
Il Giudice di Pace di Napoli ha affrontato il tema del rimborso dei soggiorni turistici per cancellazione della prenotazione, durante l’emergenza COVID-19. Vuoi leggere il testo integrale della sentenza? Puoi farlo cliccando qui.
Consiglio: per un approfondimento su questi argomenti, ti segnaliamo il volume “Il danno da vacanza rovinata”.
Il danno da vacanza rovinata
Il presente volume offre al lettore, professionista del settore turistico o avvocato, un quadro completo della procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Aggiornato alla giurisprudenza più recente e alle ultime novità normative relative ai contratti di trasporto, ai rapporti con le strutture ricettive e i pacchetti turistici e alle nuove forme di stipula attraverso piattaforme web, il testo, dal taglio operativo, esplora tutte le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato. Ogni capitolo è corredato da uno specifico Formulario, sia di carattere stragiudiziale che giudiziale. Completa il volume un’appendice online che contiene un’ampia rassegna di giurisprudenza, la normativa di riferimento e fac simili di diffide e di atti introduttivi di giudizio.
Roberto Di Napoli
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it
Leggi descrizione
Di Napoli Roberto, 2024, Maggioli Editore
52.00 €
49.40 €

Il danno da vacanza rovinata
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Roberto Di Napoli
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it
Il caso
L’attore agiva in giudizio per chiedere il rimborso per la cancellazione di un soggiorno turistico. Egli aveva prenotato un soggiorno presso una struttura, versando alla convenuta una somma a mezzo di bonifico bancario. Il pagamento comprendeva una maggiorazione per l’ipotesi di cancellazione anticipata, con rimborso totale dell’importo pagato.
L’attore, a causa del verificarsi della pandemia da COVID-19, inoltrava alla convenuta una mail con la quale chiedeva la cancellazione della prenotazione e il rimborso dell’importo pagato. La convenuta, a sua volta, comunicava la chiusura della struttura per l’estate 2020 e, anziché il rimborso, manifestava all’attore la disponibilità a rilasciare un voucher vacanza da utilizzare nel 2021.
L’attore accettava il voucher e richiedeva una soluzione vacanza corrispondente a quella prenotata nell’estate 2020. Tale richiesta non trovava alcun riscontro e la convenuta non procedeva né a rimborsargli il il costo della prenotazione né gli consentiva di usufruire del voucher vacanze.
Il diritto al rimborso e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
Il giudice di pace ha osservato che la fattispecie in esame rientra nell’alveo della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Ai sensi dell’art. 1463 c.c.:
“nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
L’art. 88 bis D.L. n. 18/2020
L’art. 88 bis del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) richiama espressamente l’art. 1463 c.c.. La norma, nel disciplinare il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici per cancellazioni a causa dell’emergenza COVID, fa riferimento al regime della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
La disposizione si applica ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e ai contratti di soggiorno e di pacchetto turistico.
Il comma 4 dell’art. 88 bis prevede che il vettore può esercitare il proprio diritto di recesso quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza COVID-19.
In tali casi, il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
La decisione del Giudice di Pace
Il giudice di pace, applicando le norme esaminate al caso di specie, ha accolto la domanda di rimborso e ha ritenuto che il contratto di soggiorno stipulato dall’attore e la convenuta fosse definitivamente risolto.
La struttura turistica, a norma dell’art. 1463 c.c. (richiamato dall’art. 88 bis D.L. 18/2020), aveva il dovere di restituire il pagamento ricevuto, essendosi estinto il suo diritto alla controprestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c.
Perché è importante questa sentenza?
La decisione del Giudice di Pace di Napoli si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a tutelare i consumatori anche in situazioni straordinarie, come quella pandemica.
La normativa emergenziale, nei casi di cancellazione del viaggio causa COVID-19, prevede la possibilità, per la struttura turistica, di procedere al rimborso dell’importo pagato o all’emissione di voucher sostitutivi.
Il consumatore, tuttavia, come ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7503/2024), ha il diritto di preferire il rimborso in denaro al voucher, o viceversa, a prescindere dalla scelta della struttura.