Ricorso prolisso con motivi confusi: quando è inammissibile in Cassazione

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 28195 del 23 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società di autonoleggio, ribadendo che la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali sono condizioni imprescindibili per l’accesso al giudizio di legittimità. L’ordinanza affronta due profili: l’inammissibilità dei motivi formulati in modo disordinato e l’interpretazione dell’art. 196 del Codice della strada, relativo alla responsabilità solidale del locatore dei veicoli.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso Sicily By Car e la contestazione delle multe

La vicenda prende avvio da una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per oltre 2.500 euro, relativa a sanzioni comminate da diversi Comuni per violazioni al Codice della strada.
Sicily By Car S.p.A., società di autonoleggio, aveva proposto opposizione sostenendo che i verbali non erano stati regolarmente notificati e che, in ogni caso, la responsabilità solidale doveva essere imputata ai locatari dei veicoli, non alla società proprietaria.

Il Giudice di pace di Palermo aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale di Palermo, in appello, aveva ribaltato la decisione, ritenendo corretta la legittimazione passiva della società di noleggio.
Contro la sentenza di secondo grado, la società ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi articolati su più profili, in gran parte coincidenti con quelli già proposti in altri procedimenti analoghi.

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Il giudizio di legittimità: motivi confusi, ricorso inammissibile

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di chiarezza e intelligibilità, stigmatizzando la prassi dei cosiddetti “ricorsi fiume”.
Nel caso concreto, i motivi si estendevano per venti pagine fitte, con una commistione inestricabile di questioni di fatto e di diritto, prive di suddivisione logica e contraddistinte da un uso eccessivo di grassetti, corsivi e sottolineature, tali da compromettere la comprensione del testo.

La Corte ha ricordato che l’art. 366 c.p.c. impone al ricorrente di formulare motivi chiari, sintetici e logicamente distinti, poiché non spetta al giudice di legittimità “selezionare” nel caos argomentativo le singole doglianze rilevanti.
Richiamando precedenti conformi (Cass., Sez. U, 27 dicembre 2023, n. 35943; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169), la decisione ribadisce che un ricorso che costringa la Corte a ricostruire autonomamente le censure viola il principio di autosufficienza e deve essere dichiarato inammissibile.

L’ordinanza, inoltre, sottolinea che la Cassazione non è “giudice del fatto” e non può supplire alle carenze di formulazione delle parti: la funzione nomofilattica della Corte esige un ricorso ordinato, intellegibile e coerente, non un collage di testi e precedenti giurisprudenziali senza nesso logico.

La questione di diritto: chi risponde delle multe nei contratti di noleggio

Pur dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha ritenuto opportuno ribadire l’orientamento consolidato in materia di sanzioni stradali e noleggio di veicoli.
In base alla giurisprudenza costante (Cass. n. 32920 e 32921/2022, Cass. n. 1383/2023), il difetto di legittimazione passiva del locatore deve essere fatto valere sin dalla notificazione del verbale di accertamento, mediante ricorso al prefetto o al giudice di pace. Non può essere sollevato successivamente, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché a quel punto il verbale è divenuto definitivo.

La Corte ha inoltre chiarito che la modifica dell’art. 196 del Codice della strada, introdotta dal d.l. 121/2021 convertito in legge n. 156/2021, non ha effetti retroattivi: la nuova disciplina non può applicarsi a sanzioni già irrogate prima della riforma.
Di conseguenza, la società di autonoleggio resta obbligata in solido con l’autore della violazione, a meno che non dimostri di aver comunicato tempestivamente il nominativo del locatario.

Conclusioni

L’ordinanza n. 28195/2025 ribadisce che la qualità redazionale degli atti processuali è un requisito di ammissibilità, non una scelta opzionale.
Un ricorso prolisso, confuso o graficamente caotico non solo viola il dovere di chiarezza, ma ostacola la funzione nomofilattica della Corte.
Sul piano sostanziale, la decisione ribadisce la regola secondo cui il locatore di veicoli è responsabile in solido delle infrazioni commesse, salvo tempestiva comunicazione del conducente.

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