
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12111/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), del 7 maggio, torna a soffermarsi sul tema dell’inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza, coerenza e completezza espositiva, ribadendo che la struttura dell’atto di impugnazione non può prescindere da requisiti minimi di comprensibilità logica e giuridica. Il caso sottoposto all’esame della Corte riguarda un ricorso redatto in forma talmente oscura da rendere impossibile non solo la valutazione dei motivi, ma persino la ricostruzione dei fatti di causa. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Il caso
Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza n. 1931/2022 della Corte d’Appello di Roma. La Suprema Corte, tuttavia, rilevava diverse criticità. Innanzitutto, mancava un’esposizione ordinata dei fatti. Inoltre, non venivano illustrate le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e quelle poste a fondamento dell’appello. Né era possibile individuare con chiarezza gli errori attribuiti alla sentenza impugnata.
Il ricorso appariva confuso e disorganico. Presentava richiami generici, spesso ridondanti, e faceva riferimento a elementi irrilevanti. In aggiunta, non vi era alcun collegamento logico tra i motivi di impugnazione e il contenuto della sentenza contestata.
Il giudice relatore evidenziava, infine, l’assoluta impossibilità di comprendere l’oggetto della lite. Mancavano del tutto le ragioni poste a sostegno dell’impugnazione. Tale lacuna, secondo la Corte, rendeva il ricorso manifestamente inammissibile.
I presupposti di ammissibilità del ricorso per Cassazione
Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione richiama la costante giurisprudenza secondo cui il rispetto dei requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 366 c.p.c. è imprescindibile per l’accesso al giudizio di legittimità. In particolare, l’atto deve contenere:
-
l’esposizione chiara e sintetica dei fatti rilevanti;
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la trascrizione o la sintesi ragionata del contenuto della sentenza impugnata;
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l’enunciazione dei motivi articolati in modo comprensibile, logicamente connessi ai vizi dedotti e alla decisione impugnata.
L’ordinanza si inserisce nel solco di precedenti analoghi (Cass. 16089/2023; 25892/2021; 6546/2021; 24697/2020; 9996/2020; 8425/2020), nei quali la Corte ha più volte sottolineato che il diritto di difesa non può prescindere dal rispetto di un linguaggio processuale tecnicamente leggibile, conforme a standard minimi di comprensibilità.
La dimensione comparata del requisito di chiarezza
La pronuncia arricchisce l’analisi con un’interessante prospettiva comparata. La Corte ricorda come la chiarezza degli atti rappresenti un valore condiviso nei principali ordinamenti processuali. Vengono citati:
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l’art. 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo, che impone una redazione “chiara e sintetica”;
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il § 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati approvata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ove prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto
in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere
i punti essenziali di fatto e di diritto”; -
la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of Civil Procedure statunitensi, la quale impone al ricorrente una “breve e semplice esposizione della domanda”.
Il diritto al processo si realizza soltanto se il giudice può comprendere senza sforzi ricostruttivi l’oggetto della domanda e le ragioni su cui essa si fonda.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave
Accanto alla dichiarazione di inammissibilità, la Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave nella proposizione dell’impugnazione, liquidando una somma pari a quella delle spese di lite. La decisione si fonda sull’evidente scollamento tra i requisiti minimi di contenuto-forma del ricorso e l’atto depositato, che non consentiva alla Corte di svolgere la propria funzione giurisdizionale.
Tale misura sanzionatoria conferma l’orientamento, ormai consolidato, che attribuisce all’art. 96, comma 3, un ruolo di presidio contro l’abuso del processo, scoraggiando condotte difensive prive di fondamento e dispendiose per il sistema giudiziario.
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Conclusioni
L’ordinanza n. 12111/2025 riafferma un principio chiave: la qualità della redazione processuale incide sull’accesso alla giustizia. Il ricorso per cassazione non è uno spazio di narrazione libera, ma uno strumento tecnico che richiede rigore espositivo e conoscenza dei parametri normativi.
Chiarezza, coerenza, sintesi e logicità non sono solo virtù dello stile: sono doveri processuali. La Corte segnala con forza che l’esercizio del diritto di difesa incontra un limite invalicabile: il rispetto delle forme necessarie a garantire il funzionamento del sistema processuale.