Riempimento foglio sottoscritto in bianco: la nuova interpretazione della Cassazione

in Giuricivile, 2018, 6 (ISSN 2532-201X)

Il valore probatorio della scrittura privata nella recente giurisprudenza di legittimità

In materia di prova nel processo civile, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2702 c.c., la scrittura privata acquista l’efficacia di prova legale se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione oppure se la scrittura è legalmente considerata come riconosciuta.

In tal caso, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento, ma non della provenienza dell’atto documentato (Cass. III, 2.1.1998, n. 5, m. 511291), ossia l’efficacia probatoria del documento è circoscritta, strutturalmente, al solo elemento estrinseco della sottoscrizione del soggetto che l’ha apposta, e cioè della provenienza delle dichiarazioni da quest’ultimo, senza alcuna interferenza con il contenuto intrinseco delle dichiarazioni stesse.

Pertanto, il valore probatorio attiene soltanto alla genuinità della sottoscrizione, senza riguardare aspetti contenutistici della posizione giuridica fatta valere (Cass. II, 9.9.1999, n. 9567, m. 529787). Più precisamente, la Cassazione ha statuito che “La scrittura privata … è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l’imputabilità formale del documento e l’effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un’intrinseca divergenza del contenuto, ma all’estrinseco collegamento dell’espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso” (Cass. 30.10.2012, n. 18664).

Nel caso di disconoscimento, soccorrono le norme dettate in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta, a talune condizioni. In particolare, “in tema di procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata disconosciuta ex art. 216, comma 1, c.p.c., la relativa istanza non può essere formulata in via preventiva, in quanto la validità di prova legale della scrittura va acquisita al perfezionarsi di una fattispecie articolata ed integrata, secondo una rigida scansione dei tempi processuali, dal disconoscimento della scrittura e dal comportamento dell’altra parte che attivi il procedimento di verificazione che si concluda per la stessa positivamente” (Cass. 30.3.2018, n. 7993).

Ad ogni modo, il disconoscimento della scrittura privata può essere compiuto nel primo atto utile. Sul punto, la Cassazione ha recentemente precisato che “Il disconoscimento della scrittura privata, agli effetti dell’art. 215 cod. proc. civ., deve avvenire “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” … nel senso che il sopraggiungere del primo termine preclude di disconoscere nel termine successivo. Pertanto, con riguardo alla disciplina delle acquisizioni probatorie ex art. 184 cod. proc. civ. … il disconoscimento deve essere effettuato nella memoria successiva alla produzione della scrittura privata in originale, memoria che costituisce la prima risposta successiva alla produzione” (Cass. III, 19.3.2018, n. 6674 – Rv. 648297 – 01; Cass. II, 28.11.2013, n. 26641 – Rv. 628546 – 01; Cass. I, 22.5.2008, n. 13101 – Rv. 603460 – 01).

Inoltre, una recente pronuncia ha precisato che, secondo “l’art. 215, comma 1, n. 2 cod. proc. civ. … la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Secondo la ricorrente il disconoscimento ha natura di eccezione processuale non rilevabile d’ufficio e dunque deve essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta in sede di costituzione nel termine di giorni venti prima dell’udienza. La tesi non è condivisibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo va sottolineata la differenza strutturale fra eccezione e disconoscimento della scrittura privata. Proporre un’eccezione implica allegare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo e dichiarare di volersene avvalere … Il disconoscimento rappresenta una dichiarazione di volontà attraverso la quale la parte interessata mira a rimuovere gli effetti di un documento apparentemente a lui riferibile. La parte nega formalmente la propria scrittura o sottoscrizione (art. 214), o dichiara di non conoscerla (art. 215, comma 1, n. 2), ma non allega un fatto. In sede di disconoscimento la parte … mir[a] a rimuovere gli effetti del documento e non alleg[a] … un fatto con la dichiarazione di volersene avvalere. Dalla differenza sul piano strutturale di eccezione e disconoscimento discende la non applicabilità a quest’ultima della disciplina delle eccezioni (artt. 116 e 167)”.

Inoltre, tra i due istituti vi è anche una distinzione funzionale, posto che mentre “L’eccezione attiene all’individuazione dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto, e quindi alla delimitazione dell’oggetto del processo, il disconoscimento riguarda la rilevanza probatoria del documento prodotto. Sulla base di tale distinzione funzionale si spiega perché le eccezioni devono essere prospettate nel corso della fase introduttiva del giudizio, mentre il disconoscimento rinviene la propria sede naturale nella fase istruttoria” (Cass. III, ord. 10.10.2017, n. 23669 – Rv. 645827 – 01).

Il riempimento del foglio sottoscritto in bianco contra pactis

In caso di sottoscrizione di un foglio totalmente o parzialmente in bianco, il sottoscrittore ha diverse possibilità di tutela contro gli abusi che l’altro soggetto, riempitore del documento, può aver commesso.

Anzitutto, ove intenda “contestare l’autenticità della sottoscrizione deve farlo con un tempestivo e specifico atto di disconoscimento che compete al giudice del merito ritenere o meno sussistente” (Cass. lav. 26.10.2000, n. 14091, m. 541227). È dunque sufficiente il disconoscimento della sottoscrizione e, quindi, della propria scrittura, per far perdere, sino a verificazione, autorità alla scrittura privata prodotta dall’avversario.

Ove invece la sottoscrizione gli appartenga ma, appunto, sia stata apposta prima del riempimento abusivo del foglio (dunque totalmente o parzialmente in bianco), non potrà essere contestata l’autenticità della sottoscrizione, quando la non riconducibilità del contenuto del documento alla volontà negoziale del sottoscrittore.

In tali casi, “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento “absque pactis”, sia che si tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass. 12.6.2000, n. 7975).

La successiva giurisprudenza ha poi, in effetti, ulteriormente distinto tra i casi di riempimento abusivo del foglio in bianco contra pacta e riempimento abusivo absque pactis.

Riempimento abusivo del foglio bianco contra pacta

Il primo caso ricorre quando il sottoscrittore intenda denunciare che, pur riconoscendo implicitamente la sottoscrizione, il riempimento abusivo della scrittura sia avvenuto successivamente e in violazione del patto di riempimento che era stato concordato con la controparte redattrice. In tali casi, il riempimento contra pacta della scrittura privata può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l’esistenza di un mandato ad scribendum e la sua violazione (Cass. 23.12.1992, n. 13596).

Sicché, la sottoscrizione opera su un riempimento autorizzato dal sottoscrittore, ma tale riempimento è intervenuto difformemente a quanto concordato e voluto dalle parti. Sussistendo una mera divergenza tra voluto e realizzato (Cass. n. 6525/1988), la scrittura privata è esistente e il sottoscrittore dispone soltanto dell’azione contrattuale di nullità o di annullamento (Cass. II, 12.6.2000, n. 7975, m. 5375506; Cass. II, 2.2.1995, n. 1259), per far valere eventuali vizi dell’atto, che tuttavia è ad esso riconducibile.

Dal punto di vista probatorio, il sottoscrittore dovrà dimostrare che l’eventuale patto di riempimento aveva contenuto diverso (Cass. II, 12.6.2000, n. 7975; Cass. 28.4.1981, n. 2590), traducendosi tale anomalia in una mera disfunzione interna al procedimento di formazione dell’atto (Cass. Sez. Un., 13.10.1980, n. 5459).

Il riempimento abusivo absque pactis

Nel secondo caso, il sottoscrittore contesta la stessa esistenza di un patto di riempimento giacché, pur riconosciuta la propria sottoscrizione, sostiene che il riempimento sia avvenuto senza la sua autorizzazione (absque pactis o sine pactis). In tal caso, atteso che il sottoscrittore contesta non solo gli effetti e il contenuto del documento, ma la stessa “provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta”, è tenuto a promuovere querela di falso ai sensi dell’art. 2702 c.c. (Cass. I, 27.5.2016, n. 11028 – rv. 639830; Cass. III, 7.3.2014, n. 54178 – rv. 630010; Cass. III, 16.12.2010, n. 25445 – rv. 614986; Cass. III, 10.3.2006, n. 5245, m. 588253; Cass. III, 17.12.2004, n. 23501; Cass. II, 11.1.2002, n. 308). In tali casi, la controversia non verte su una falsità ideologica, quanto su una vera e propria falsità materiale.

La Suprema Corte, infatti, è recentemente intervenuta sul tema, ed ha sancito a chiarimento che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass. I, 20.9.2013, n. 21600 – Rv. 628047 – 01; conf.: Cass. III, 12.9.2011, n. 18654 – Rv. 619250 – 01; Cass. III, 1.9.2010, n. 18989; Cass. III, 13.3.2009, n. 6167 – Rv. 607119 – 01).

Per quanto concerne l’onere probatorio che, pur nell’autenticità della sottoscrizione, grava sul sottoscrittore nel caso di riempimento successivo alla firma con falsità materiale del documento, la Suprema Corte ha precisato che quando “la sottoscrizione è stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito [il sottoscrittore] ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto “absque pactis”” (Cass. 18.2.2004, n. 3155, m. 570241), ossia il riempimento sia successivo sia abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso.

L’evoluzione della Corte di Cassazione sul punto e il recentissimo intervento chiarificatore

La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sull’argomento in una serie di pronunce, a fini di riordino della materia e delle sue varie sfaccettature.

Per ciò che riguarda alcune ipotesi di interpretazione estensiva della Corte di Cassazione, deve essere esperita la querela di falso, ricadendo così nel riempimento abusivo absque pactis, anche “quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione” (Cass. II, 27.8.2007, n. 18059 – Rv. 599360 – 01; conf.: Cass. II, 11.1.2002, n. 308 – Rv. 551497 – 01). Al contrario, “in presenza di un foglio firmato in bianco sulla base di un preesistente accordo tra il firmatario e colui che ha poi proceduto a riempire il foglio, l’incertezza circa i termini di detto accordo preclude l’ammissibilità della querela di falso al sottoscrittore che voglia contestare la riconducibilità a sé medesimo del contenuto della scrittura (Rigetta, App. Genova, 19/11/2007)” (Cass. I, 30.12.2011, n. 30226, rv. 620847).

Per ciò che concerne gli oneri probatori, è stato affermato che “La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, “ex se”, ai sensi dell’art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione “iuris tantum” di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta …”. Perciò, si deve anzitutto ritenere che la mera ammissione o non contestazione della autenticità e paternità della sottoscrizione comporti la presunzione relativa di paternità (o, perlomeno, volontà) sul contenuto dell’atto (Cass. I, 5.7.2007, n. 15219 – Rv. 598313 – 01; Cass. II, 29.4.1991, n. 4749 – Rv. 471913 – 01).

Invece, “… il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto “absque pactis”, sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento (ovvero della ricognizione di debito) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all’art. 1988 c.c., provare l’inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l’esistenza” (Cass. III, 24.10.2003, n. 16007 – Rv. 567651 – 01; conf.: ). In combinato disposto con l’art. 1988 c.c., dunque, il querelante è chiamato a dimostrare non soltanto la sottoscrizione in bianco e l’inesistenza di un patto di riempimento, ma altresì l’inesistenza del rapporto fondamentale di credito, sottostante alla ricognizione o alla promessa, il quale si presume fino a prova contraria.

Da ultimo, è opportuno segnalare un recentissimo intervento della Suprema Corte, secondo cui “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l’obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso” (Cass. III, ord. 17.1.2018, n. 899 – Rv. 647124 – 01).

Con tale pronuncia, la Cassazione sembra aver operato una nuova e più precisa distinzione, riconducendo al riempimento contra pacta anche le ipotesi in cui le parti siano state d’accordo nel non riempire il documento sottoscritto, e una delle due abbia violato tale accordo negativo. Sicché, sarà necessario altresì, in sede probatoria, accertare attentamente l’esistenza di un simile patto di non riempimento, sul quale non grava l’onere della querela di falso.

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