Rilievo d’ufficio della nullità contrattuale nel giudizio di rinvio: limiti e preclusioni

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 14869/2025, del 3 giugno (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si è pronunciata sulla possibilità di rilevare d’ufficio la nullità del contratto nel giudizio di rinvio. La decisione offre lo spunto per riflettere sui confini operativi entro cui può muoversi il giudice del rinvio, in presenza di un potenziale vizio radicale del contratto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile. 

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso

Nel 1996 l’acquirente di un immobile presentava opposizione a un decreto ingiuntivo che le imponeva il pagamento di una somma pattuita in una scrittura privata del 1988. Tale accordo prevedeva un versamento aggiuntivo in favore dei venditori in cambio del rilascio di atti notori ritenuti necessari per ottenere il contributo statale previsto in favore delle zone colpite dal sisma del 1980.

L’opponente, in particolare, sosteneva di aver sottoscritto l’accordo per errore, ritenendo indispensabili le dichiarazioni dei venditori, sebbene la legge – modificata nel frattempo – riconoscesse ormai automaticamente il diritto al contributo all’acquirente dell’immobile.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello riformava la decisione. La Corte di cassazione cassava con rinvio la sentenza d’appello, precisando che la legge attribuisce il diritto al contributo in via automatica all’acquirente.

L’acquirente riassumeva la causa, riproponendo la domanda di annullamento per errore della scrittura privata. La Corte territoriale, in sede di rinvio, riconosceva che l’errore fosse essenziale, ma escludeva che l’altro contraente potesse riconoscerlo, rigettando la domanda di annullamento. La parte soccombente proponeva, quindi, un nuovo ricorso in Cassazione.

L’intervento della Cassazione: errore comune e annullabilità

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che, se l’errore di diritto a causa del quale l’atto negoziale è compiuto è comune ad entrambi i contraenti, l’annullamento del contratto non rimane più vincolato alla ricorrenza del presupposto della sua riconoscibilità da parte dell’altro contraente. In particolare, l’errore sulla necessità delle dichiarazioni notarili dei venditori per accedere al contributo pubblico era stato condiviso da entrambe le parti, rendendo irrilevante la valutazione sull’affidamento legittimo del contraente non in errore, che in questo caso non esiste.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in ipotesi di errore bilaterale, ciascun contraente conserva la facoltà di impugnare il contratto, venendo meno la ragione dell’affidamento tutelato dalla norma.

Nullità contrattuale e giudizio di rinvio

Ben più significativa, sotto il profilo sistematico, è la posizione assunta dalla Corte rispetto alla questione sollevata dal Procuratore Generale nella sua memoria: l’ipotesi che la scrittura privata fosse affetta da nullità per difetto di causa, poiché finalizzata a ottenere un beneficio (il contributo statale) che la parte obbligata aveva già acquisito per effetto della sola compravendita dell’immobile.

La Corte ha respinto tale impostazione. Pur riconoscendo che la mancanza di causa del contratto dà luogo a nullità e che tale vizio può essere rilevato d’ufficio, ha affermato che nel giudizio di rinvio opera un limite preclusivo. Tale limite riguarda non solo le questioni effettivamente esaminate in Cassazione, ma anche quelle che, pur costituendo un necessario presupposto della decisione, non sono state oggetto di rilievo nella sentenza di cassazione.

In tal senso, la Suprema Corte ha stabilito che:

La mancata rilevazione della nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, porta a ritenere che la sua rilevabilità resti preclusa al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di cassazione introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa di tale fase, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto formulato in sede di cassazione della sentenza di appello ed è tenuto ad applicarlo nel caso di specie, con l’unico limite rappresentato dallo ius superveniens”.

Conclusioni

La decisione chiarisce che il giudice, nel giudizio di rinvio, non può rilevare d’ufficio la nullità del contratto per difetto di causa se tale vizio non è stato sollevato né affrontato nella sentenza di Cassazione. Il principio afferma un limite processuale preciso, fondato sulla natura “chiusa” del giudizio di rinvio, che vincola il giudice al principio di diritto già enunciato, fatta salva solo l’ipotesi dello ius superveniens.

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