
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato, su proposta dei Ministri competenti, tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. Tra questi, particolare rilievo assume il progetto di riforma dell’ordinamento forense, presentato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che introduce importanti novità per la professione di avvocato. Ecco i punti principali.
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Giuramento professionale e attività esclusive dell’avvocato
La legge delega, in primo luogo, nel ribadire la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale.
Disciplina del Codice deontologico e carattere personale dell’incarico
La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico (clicca qui per approfondire le ultime modifiche la codice deontologico forense), prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.
Esercizio della professione in forma collettiva
La riforma dedica ampio spazio alle modalità di esercizio della professione in forma collettiva. Per quanto riguarda le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da inserire nel contratto associativo e si chiarisce che un’associazione può qualificarsi come “forense” solo se la maggioranza dei membri è composta da avvocati iscritti all’albo.
Società tra professionisti (STP)
Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture.
Società tra avvocati
Particolare attenzione è riservata alle società tra avvocati: almeno due terzi del capitale sociale, dei diritti di voto e della partecipazione agli utili devono essere detenuti da avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.
Reti professionali
Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. La delega precisa che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.
La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.
Formazione e aggiornamento professionale
Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.
Riforma del regime di incompatibilità
Il provvedimento interviene, infine, sul regime delle incompatibilità, ampliando l’elenco delle attività considerate “compatibili” con l’esercizio della professione forense. Si aggiungono incarichi e funzioni come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo, accanto a quelle già riconosciute in precedenza.
Attività accademiche
Resta confermata la possibilità per gli avvocati di svolgere attività di insegnamento o ricerca in materie giuridiche.
Avvocati degli enti pubblici
Un’ulteriore novità riguarda la disciplina degli avvocati degli enti pubblici: viene introdotto l’obbligo di iscrizione all’albo e si stabilisce che le loro prestazioni professionali possano essere rese esclusivamente a favore dell’ente di appartenenza, al fine di rafforzarne autonomia e indipendenza.
Riforma dell’ordinamento forense: in sintesi
Ecco una pratica e breve checklist che chiarisce i punti essenziali del disegno di legge di delega al Governo per la riforma della professione forense.
Quando è stato approvato il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della professione forense?
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega il 4 settembre 2025, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Quali sono le principali attività esclusive riservate all’avvocato?
La consulenza e l’assistenza legale, se svolte in modo continuativo, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, sono considerate di esclusiva competenza forense.
Chi aggiornerà il Codice deontologico?
L’emanazione e l’aggiornamento del Codice deontologico forense restano affidati al Consiglio Nazionale Forense (CNF).
Come cambia la disciplina delle associazioni e società tra avvocati?
Le associazioni possono definirsi “forensi” solo se la maggioranza dei membri è composta da avvocati. Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale, dei diritti di voto e della partecipazione agli utili devono spettare ad avvocati iscritti all’albo.
Gli avvocati potranno entrare in reti professionali con altri professionisti?
Sì. La riforma consente la partecipazione a reti anche multidisciplinari, purché vi partecipino almeno due avvocati iscritti all’albo per le attività di natura forense.
Quali nuove attività sono compatibili con la professione di avvocato?
Oltre a quelle già riconosciute, vengono incluse funzioni come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo.
Cosa cambia per gli avvocati degli enti pubblici?
Viene introdotto l’obbligo di iscrizione all’albo e stabilito che l’attività professionale sia resa esclusivamente a favore dell’ente di appartenenza.