilità di rinunziare alla quota devoluta per testamento e di accettare quella spettante ex-lege.

Alla base di tale decisione sta la considerazione dell’esistenza di una duplice delazione a favore dei chiamati, una testamentaria e una legittima. Se la prima viene, per qualsiasi ragione, a mancare la seconda diverrà operativa.

La maggior parte della dottrina[26] protende, invece, per la tesi negativa, adducendo le seguenti motivazioni.

In primo luogo, il contenuto del negozio di rinunzia all’eredità non deve includere alcuna specificazione attinente al titolo della delazione che si intende rifiutare, non esistendo prescrizioni del genere nel nostro codice civile.

In secondo luogo, ammettendo una simile possibilità verrebbe meno il divieto di accettare parzialmente l’eredità, in spregio a quanto disposto dagli articoli 475 e 521 c.c. Questo dogma, infatti, non opera solamente all’interno di uno determinato titolo successorio, ma rispetto ad un’unica successione. L’accettazione e la rinunzia hanno sempre come obiettivo la delazione dell’intera eredità, unica e indisponibile.

In terzo luogo, se tale ipotesi fosse possibile avremmo una grave violazione della volontà del de cuius, espressa nel testamento e tutelata in maniera rigorosa dalla normativa vigente in materia di successione.

Un argomento particolarmente persuasivo, però, consiste nell’obiezione secondo la quale la successione testamentaria non viene meno solamente a causa della rinunzia ad essa operata dai chiamati, poiché in tal caso entrano in funzione i meccanismi devolutori previsti dalla legge.

In ultima analisi, è possibile affermare che vi è un’incompatibilità tra la rinunzia alla chiamata per testamento e l’accettazione della vocazione legittima a titolo di erede per la stessa eredità, dovuta al principio fondamentale dell’unicità della delazione e perorata dalle motivazioni summenzionate.

Nel caso in cui il de cuius abbia disposto per testamento solo metà del suo patrimonio, l’erede testamentario può rinunziare alla restante parte del patrimonio devolutagli in base alle norme sulla successione legittima? In altri termini, l’erede potrà accettare solo quanto devolutogli per testamento e rifiutare quanto gli spetta ex-lege? E viceversa può rifiutare solo quanto dovutogli per testamento?

La soluzione a questa domanda si basa sul principio fondamentale della unicità della delazione, da considerare come pietra angolare e base del diritto successorio italiano.

A ben vedere, dunque, tutti i profili problematici attinenti alla rinunzia parziale all’eredità si riducono alla possibilità di configurare l’esistenza di una doppia delazione a favore dello stesso chiamato, eventualità da sempre negata dalla maggior parte della dottrina.

Il chiamato non può accettare una parte dell’eredità perché non esistono più delazioni concorrenti, ma una sola che riguarda l’intero asse ereditario[27].

L’effetto della nullità della rinunzia all’eredità è che il rinunziante conserverà lo status di chiamato fino all’eventuale accettazione o rinunzia non parziale, fatti salvi, ovviamente, gli effetti della prescrizione del diritto di accettare l’eredità[28] ex articolo 480 c.c.

L’impugnazione dei creditori ex art. 524 c.c.

Il legislatore si è preoccupando di predisporre uno strumento atto a tutelare i creditori del soggetto che decide di rinunziare ad un’eredità attiva, nel caso in cui i suoi beni non risultino sufficienti a soddisfare i debiti precedentemente contratti.

Nel caso in cui l’eredità sia passiva, l’aver rinunziato, lungi da costituire un danno nei confronti dei creditori, può integrare un atto di salvaguardia nei confronti del rinunziante, stante la confusione del patrimonio personale con quello ereditario conseguente all’accettazione dell’eredità.

L’articolo 524 c.c. dispone che i creditori del rinunziante possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e in luogo di quest’ultimo, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari e fino alla concorrenza dei loro crediti.

Preliminarmente, occorre domandarsi quale sia la natura giuridica dell’azione in esame.

Secondo la maggior parte della dottrina[29] e della giurisprudenza[30] si tratta di un’azione di natura esclusivamente strumentale e cautelare, di tipo autonomo e diversa dall’azione revocatoria e dall’azione surrogatoria.

L’azione di impugnazione dei creditori non può configurarsi come un’azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. perché difetta del requisito soggettivo sul quale si poggia: mentre l’articolo 524 c.c. reputa irrilevante l’intenzione del rinunziante di procurare un danno ai creditori, l’azione revocatoria può essere concessa solamente in presenza del c.d. consilium fraudis[31].

Una dottrina minoritaria[32] , invece, configura l’azione in analisi come una peculiare figura di surrogatoria, che consente ai creditori di esercitare il diritto dismesso dal debitore di accettare la delazione ereditaria.

In antitesi a questa dottrina è stato posto un argomento di carattere strutturale, secondo il quale mentre l’impugnazione a favore dei creditori ex articolo 524 c.c. ha l’obiettivo di permettere l’esecuzione sui beni ereditari da parte dei creditori del rinunziante, l’azione surrogatoria ha lo scopo di reagire all’inerzia del titolare di un diritto, condizione che nell’ipotesi prima teorizzata manca in quanto il rinunziante ha espresso la propria volontà di non diventare erede[33].

Perché l’impugnazione dei creditori possa avere luogo devono avverarsi alcuni presupposti[34].

In prima istanza, è necessario che la rinunzia crei una situazione pregiudizievole per i creditori del rinunziante. Il creditore, quindi, dovrà dimostrare l’insufficienza del patrimonio del rinunziante per il soddisfacimento delle proprie ragioni e dovrà altresì provare che l’eredità “dismessa” presenti un saldo attivo.

Non risulta necessario che il creditore dimostri preventivamente l’impossibilità di soddisfarsi sui beni del debitore-rinunziante, poiché il rimedio ex articolo 524 c.c. è un’azione di natura strumentale e cautelare, la quale non presuppone che il creditore provi di aver esercitato infruttuosamente le azioni esecutive sugli altri beni del debitore[35].

È importante specificare che tale azione non può essere adoperata se non in caso di rinunzia all’eredità, quindi il creditore non potrà effettuarla nel caso in cui il chiamato sia decaduto dal diritto di accettare o se questo si sia semplicemente prescritto ex articolo 480 c.c.

La questione concernente la legittimazione attiva all’impugnazione ex articolo 524 c.c. non appare particolarmente dibattuta, essendo gli interpreti generalmente concordi nel fondarla su due principi: il primo è che il credito deve essere sorto anteriormente alla rinunzia; il secondo è che non occorrono i requisiti della liquidità ed esigibilità del credito, potendo questo essere anche eventuale o condizionale[36].

La legittimazione passiva spetta al rinunziante. Ma cosa accade se, nel frattempo, i chiamati ulteriori hanno accettato l’eredità? Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza[37], in tal caso si avrà un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto questi hanno un’indiscutibile interesse a partecipare al processo, il quale riguarda i beni che hanno acquistato a titolo di erede, e che si trovano sottoposti ad un vincolo di garanzia ex articolo 524 c.c.

Diversamente, una risalente sentenza della corte di cassazione[38] ha negato la presenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, sostenendo che i chiamati successivi possono solo spiegare un intervento in causa adesivo dipendente, atto a sostenere le regioni del debitore-rinunziante.

Parlando degli effetti giuridici di quest’azione, è opportuno precisare che il creditore impugnante non diverrà erede esercitandola.

L’espressione usata dal legislatore è imprecisa e non comporta l’acquisto della qualità di erede né per il rinunziante né per il creditore, il quale avrà solamente il diritto di soddisfare il proprio credito sui beni ereditari, che entreranno nel patrimonio dei chiamati ulteriori sottoposti a vincolo di garanzia[39]; essi potranno sottrarsi all’azione esecutiva o attraverso il rilascio dei beni ereditari oppure pagando i debiti del rinunziante, potendo successivamente agire in regresso nei suoi confronti[40].

In ultima analisi, è d’uopo esaminare il caso di conflitto tra i creditori dell’erede che ha accettato l’eredità in luogo del rinunziante e i creditori del rinunziante che hanno esercitato l’impugnazione ex articolo 524 c.c., non dimenticando la disciplina della trascrizione.

Poiché la norma è congegnata per tutelare i creditori del rinunziante contro le conseguenze negative della rinunzia, risulta logico riconoscere loro preferenza, sui beni ereditari, rispetto ai creditori dell’erede[41].

Secondo una recente sentenza della Suprema Consesso “in caso di conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell’erede che ha accettato l’eredità in luogo del rinunziante, per conseguire l’effetto previsto dal n. 1 dell’art. 2652 c.c., la domanda con la quale si esercita l’impugnazione ex art. 524 c.c. dev’essere trascritta nei confronti di colui al quale l’eredità è devoluta…in mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del chiamato successivo al quale l’eredità è devoluta per effetto della rinunzia, il conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell’accettante si risolve a favore di questi ultimi[42].

Il diritto dei creditori a esercitare l’impugnazione in esame si prescrive in cinque anni, decorrenti dal momento della rinunzia.

L’impugnazione del rinunziante, in particolare il caso della scoperta di un testamento avvenuta dopo la rinunzia

La rinunzia all’eredità consiste in un negozio giuridico unilaterale abdicativo, e come tale si basa su una dichiarazione di volontà mediante la quale il chiamato dismette il proprio diritto di accettare l’eredità.

Il nostro ordinamento dispone, ex articolo 526 c.c., che la rinunzia all’eredità, se effettuata sotto l’effetto di violenza oppure di dolo, può essere impugnata dal rinunziante.

Per quanto concerne questi vizi della volontà, la disciplina applicabile risulta quella stabilità in ordine ai contratti, in quanto compatibile con la natura unilaterale dell’atto in esame[43] ex articolo 1324 c.c.

Da sottolineare è l’inapplicabilità dell’ipotesi attinente al dolo incidente, cioè quei raggiri atti a determinare solamente il contenuto dell’atto e non il consenso del contraente[44], posto che la rinunzia all’eredità è un atto legittimo, il cui contenuto e i cui effetti sono inderogabilmente stabiliti dalla legge[45].

L’azione per impugnare la rinunzia si prescrive in cinque anni, termine decorrente dal momento in cui la violenza è cessata oppure da quando il dolo è stato scoperto.

L’articolo 526 c.c. non regolamenta l’ipotesi di errore, lasciando agli interpreti il compito di delineare e inquadrare la fattispecie e di risolvere l’interrogativo circa l’impugnabilità di una rinunzia basata su una dichiarazione compromessa da questo vizio del volere.

L’errore è una falsa rappresentazione in ordine all’atto o ai suoi presupposti ed è distinguibile in errore-vizio, se attiene alla formazione della volontà del dichiarante, o in errore-ostativo, se concerne la stessa dichiarazione[46].

Detto diversamente, l’errore-vizio cade sulla volontà interna del soggetto agente, la quale deve essere ancora esteriorizzata, mentre l’errore-ostativo ostacola la manifestazione corretta dell’intento negoziale formatosi, creando uno iato ed una discordanza tra il voluto ed il dichiarato[47].

Secondo la maggior parte della dottrina[48] e della giurisprudenza[49], l’errore che vizia la volontà del rinunziante è irrilevante sia perché l’articolo 483 c.c., norma applicabile analogicamente alla casistica in esame, esclude espressamente l’impugnazione per errore dell’accettazione dell’eredità, sia in virtù della quasi incomprimibile esigenza in ordine alla certezza della  titolarità dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius, preminente rispetto a quella del chiamato che abbia erroneamente disposto dello ius delationis.

Dunque, è da escludersi l’operatività dell’articolo 526 c.c. in ordine ad una rinunzia all’eredità viziata da errore del rinunziante circa la consistenza dell’asse ereditario.

Diverso è il discorso per quanto concerne l’errore ostativo, in quanto la quasi unanimità degli studiosi e degli orientamenti espressi dai giudici riconoscono la possibilità di impugnare la rinunzia all’eredità effettuata in costanza di tale vizio del volere, in quanto questo non interessa la volontà del dichiarante ma semplicemente la sua esternazione mediante il negozio.

A questo punto è possibile esporre un interessante dilemma pratico: cosa succede nel caso in cui si scopra, successivamente all’apertura della successione e alla rinunzia del chiamato, un testamento del quale non si aveva alcuna notizia?

Applicando i principi precedentemente enunciati possiamo annoverare l’errore sul titolo della delazione tra gli errori-vizi, in quanto attinente ad un presupposto di diritto della dichiarazione di volontà di rinunziare all’eredità. Esso non può essere qualificato come errore ostativo perché facente parte del processo formativo della volontà del chiamato, non essendo configurabile come una divergenza tra il voluto ed il dichiarato[50].

In parallelo, anche l’accettazione dell’eredità non è annullabile in virtù della scoperta di un testamento successivamente all’apertura della successione ex articolo 483 2° c.c.

Sempre in tema di divergenza tra la volontà del soggetto dichiarante e la sua manifestazione, la simulazione è una fattispecie meritevole di un breve digressione.

In caso di rinunzia all’eredità non è possibile parlare di simulazione, ciò perché si tratta di un atto unilaterale non recettizio[51] i cui effetti sono rigorosamente attuati, nonostante l’eventuale volontà contraria del dichiarante-rinunziante.

Esistono due ordinamenti dottrinali diversi per ciò che riguarda gli effetti dell’azione di annullamento della rinunzia viziata.

Mentre secondo alcuni autori[52] è possibile attribuire all’azione di annullamento significato e valore di accettazione tacita dell’eredità, secondo altri[53] l’impugnativa non costituisce un contegno concludente che implichi inequivocabilmente la volontà di accettare del soggetto rinunziante[54], attribuendo così all’annullamento solamente la funzione di ripristinare la delazione.

La revoca della rinunzia all’eredità

L’articolo 525 c.c. stabilisce che “fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi sopra i beni dell’eredità”.

Il legislatore dunque ha previsto la possibilità di revocare l’atto di rinunzia all’eredità, sottoponendo però quest’eventualità a tre limitazioni: l’avvenuta prescrizione del diritto di accettare l’eredità in capo al rinunziante; l’acquisto da parte dei chiamati ulteriori; l’esistenza di un pregiudizio sulle ragioni dei terzi circa i beni dell’eredità[55].

Il fondamento giuridico di questa norma sta nella constatazione che il rinunziante non perde la delazione finché l’eredità non sia stata acquistata da altri.

La disposizione in esame è giustificata sia dal punto di vista pratico, in quanto è preferibile tenere in sospeso la sorte dell’eredità per il minor tempo possibile, sia dal punto di vista morale, in virtù del fatto che la rinunzia è pur sempre un atto che “offende” la memoria del de cuius, gettando cattiva luce sulla persona del chiamato.

Il legislatore, in ossequio alle ragioni appena descritte, ha ritenuto opportuno non frapporre troppi ostacoli ad un eventuale ripensamento del rinunziante[56].

L’espressione “revoca” adoperata nella rubrica dell’articolo 525 c.c. risulta utilizzata in maniera atecnica[57]. Se il legislatore avesse previsto una ipotesi di revoca in senso proprio, la rinunzia avrebbe perso completamente i propri effetti, reintegrando il rinunziante nella situazione preesistente. Essa, in realtà, consiste in un’accettazione tardiva dell’eredità, esplicabile nei limiti previsti dalla norma in analisi e possibile perché la delazione in capo al chiamato-rinunziante risulta ancora esistente e attuale, seppur in concorso con quella dei chiamati ulteriori[58].

In altri termini, la revoca non consiste in una espressione della volontà di ripristinare la delazione, attraverso l’eliminazione della precedente rinunzia, ma costituisce accettazione dell’eredità[59].

È lecito domandarsi quale sia la forma che la revoca alla rinunzia debba rivestire.

La dottrina[60] e la giurisprudenza[61] concordano nel ritenere possibile una revoca “tacita” della rinunzia all’eredità. Dato che la rinunzia non ha l’effetto di annullare la delazione a favore del rinunziante, egli può ancora acquisire l’eredità mediante accettazione, che può essere sia espressa che tacita. Questo ragionamento è avvalorato dalla considerazione che il legislatore non ha previsto alcuna formalità per quanto concerne l’accettazione successiva alla rinunzia all’eredità, la quale è implicitamente revoca della stessa rinunzia.

È da escludere la possibilità di revocare la rinunzia all’eredità nel caso in cui sia intervento l’istituto dell’accrescimento (o l’incremento delle quote nella successione legittima).

Considerando che l’accrescimento opera automaticamente, i coeredi non hanno la facoltà di rifiutarlo, stante il divieto di rinunzia e accettazione parziale dell’eredità ex artt. 475 e 520 c.c. ciò comporta l’assenza di uno dei presupposti previsti dall’articolo 525 c.c., cioè la presenza della delazione in capo al rinunziante.


BIBLIOGRAFIA

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  25. Zanni, “Note minime in tema di impugnazione della rinunzia all’eredità”, in Rivista del Notariato, 2004, pp. 1264 – 1268.

[1] V. Barba, “La rinunzia all’eredità”, Milano, 2008, p. 94.

[2] Il principio della relatività del contratto, applicabile agli atti unilaterali sia ex art. 1324 c.c. sia in ragione della disciplina sulle promesse unilaterali, non osta a tale ricostruzione. Esso, infatti, deve essere inteso in un senso più ampio: i terzi possono essere destinatari degli effetti giuridici di un atto altrui, a patto che questi effetti siano favorevoli e che siano muniti della facoltà di rifiuto.

[3] G. Grosso e A. Burdese, “Le successioni. Parte generale”, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, XII, tomo 1, Torino, 1977, p. 320; G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, quarta edizione, Milano, 2015, p. 311.

[4] Cass., 20 febbraio 2013, n. 4274, in Rivista del notariato, 2013, p. 736, con nota di G. Musolino, “Forma e pubblicità della rinunzia all’eredità”.

[5] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 311.

[6] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 312.

[7] L. Ferri, “Delle Successioni. Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede – Della rinunzia all’eredità – Dell’eredità giacente – Della petizione di eredità, artt. 512 – 535”, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1968, p. 89.

[8] Appare possibile che essa venga effettuata tramite un rappresentante volontario, purché questi risulti munito non di una semplice procura generale ma di una procura speciale.

[9] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 323.

[10] V. Barba, “La posizione giuridica del chiamato che abbia rinunciato all’eredità”, in Famiglia, Persone e successioni, 2009, p. 875.

[11] Cass., 22 ottobre 1975, n. 3500, in Foro italiano, 1976, p. 1952.

[12] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 317.

[13] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 81; G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 317; S. Piras, “La rinunzia nel diritto successorio”, Rivista del Notariato, 1962, p. 731.

[14] Cass., 20 febbraio 2013, n. 4274, in Rivista del notariato, 2013, pp. 736 – 744.

[15] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 81.

[16] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 80.

[17] G. Capozzi, “Successioni e donazioni “, cit., p. 320.

[18] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 320.

[19] G. Bonilini, ”Manuale di diritto ereditario e delle donazioni”, settima edizione, Torino, 2014, p. 473.

[20] G. Grosso e A. Burdese, “Le successioni. Parte generale”, cit., p. 321; L. Ferri, Delle successioni, cit., p. 85; G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 321.

[21] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 85.

[22] G. Grosso e A. Burdese, “Le successioni. Parte generale”, cit., p. 335.

[23] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 322.

[24] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 322; L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 86.

[25] Cass., 1 luglio 2002, n. 9513, in Rivista del Notariato, 2003, pp. 227 – 230, con commento di A. Alessandrini Callisti, “Rinunzia del chiamato alle disposizioni testamentarie e successione legittima”.

[26] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 319; L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 91; G. Grosso e A. Burdese, “Le successioni. Parte generale”, cit., p. 339; F. Parente, “l’incompatibilità tra la rinunzia alla chiamata ereditaria per testamento e l’accettazione della vocazione legittima a titolo di erede per la stessa eredità, in Rassegna di diritto civile, 2005, pp. 168 – 187; G. Musolino, “La rinunzia all’eredità e la possibilità di una rinunzia parziale”, in Rivista del Notariato, 2013, pp. 443 – 453; A. Alessandrini Callisti, “Rinunzia del chiamato alle disposizioni testamentarie e successione legittima, in Rivista del Notariato, 2003, pp. 230 – 234.

[27] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 319.

[28] F. Parente, “l’incompatibilità tra la rinunzia alla chiamata ereditaria per testamento e l’accettazione della vocazione legittima a titolo di erede per la stessa eredità”, cit., p. 181.

[29] V. Verdicchio, “Rinunzia all’eredità e diritti dei creditori”, in Successioni per causa di morte esperienze e argomenti, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2015; G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 327; G. Bonilini,Manuale”, cit., p. 116; L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 117; G. Grosso e A. Burdese, “Le successioni. Parte generale”, cit., p. 343; A. Zanni, “Note minime in tema di impugnazione della rinunzia all’eredità”, in Rivista del Notariato, 2004, pp. 1264 – 1268; C.U. Transatti, “L’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori e l’individuazione dei terzi acquirenti di cui all’art. 2652 n. 1 c.c.”, in Rivista del Notariato, 2004, p. 1271.

[30] V. Amendolagine, “Orientamenti giurisprudenziali in tema di accettazione e rinunzia all’eredità”, in Il Corriere giuridico, 2016, p. 406.

[31] Cass., 29 marzo 2007, n. 7759, in Rivista del Notariato, 2008, pp. 456 – 464, con commento di G. Musolino, “L’azione di impugnazione della rinunzia all’eredità da parte dei creditori del chiamato”.

[32] C.M. Bianca, “Diritto civile 2.2 le successioni”, Milano, 2015, p. 134.

[33] G. Grosso e A. Burdese, “Le successioni. Parte generale”, cit., p. 345.

[34] F. Maruffi, “I presupposti dell’azione ex art. 524 c.c.”, in Giurisprudenza Italiana, 2000, pp. 146 – 148.

[35] F. Maruffi, “I presupposti dell’azione ex art. 524 c.c.”, cit., p. 525.

[36] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 111; C. Coppola, “Legittimazione attiva e passiva all’impugnazione della rinunzia all’eredità ex art. 524 c.c.”, in La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2001, pp. 746 – 752.

[37] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 329; Cass., 15 ottobre 2003, n. 15486, in, Rivista del Notariato, 2004, pp. 1268 – 1270, con commento di C.U. Transatti, “L’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori e l’individuazione dei terzi acquirenti di cui all’art. 2652, n. 1, c.c.”.

[38] Cass., 18 gennaio 1982, n. 310, in Rivista del Notariato, 1982, pp. 309 – 310.

[39] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., pp. 327-328.

[40] G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 328.

[41] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 109.

[42] Cass., 15 ottobre 2003, n. 15486, in, Rivista del Notariato, 2004, pp. 1268 – 1270, con commento di C.U. Transatti, “L’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori e l’individuazione dei terzi acquirenti di cui all’art. 2652, n. 1, c.c.”.

[43] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 132; G. Musolino, “Rinunzia all’eredità e vizi del volere”, in Rivista del Notariato, 2010, p. 495.

[44] C.M. Bianca, “Diritto civile 3 Il contratto”, Milano, 2000, p. 667.

[45]C. Giannattasio, “Delle successioni. Disposizioni generali – successioni legittime”, in Commentario al codice civile, Torino, 1959, p. 244.

[46] C.M. Bianca, “Diritto civile 3 Il contratto”, cit., p. 646.

[47] T. Bonamini, “L’impugnazione della rinunzia all’eredità per errore”, in Famiglia, Persone e successioni, 2010, p. 424.

[48] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 130; V. Sciarrino e M. Ruvolo, “La rinunzia all’eredità, artt. 519 – 527, in Il Codice civile. Commentario”, fondato da P. Schlensinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2008; G. Grosso e A. Burdese, “Le successioni. Parte generale”, cit., p. 340; A. Cicu, “Successioni”, cit., p. 213.

[49] Cass., 12 giugno 2009, n. 13375, in Rassegna di diritto civile, 2011, pp. 615 –  617, con commento di S. Deplano, “L’impugnabilità della rinunzia all’eredità per successiva scoperta del testamento nel quadro del procedimento successorio”.

[50] G. Musolino, “Rinunzia all’eredità e vizi del volere”, cit., p. 497.

[51] Cass., 3 maggio 1969, n. 1474, in CED cassazione, Rv. 340285.

[52] A. Cicu, “Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità”, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XLII, 1954, p. 202.

[53] L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 133.

[54] G. Musolino, “Rinunzia all’eredità e vizi del volere”, cit., p. 499.

[55] G. Musolino, “La revoca della rinunzia all’eredità”, in Rivista del Notariato, 2013, p. 179.

[56] G. Musolino, “La revoca della rinunzia all’eredità”, cit., p. 180; L. Ferri, “Delle successioni”, cit., p. 119.

[57] C. Coppola, “La “revoca” della rinunzia all’eredità”, in Famiglia, Persone e successioni, 2010, p. 773.

[58] C. Coppola, “La “revoca” della rinunzia all’eredità”, cit., p. 773; A. Cicu, “Successioni”, cit., p. 214; G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 330.

[59] C. Coppola, “La “revoca” della rinunzia all’eredità”, cit., p. 773.

[60] C. Coppola, “La “revoca” della rinunzia all’eredità”, cit., p. 774; G. Capozzi, “Successioni e donazioni”, cit., p. 331; S. Belloni, “Sulla nullità della revoca della rinuncia all’eredità”, in La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 1999, pp. 579 – 580.

[61] Cass., 18 aprile 2012, n. 6070, in Rivista del Notariato, 2013, pp. 178 – 179, con commento di G. Musolino, “La revoca della rinunzia all’eredità”; Cass., 9 settembre 1998, n. 8912, in La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 1999, pp. 576 – 579, con commento di S. Belloni, “Sulla nullità della revoca della rinuncia all’eredità”; in senso contrario però Cass., 29 marzo 2003, n. 4846, in Vita notarile, 2003, pp. 894 – 895.

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