Rifiuto di fornire generalità ex art 126 bis CdS: le precisazioni della Cassazione

in Giuricivile, 2018, 6 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. II civ., n. 9555 del 18/04/2018

Con sentenza depositata in cancelleria in data 18 aprile 2018, la Cassazione si è pronunciata sul disposto dell’art. 126 bis C.d.S. relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate a carico del conducente responsabile di una violazione e, in caso di mancata identificazione di quest’ultimo, da parte del proprietario del veicolo.

A chi spetta la sanzione? Solo a chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente o anche a chi abbia fornito una dichiarazione negativa? Il dubbio è stato definitivamente chiarito dalla sentenza in esame.

Sommario:
1. Il caso in esame
2. Decisione e motivazione della Suprema Corte
3. Il principio di diritto

Il caso in esame

Nel caso di specie era stato impugnato un verbale della Polizia Municipale dinnanzi al GDP di Bari. Con tale verbale, la Polizia Municipale di Bari aveva accertato la violazione dell’art. 126 bis C.d.S. da parte di una signora proprietaria di un veicolo, sanzionata per non aver tempestivamente comunicato all’Autorità le generalità della persona alla guida dell’auto di sua proprietà il giorno della commissione di un’infrazione stradale.

La signora, impugnando il verbale, affermava di non essere stata in grado di indicare le generalità di chi era alla guida della sua auto, dal momento che era trascorso diverso tempo dal giorno dell’infrazione, e dal momento che la medesima automobile veniva guidata sia dalle sue figlie che dal marito. Pertanto, la ricorrente dichiarava di non essere in grado di fornire esattamente i dati di chi fosse effettivamente alla guida il giorno dell’infrazione.

Si era costituito in giudizio il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso, ed asserendo che il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità della persona cui è affidato il mezzo.

In caso contrario, costui dovrebbe rispondere a titolo di colpa per inosservanza del dovere di vigilanza sul proprio mezzo. All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso della signora, e condannava il Comune a sostenere le spese della causa[1]. La parte soccombente proponeva, quindi, appello presso il Tribunale di Bari, ottenendo, però, il medesimo verdetto ricevuto in primo grado[2].

Il Comune di Bari ha proposto ricorso in Cassazione, basando la propria pretesa su un unico motivo, ossia la violazione dell’art. 126 bis, II comma, C.d.S. e dell’art. 180 C.d.S., VIII comma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. A detta del ricorrente la corretta interpretazione delle norme anzidette è da intendersi nell’obbligo assoluto di conoscere l’identità dei soggetti cui è affidato il mezzo, e pertanto, a richiesta della Polizia, si è obbligati a fornire risposta. Non appare una giustificazione, a detta del Comune, l’evenienza che il veicolo in questione venga generalmente affidato a diverse persone.

Decisione e motivazione della Suprema Corte

La Suprema Corte, dopo aver passato in rassegna diverse pronunce della Cassazione stessa sul tema, afferma, però, che al fulcro della decisione vi sia la sentenza interpretativa n. 165 del 2008 della Corte Costituzionale, evidenziandone la grande portata.

In tale occasione, infatti, era stato affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando impossibilità di rendere una dichiarazione diversa dall’affermazione di non conoscere i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l’infrazione, affermando che tale conclusione discende dalla necessità di offrire un’interpretazione coerente con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il rifiuto della condotta collaborativa, che sarebbe invece necessaria ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali[3]. È opportuno prevedere, a detta della Corte Costituzionale, che vi possano essere delle esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate.

Alla luce di tale importante pronuncia, la Cassazione conclude affermando che se resta sanzionabile la condotta di chi non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente di guida, d’altra parte, qualora la risposta sia stata fornita, anche se in termini negativi, è opportuno devolvere la valutazione della verifica relativa all’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato al giudice di merito, in modo da verificare se sia opportuno o meno escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.

Il Tribunale di Bari, nel caso in esame, aveva deciso per la non responsabilità della proprietaria dell’auto, ponendo a fondamento di tale decisione il fattore del decorso del tempo tra la data dell’infrazione e la data in cui sono state richieste le informazioni in merito al conducente (circa 3 mesi), e valutando come giustificata la mancata risposta da parte della ricorrente, accettando così la giustificazione fornita dalla proprietaria, ossia che l’autovettura proprietà fosse nella disponibilità anche delle due figlie e del marito, fatto che non le avrebbe permesso di riferire a richiesta i dati esatti del conducente.

Principio di diritto

Alla luce di quanto affermato, la Cassazione ha deciso, in definitiva, per il rigetto del ricorso proposto dal comune di Bari, enunciando il seguente principio di diritto:

“ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis C.d.S., occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così in alcun modo all’invito rivoltogli e la condanna di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”.

Unitamente al rigetto del ricorso, la Cassazione condannava il Comune di Bari al rimborso delle spese di lite.

Precedenti giurisprudenziali

L’applicazione dell’art 126 bis C.d.S. è stata più volte presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; assai di recente, con la sentenza n. 29593 del 11.12.2017, la sez. VI della suprema Corte aveva affermato che, in tema di violazioni alle norme del Codice della strada, il proprietario di un veicolo, essendo il responsabile della circolazione del proprio mezzo, è tenuto a conoscere sempre l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione della vettura, ed è parimenti obbligato a fornire tutte le informazioni dovute in merito al conducente qualora venga lecitamente richiesto dall’autorità amministrativa al fine di contestare un’infrazione; in tale occasione la Corte aveva anche ribadito che l’inosservanza del dovere di collaborazione fosse da sanzionarsi in base al combinato disposto dagli articoli 126 bis e 180 C.d.S..

In tempi più risalenti, con la pronuncia n. 12842/2009, la medesima Corte si era pronunciata sempre con lo stesso principio di diritto, affermando che il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa.

Questo era, ed è tutt’ora, l’orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale a più riprese ha specificato che l’inosservanza del dovere di fornire le informazioni del conducente da parte del proprietario del veicolo è sanzionabile in base al combinato disposto degli art. 126 bis e 180 C.d.s.[4].

Il contributo fornito con la pronuncia n. 9555 qui in esame, non ha portato ad un distaccamento dal precedente orientamento, poiché la Corte non si è assolutamente spinta a mettere in discussione la sanzionabilità della condotta del proprietario che omette di rispondere alle domande della P.A., bensì ha più semplicemente specificato l’opportunità di distinguere tra una condotta di totale e categorico rifiuto a ottemperare alle richieste dell’Autorità, da quella che invece può essere una condotta pur sempre non satisfattiva delle richieste, ma comunque non di ostruzionismo.

Nel caso di specie, ad esempio, la proprietaria dell’automobile da un lato non aveva risposto affermativamente alla richiesta dell’Autorità di fornire i dati completi della persona che era alla guida dell’automobile al momento dell’infrazione – avvenuta mesi prima – d’altra parte non aveva ottemperato alla richiesta dichiarando di non essere in grado di fornire quei dati. È stato, il suo, un comportamento giudicato dal Giudice supremo come non rientrante nelle ipotesi di sanzionabilità dell’art. 126 bis C.d.S., alla luce di quelle cause di giustificazione ritenute ammissibili dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopracitata.


[1] Sentenza n. 7244 del 2008.

[2] Sentenza Tribunale di Bari n. 4848 del 4 novembre 2014.

[3] La Corte Costituzionale aveva già in precedenza affermato, con ordinanza n. 434 del 2007 la necessità di precisare che: “la scelta in favore di un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.”

[4] Principio già da tempo applicato alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.

14 COMMENTI

  1. ho avuto una sanzione per eccesso di velocità con un veicolo a me intestato sulla via aurelia (90km/h invece di 70km/h, evidentemente non abbiamo visto il cartello dove c’era il limite, essendo l’Aurelia una strada a doppia corsia per senso di marcia extraurbana con limite a 90, ove non diversamente precisato).
    Il fatto è che mi alternavo con mia moglie alla guida perché stavamo andando da Milano a Tivoli.
    L’indicazione della multa è che l’abbiamo presa nel tratto di Aurelia Km 174+600, ma per noi è impossibile sapere chi era alla guida: entrambi eravamo in auto ma chi guidava in quel particolare tratto chi lo sa?
    Devo quindi affermare il falso e dire che so chi guidava, fornendo una delle due patenti a caso, oppure cosa devo fare? Invio entrambe le patenti e chiedo al comando di polizia municipale di sottrarre i punti a me se nella foto c’è un uomo o a mia moglie se c’è una donna? e se non si capisce, risulto fuori legge, non avendo fornito con certezza un colpevole?

    • Caro Matteo,

      ti ringraziamo innanzitutto per averci contattato.

      Riguardo al tuo quesito, è sufficiente individuare le generalità di chi fosse presumibilmente alla guida del veicolo.

      Nel tuo caso, pur nell’incertezza, basterà fornire le generalità di un solo guidatore, senza perciò rischiare di incorrere in alcuna spiacevole conseguenza giuridica.

      Piuttosto, onde evitare ulteriori multe, ricordati di inviare in modo completo e nei termini previsti la comunicazione ex art. art. 126 bis C.d.S.

      Un caro saluto

      Gabriele Voltaggio

  2. Buongiorno,
    Mi è stato recapitato un a contravvenzione per superamento di velocità tra i 60 e i 40 kmh.
    La macchina non è dia mia proprietà.
    La domanda è, pagando l’importo che mi è stato detto di pagare, e non compilando il modulo 126 bis, oltre all’ulteriore multa da 230€ a 1100€, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente da 1 a tre mesi è comunque prevista?

    • Caro Samuele,

      ti ringraziamo innanzitutto per averci contattato.

      Riguardo al tuo quesito, la mancata comunicazione ex art. 126 bis Cds comporta la sola sanzione amministrativa del pagamento da € 286 a 1.143.

      Non è prevista nessun altra conseguenza: in altre parole, non subirà né la decurtazione dei punti né la sospensione della patente.

      Un caro saluto

      Gabriele Voltaggio

    • Salve
      Se si riceve una multa per eccesso di velocità di 61km oltre il limite consentito, e quindi 10
      punti e sospensione patente.

      Se uno paga la multa ma comunica chi era alla guida la patente viene tolta ulgualmente, si rischia qualcosa legalmente?

  3. il 6.01.2019 ho preso una multa per eccesso di velocita’ di 5 km /H IN DATA 21.05.2019 MI E’ ARRIVATA UN’ALTRA multa per non aver inviato i dati di chi era al volante il 6.01.2019 .posso fare ricorso perche’ il 2 verbale mi e’ stato notificato dopo 90 giorni? grazie Vittoria

  4. Credo che una multa per mancata comunicazione dei dati di chi guidava l’auto e praticamente un sistema per fare cassa.
    Sarebbe sufficiente semplicemente togliere i punti al propietario dell’auto il quale e’ il pricipale interessato a non farsi togliere i punti. Quindi se non risponde perde i punti.
    Infatti i furbi indicano come autista il nonno che ormai non guida piu’ ottenendo 2 risultati: non pagare la multa e non rinunciare ai punti patente.
    Che ne pensa? Credo sia una legge ingiusta e vessatoria verso i cittadini. Oltretutto le multe sono molto salate.
    Grazie Umberto

  5. il giorno 3/3/2019, percorrevo una strada nel comune di Aulla (MS), alla velocità di 76 Km/h in un tratto (completamente libero e deserto) e mi è arrivata la contravvenzione che ho immediatamente pagato. Nonostante nel verbale ci fosse l’avvertenza della necessità della comunicazione dei dati di chi era alla guida, nel plico non vi era allegato nessun modulo e non ho provveduto a comunicare alcunchè.
    Mi è arrivata ora la sanzione di 202 euro (ridotta) per la violazione dell’art. 126bis c. 2, quando ho verificato che con circolare 16/4/2019 del Ministero degli interni, si predispone un modello di comunicazione dati conducente che deve essere allegato al verbale. Vorrei fare ricorso al GdP, che ne pensa ?

    Francesco Villani

  6. Buon giorno e buon lavoro oggi 09/04/2020 ho ritirato ( mezzo raccomandata con avviso in casella ) alle poste un multa dei vigili urbani di Olbia inerente alla violazione dell’Art 126 Bis di 292 Euro Fa riferimento ad una multa per divieto di sosta presa 08/08 2019 ( pagata regolarmente ) considerate che la macchina è intestata a mia moglie ma la uso solo io …..Nella attuale MULTA è specificata una notifica al verbale del 11/11 2019 CHE NOI non ABBIAMO MAI RICEVUTO !!!! PURTROPPO I VIGILI CHE oggi HO SENTITO AL TELEFONO non consento di presentarsi al comando di persona ( vedi covid 19 ) e non danno info al telefono … mi dicono di richiamare dopo pasquetta il martedi 14 Aprile La vigilessa con la quale ho parlato da la colpa alle poste per mancato recapito della notifica o perdita dell ‘avviso…Cosa mai successa !!!! ..e mi dice che devo pagare lo stesso …….NON so che fare ?????? Resto disponibile e grazie per l’eventuale consiglio o altro

    Resto Disponibile
    Gian Nicola Nitti
    Cell 3401877177
    Olbia ( SS )

  7. Oggi 16/07/20 Mi è arrivata sanzione per rifiuto cominicazione dati del conducente in riferimento ad una multa per eccesso di velocità che ho pagato,nei tempi,
    Essendo il proprietario del veicolo e il conducente non ho comunicato nulla, dando per scontato che senza comunicazione diversa la eventuale penalità di punti sia da addebitare a me .
    Non potendo contattare alcuno per problemi burocratici mi rivolgo a Voi.
    Posso fare qualcosa o devo assolutamente subire e pagare questo abuso
    In attesaVs gentile consiglio cordialmente saluto

    Fabiani Luciano
    cell
    mail fabitlc@gmail.com

    In attesa di Nel ringraziarvi per la eventuale risposta porgo cordiali saluti

  8. Buonasera, ho ricevuto quattro gg fa una multa per eccesso di velocità (superamento dei 40 km/h). Oltre alla sanzione principale pecuniaria mi è stata irrogata quella accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi?
    Pagando l’ulteriore sanzione pecuniaria oltre ai 725 € e più, evito la sospensione non comunicando i dati del conducente?
    La ringrazio

  9. Marrone Benito 21 Gennaio 2021
    Settembre scorso mi arrivò una notifica di un VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA con tre punti di decurtazione sulla patente fatta nel mese di Luglio 2020. Mi affrettai a pagarla nei primi 5 giorni per avere lo sconto, dopo di ciò preso da altri problemi della vita che si sta vivendo in questi tempi sono passato oltre. quattro giorni fa ritiro una notifica cui mi contestano di aver violato l”art 126/bis c.2 del C.D.S. non ottemperavo a dare informazioni a chi era alla guida in riferimento al verbale contestato precedentemente. Domani andrò a pagare il verbale ulteriore di Euro 221,70. Ma penso che questo verbale non dovrei pagarlo mi sento rapinato. Voi cosa pensate mi sarà possibile in secondo tempo in sede opportune richiedere la restituzione di questo verbale di Euro 221,70 come da segnalazione del verbale precedente farmi togliere i tre punti di decurtazione sulla patente come doveva essere visto aver pagato il verbale precedente ammettevo chi tace acconsente di aver commesso il sottoscritto l”infrazione al Codice Della Strada.
    SALUTI E LA RINGRAZIO

  10. Buongiorno,
    Sanzione per eccesso di velocità.
    Probabilmente, per dimenticanza, non ho pagato la sanzione alla prima ricezione della notifica.
    Di certo non ho comunicato i dati del guidatore.
    Ora ho ricevuto la seconda notifica di 221,70€
    Quello che non è affatto chiaro è se devo ugualmente comunicare i dati del guidatore (nel nuovo verbale non è più riportata la richiesta di invio dei dati), o se con questa sanzione maggiorata si esclude la decurtazione dei punti.
    Spero di ricevere vostra gentile delucidazione!
    Grazie
    D.

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