Riforma successioni e donazioni: regime transitorio e nuovi effetti

Lo studio n. 6/2026 del Consiglio Nazionale del Notariato analizza la riforma introdotta dall’art. 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, soffermandosi in particolare sulla disciplina transitoria e sugli effetti sistematici delle modifiche apportate agli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. Per approfondimenti, segnaliamo la pubblicazione del volume “Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025”, disponibile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

La legge “semplificazioni 2025” ridisegna in modo profondo l’equilibrio tra tutela dei legittimari, autonomia privata e sicurezza dei traffici, con effetti immediati sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Il volume offre un percorso chiaro, tecnico e operativo: dal quadro previgente alle nuove regole su riduzione, trascrizione e tutela dei terzi, con focus sulle ricadute pratiche per chi opera ogni giorno. 

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- Focus su tutela dei terzi e credito ipotecario: cosa cambia e come incidono le nuove regole sulla certezza dei traffici. 
- Regime transitorio e casi applicativi per affrontare situazioni reali e decisioni operative. 

Contenuti in evidenza
- Riforma delle donazioni e legittima come diritto di credito
- Nuova disciplina degli artt. 561–563 c.c. e ricadute sulla reintegrazione
- Trascrizione e modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c.
- Provenienza donativa: gestione del rischio, prassi, cautele e bilanciamento degli interessi
- Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
- Disciplina transitoria e riflessi processuali 

Autrice
Ivana Panella, Notaio in Cesenatico, esperta in contratti, diritto societario, successioni e donazioni. 

Se lavori su successioni, donazioni o trasferimenti con “provenienza donativa”, questo è il manuale che ti permette di orientarti subito nelle nuove regole e scegliere le soluzioni operative più sicure nel 2025.

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La logica della riforma: dalla tutela reale alla tutela indennitaria

Uno dei punti centrali della riforma consiste nel superamento del tradizionale modello fondato sulla restituzione del bene. Nel sistema previgente il legittimario, ottenuta la riduzione della donazione, poteva agire in restituzione non solo contro il donatario ma anche contro i terzi acquirenti del bene.

La riforma modifica profondamente questo assetto. Il nuovo sistema privilegia la tutela obbligatoria, trasformando la pretesa del legittimario in un diritto di credito nei confronti del donatario, parametrato al valore del bene oggetto di riduzione.

In questo modo viene meno il tradizionale diritto di seguito sul bene nei confronti degli acquirenti a titolo oneroso, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità alla circolazione immobiliare e ridurre l’incertezza che storicamente ha caratterizzato le provenienze donative.

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Il criterio temporale della disciplina transitoria

Uno dei profili più rilevanti esaminati nello studio riguarda il regime transitorio introdotto dall’art. 44 della legge n. 182/2025.

Il legislatore ha scelto un criterio preciso per individuare la normativa applicabile: non la data della donazione, ma il momento di apertura della successione. Tale momento coincide, secondo il principio generale dell’art. 456 c.c., con la morte del de cuius.

Ne consegue che:

  • le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 restano, in linea di principio, soggette alla disciplina previgente;

  • le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in avanti ricadono integralmente nel nuovo sistema introdotto dalla riforma.

Una scelta di questo tipo produce effetti rilevanti anche per donazioni stipulate molti anni prima, che possono risultare disciplinate dalla nuova normativa se la successione si apre dopo l’entrata in vigore della riforma.

Il semestre transitorio per le successioni già aperte

Per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della riforma il legislatore ha previsto un regime transitorio particolarmente incisivo.

I legittimari dispongono di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, cioè fino al 18 giugno 2026, per notificare e trascrivere la domanda di riduzione o l’atto di opposizione alla donazione.

Questo termine ha natura chiaramente preclusiva. Se entro tale data non viene notificata e trascritta la domanda, la nuova disciplina si estende anche alle successioni anteriori, con la conseguenza che il vecchio sistema restitutorio diventa definitivamente inapplicabile.

È invece sufficiente che l’azione sia stata tempestivamente proposta e trascritta entro il termine semestrale perché il procedimento possa proseguire secondo la normativa previgente anche oltre tale data.

La disciplina transitoria in sintesi

Ecco uno schema riepilogativo utile per comprendere l’applicazione pratica del regime transitorio.

Ipotesi Data apertura successione Norma applicabile Effetti principali
A Prima del 18 dicembre 2025 Vecchia disciplina Possibile azione di riduzione e restituzione se domanda o opposizione sono trascritte entro il 18 giugno 2026
B Dopo il 18 dicembre 2025 Nuova disciplina Tutela indennitaria del legittimario, eliminata la restituzione contro gli acquirenti
C Donazione anteriore ma successione successiva al 18 dicembre 2025 Nuova disciplina Non è più possibile l’azione di restituzione anche per donazioni precedenti
D Successione anteriore senza azione entro il 18 giugno 2026 Nuova disciplina estesa Il vecchio regime cessa definitivamente
E Successione anteriore con azione notificata entro il termine Vecchia disciplina Il procedimento continua secondo il sistema previgente

 

Gli effetti operativi sulla circolazione dei beni

Sul piano pratico la riforma produce conseguenze molto rilevanti per la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa.

Nel caso in cui il bene sia già stato trasferito a terzi, la nuova disciplina elimina l’azione di restituzione nei confronti degli acquirenti a titolo oneroso. Il legittimario conserva soltanto un diritto di credito verso il donatario, mentre il terzo acquirente risulta sostanzialmente protetto dal rischio di rivendicazioni reali.

Se invece il bene è ancora nella disponibilità del beneficiario della donazione, continua a essere possibile ottenere la restituzione in natura, seppure entro un perimetro ridefinito dalla riforma.

Le questioni aperte evidenziate dallo studio notarile

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato segnala alcune criticità interpretative che potrebbero emergere nella prassi.

Tra queste:

  • il coordinamento tra la nuova disciplina della riduzione e le altre norme successorie;

  • la sorte dell’azione di simulazione presuccessoria dopo la soppressione dell’opposizione alla donazione;

  • il nuovo equilibrio tra tutela dei legittimari e stabilità dei traffici giuridici.

Il superamento del diritto di seguito e la trasformazione della tutela in un credito verso il donatario rappresentano infatti un mutamento significativo dell’impostazione tradizionale del diritto successorio italiano.

Considerazioni conclusive

Lo studio n. 6/2026 del Consiglio Nazionale del Notariato offre una prima lettura sistematica della riforma introdotta dalla legge n. 182/2025.

L’intervento legislativo modifica in modo profondo l’equilibrio tra protezione dei legittimari e stabilità della circolazione dei beni. Il sistema si orienta verso una tutela prevalentemente indennitaria e verso una maggiore protezione dell’affidamento dei terzi acquirenti.

La disciplina transitoria assume quindi un ruolo decisivo. Nei primi mesi di applicazione della riforma, la corretta individuazione della data di apertura della successione e il rispetto del termine del 18 giugno 2026 rappresentano passaggi essenziali per determinare quale regime giuridico risulti effettivamente applicabile.

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