Riforma professione forense, come potrebbe cambiare la responsabilità dell’avvocato

E’ in corso al Senato l’iter finalizzato all’approvazione del disegno di legge (n. 745) in tema di “Modifica all’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense”.

La seduta del 3 dicembre 2024

In commissione Giustizia del Senato, il 3 dicembre scorso, il Presidente ha informato che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge n. 745 presentato in data 5 giugno 2023 e annunciato nella seduta n. 76 del 13 giugno 2023 (Modifica all’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense) è stato rimesso in sede referente. Pertanto, ha proposto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, e la Commissione ha convenuto. Il senatore Zanettin, in considerazione della delicatezza del tema, ha proposto di svolgere un breve ciclo di audizioni. Non essendo intercorse obiezioni, il Presidente ha invitato i Gruppi a far pervenire le indicazioni sugli auditi entro in termine e, per l’effetto, il seguito dell’esame è stato rinviato.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge

Nella proposta a firma del Senatore Zanettin si legge che la legge di riforma della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) non contiene alcuna disposizione specifica in materia di responsabilità degli avvocati. Lo stesso proponente dà atto che la giurisprudenza prevalente ha affermato che l’avvocato risponde pure per colpa lieve verso il cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e sempre che non sussista negligenza e imperizia. Viene evidenziato che si sta registrando, in questo più recente periodo, un incremento di cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, pure per effetto di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di cassazione. Poiché i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità rappresentano una percentuale rilevante e crescente della globalità di quelli decisi, il Senatore Zanettin, nella proposta, scrive che è possibile paventare un aumento esponenziale di tale tipologia di contenzioso, al contempo rilevando che la colpa lieve o l’imperizia po- trebbe essere contestata al difensore anche nell’ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio ex post, a fronte di un mutamento degli indirizzi della giurisprudenza. Viene inoltre considerato che gli avvocati, così come i giudici, operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (legge 13 aprile 1988, n. 117), al l’articolo 2, prevede l’esplicita limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, con esclusione dell’attività di interpretazione di norme di diritto. La norma che che il medesimo propone di inserire nel contesto della disciplina dell’ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), e specificatamente all’articolo 3 dedicato ai doveri e alla deontologia, realizza perciò il risultato di uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto.

L’unico articolo

Il disegno di legge in disamina è composto unicamente da un articolo, che così recita: Art. 1.  All’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto»”.

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