Alle Sezioni Unite la questione della riconoscibilità dei danni punitivi

Con l’ordinanza n. 9978 del 16 maggio 2016, è stata rimessa al Primo Presidente, affinché ne valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione sulla riconoscibilità nell’ordinamento interno di una sentenza straniera che condanni al risarcimento dei cd. “danni punitivi“.

Con tale espressione si fa riferimento ad un certo tipo di danni, previsti nell’ordinamento americano, in cui alla componente compensativa del pregiudizio patito se ne aggiunge anche una sanzionatoria.

Il problema si pone poiché nel nostro ordinamento la responsabilità civile ha funzione prevalentemente compensativa essendo volta solo a ristorare il danneggiato della lesione subita.

Questa considerazione rileva qualora venga chiesto il riconoscimento di sentenze straniere che prevedano danni punitivi.

Il meccanismo di riconoscimento delle sentenze straniere è disciplinato dalla Legge n. 218 del 31 maggio 1995, il cui art. 64, lett. g) prevede tra i motivi ostativi alla delibazione la contrarietà della stessa all’ordine pubblico.

La Suprema Corte nell’ordinanza in esame ha escluso l’esistenza di un eventuale contrasto tra il riconoscimento di danni punitivi e l’ordine pubblico.

Il caso in esame

La vicenda trae origine dalla richiesta di riconoscimento in Italia di tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti d’America.

Tali sentenze avevano condannato una società a risarcire i cd. “danni punitivi” conseguenti a responsabilità da prodotto difettoso.

Nel caso di specie un motociclista aveva lamentato i danni subiti in un incidente per i vizi del casco che indossava.

La Corte di Appello di Venezia ha riconosciuto le sentenze straniere escludendo la sussistenza di contrasto con l’ordine pubblico.

La Cassazione, investita della causa, nell’esprimersi a favore della riconoscibilità dei danni punitivi, ha ritenuto opportuno sollecitare un intervento delle Sezioni Unite data la rilevanza della questione.

La nozione di ordine pubblico ostativa al riconoscimento delle sentenze straniere

La prima sezione ha preliminarmente chiarito la nozione di ordine pubblico specificando che essa – inizialmente intesa come ordine pubblico italiano- è stata progressivamente estesa fino a coincidere con quella di ordine pubblico internazionale.

Tale nozione, come osservato dalla giurisprudenza comunitaria, va intesa in senso restrittivo dovendosi ritenere contrarie all’ordine pubblico solo le situazioni che comportino una lesione grave di un interesse fondamentale della società e dei diritti dell’uomo (Corte di Giustizia, 4/10/12, C-249/11).

Dopo aver evidenziato che l’ordine pubblico non si riduce solo a quello nazionale, la Cassazione ha individuato il suo contenuto nei principi fondamentali desumibili da valori costituzionali e sovranazionali.

Proprio sulla base di tale specificazione arriva a negare l’esistenza di un principio che vieti il riconoscimento di danni punitivi.

Nello stesso senso evidenzia come già altri ordinamenti abbiano consentito il riconoscimento di sentenze comminative di danni punitivi (Corte Costituzionale tedesca, 24/01/2007; Tribunale Supremo spagnolo 13/11/2001; Corte di Cassazione francese 7/11/2012 e 1/12/2010).

La giurisprudenza contraria

La Corte ha dato atto dell’orientamento che in passato ha negato il riconoscimento sulla base di un asserito contrasto con l’ordine pubblico (il leading case è la sentenza della Suprema Corte n. 1183/2007; nello stesso senso: Cass. n. 15814/2008; Cass. n. 1781/2012).

In modo parzialmente conforme si sono espresse più recentemente le Sezioni Unite (n. 15350/15) in tema di danno tanatologico affermando che “la progressiva autonomia della responsabilità civile da quella penale ha comportato l’obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza e l’affermarsi della funzione reintegrativa e riparatoria”.

Tale ultima pronuncia tuttavia si limita a riscontrare l’affermarsi della funzione riparatoria, riconosciuta peraltro come prevalente anche nell’ordinanza in esame.

Le previsioni legislative di danni punitivi nel nostro ordinamento

La Suprema Corte evidenzia l’esistenza nel nostro ordinamento di indici normativi espressione di una logica punitiva del risarcimento anziché compensativa.

In tal senso la Corte cita, tra le altre, la normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa (art. 12 L.47/48); le legge sul diritto d’autore (art. 158 L. 633/41) e quella sulla proprietà industriale (art. 125 D. Lgs. 30/2005); l’art. 96 comma 3 c.p.c. e l’art. 26 comma 2 del codice del processo amministrativo sull’abuso del processo.

Tali scelte effettuate dal legislatore confermano l’assenza di preclusioni all’introduzione di danni punitivi nel nostro ordinamento.

Ne deriva che la funzione compensativa della responsabilità civile, ancorché prevalente, non può considerarsi l’unica esistente nel nostro ordinamento.

Del resto non si ritiene che tale funzione sia espressione di un valore costituzionale rilevante ai fini dell’ordine pubblico.

Conclusione

La Corte di Cassazione ha ritenuto quindi che la natura eccezionale dell’ordine pubblico e la previsione da parte del nostro legislatore di ipotesi sanzionatorie di risarcimento del danno possano far ritenere superato il precedente indirizzo giurisprudenziale che negava il riconoscimento dei danni punitivi nell’ordinamento interno.

Per tale ragione, ritenendo la questione di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

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