
Spesso capita di dover versare dei contributi per accedere ad alcuni diritti soggettivi. Talvolta, a causa di un annullamento successivo per effetto di una pronuncia dell’autorità giudiziaria, il tributo che abbiamo in precedenza versato risulta, poi, non dovuto.
Ecco che, allora, sorge il diritto a ripetere quanto è stato corrisposto in ragione di una disposizione normativa poi annullata. Tuttavia, se il contributo è di natura tributaria, sorge il problema di comprendere quale sia il giudice competente, se, cioè, il giudice ordinario ovvero il giudice tributario.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
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La giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario
Giova fare seppur brevemente cenno alla distinzione tra il giudice ordinario e quello tributario.
Ora, si suole affermare che il giudice ordinario è il giudice dei diritti soggettivi, che, come tali, sono perfetti.
Possiamo dire che la giurisdizione ordinaria è di carattere generale, salvo quei diritti ovvero posizioni giuridiche soggettive la cui cognizione è affidata, dalla Costituzione a un giudice speciale, come il giudice tributario ovvero quello ammnistrativo. (Artt.102, 103, Cost.).
Pertanto, per effetto di espressa previsione di legge, al giudice tributario, è devoluta, ex art. 2, comma uno, D.lgs. n.546/1992, “…appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio…”.( l’art. 130, comma 1, lettera d) del D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, ha abrogato tale articolo a decorrere dall’1 gennaio 2026.).
La normativa da ultimo citata, delinea i confini della giurisdizione del giudice tributario, stabilendo che ad esso devono essere assegnate tutte le controversie che hanno ad oggetto i tributi di vario genere.
Il principio giuridico che se ne può ricavare è quello del petitum sostanziale in virtù del quale la giurisdizione appartiene al giudice in ragione della natura della domanda e delle ragioni giuridiche sottese a essa.
Cosicché, seguendo questo percorso ermeneutico, la giurisdizione appartiene al giudice tributario laddove oggetto del petitum sostanziale sia la contestazione di un tributo.
Mentre, la giurisdizione è del giudice ordinario se oggetto della domanda, è la restituzione di un tributo risultato non dovuto poi al suo versamento.
Il versamento di un contributo che avesse le caratteristiche di un prelievo tributario dovrebbe generare un obbligo di restituzione dell’indebita somma versata in capo al contribuente secondo le norme di diritto comune sull’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Pare fuor di dubbio che il versamento all’amministrazione pubblica di un tributo non dovuto generi un obbligo di restituzione.
Eppur, tuttavia, occorre chiedersi quali siano le condizioni per maturare il diritto a tal rimborso.
La risposta a tale quesito è dirimente anche in punto di giurisdizione potendo radicarla in capo al giudice tributario.
Quando la domanda di restituzione del tributo appartiene al giudice ordinario
Ebbene, in tal senso, la consolidata giurisprudenza di legittimità sancisce un principio fondamentale e, cioè, che si matura il diritto a ripetere il tributo non dovuto soltanto quando sia stata la stessa amministrazione pubblica interessata a riconoscerne non debenza al singolo contribuente indicandone, altresì, il preciso ammontare del rimborso.
Ricorrendo le predette condizioni, la giurisdizione è radicata in capo al giudice ordinario.
E, in tal direzione, la Suprema Corte, con la pronuncia in rassegna, precisa che “…per potersi ravvisare un indebito di diritto comune, tale da radicare la giurisdizione ordinaria, occorre (…) un esplicito riconoscimento del diritto al rimborso spettante al singolo contribuente e la quantificazione della specifica somma a lui dovuta in restituzione…” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ord. n. 20323 del 20 luglio 2025).
Con la conseguenza che, laddove vi sia un atto dell’amministrazione pubblica con la quale la medesima riconosce espressamente il diritto al rimborso al singolo contribuente con la relativa quantificazione della somma da restituirsi, la domanda di ripetizione, formulata secondo l’azione d’indebito oggettivo, ex art. 2033, c.c., apparterà alla giurisdizione del giudice ordinario.
Per la Corte dei Diritti, il diritto alla restituzione del tributo non dovuto, in assenza delle suddette condizioni, tali da radicare la giurisdizione della domanda di ripetizione in capo al giudice ordinario, non sorge in funzione di un obbligo generale di restituzione a beneficio di tutti quei contribuenti che potrebbero averlo versato.
Il principio di diritto applicato al caso di specie
Diversamente, qualora non vi sia un espresso riconoscimento dell’obbligo di restituzione del tributo non dovuto, difetta la giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quella del giudice tributario.
Nel caso scrutinato dal Supremo Collegio, un cittadino straniero formulava la domanda di restituzione del contributo versato per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
A tal fine, deduceva che l’illegittimità del tributo versato, con conseguente obbligo di rimborso, scaturiva da alcune pronunce giurisdizionali della Corte di Giustizia Europea, del Tribunale Regionale Amministrativo e del Consiglio di Stato, con le quali avevano censurato il contributo richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno, stabilito dal D.M. del 6.10.2011 del Ministro delle Finanze di concerto con quello degli Interni, giudicato troppo elevato, sicché di ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini stranieri e non solo.
Contro la decisione del Giudice di Pace di Napoli, l’amministrazione interessata interponeva gravame presso la Corte d’appello territorialmente competente, la quale, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto la restituzione del contributo corrisposto per il rilascio del permesso di soggiorno.
Conseguentemente, il cittadino straniero ricorreva avverso la decisione della Corte d’Appello presso la Suprema Corte.
Se il ricorrente insisteva per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, le resistenti amministrazioni deducevano, di contro, che l’obbligo di rimborso del tributo, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice invocata dal cittadino straniero, scaturiva soltanto da un atto amministrativo formale che riconoscesse al singolo contribuente il diritto al rimborso della somma versata, giammai a seguito dell’emanazione di un provvedimento generale rivolto a una serie indeterminata di contribuenti.
La Suprema Corte, come innanzi a riportato, accoglie le doglianze delle amministrazioni resistenti, precisando che, nel caso sottoposto al suo vaglio di legittimità, non era ravvisabile l’esistenza di un atto formale con il quale l’amministrazione riconoscesse in capo al cittadino straniero il diritto al rimborso del tributo versato con relativa determinazione dell’importo dovuto.
Ne consegue, secondo la Cassazione, facendo applicazione di un orientamento giurisprudenziale vigente in materia, che per la domanda di ripetizione dell’indebito formulata dal cittadino straniero, in assenza di tali indici, difetta la giurisdizione del giudice ordinario.
Conclusioni
Sulla base delle superiori argomentazioni giuridiche, possiamo giungere alle seguenti conclusioni.
Il caso di specie ci rammenta che il giudice tributario, quale giudice speciale, ex art. 2, comma uno, del D. Lgs. n. 546/1992, è fornito di giurisdizione sulle controversie che hanno ad oggetto i tributi, quale che sia la natura e l’ente impositore.
Quando il tributo versato risulta poi, non dovuto, il diritto alla restituzione sorge soltanto quando via sia un atto formale dell’amministrazione interessata che riconosca, espressamente, anche determinandone l’entità della somma, in capo al contribuente l’obbligo di restituzione.
Pertanto, alla presenza di tali condizioni, il contribuente può formulare una domanda di restituzione, sotto la rubrica dell’azione d’indebito oggettivo, ex art. 2033, c.c., davanti al giudice ordinario il quale sarà munito di piena giurisdizione sulla medesima.
In assenza del predetto atto formale di riconoscimento da parte dell’amministrazione interessata, la domanda, secondo il principio di diritto licenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con l’ordinanza in esame, sarà rigettata per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.











