Ricongiunzione avvocati, via libera ai contributi in Gestione separata

Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 l’Istituto recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato e chiarisce che la ricongiunzione prevista dalla legge n. 45/1990 può riguardare anche i contributi versati nella Gestione separata. In termini pratici, per gli avvocati si apre la possibilità di trasferire la contribuzione “spezzettata” in Gestione separata verso la Cassa, o, in ipotesi inverse, di accentrare in Gestione separata periodi provenienti dagli Enti privati, alle condizioni indicate dalla circolare.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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commento operativo,
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massime giurisprudenziali di riferimento.

Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
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• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto

Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Che cosa cambia davvero per gli iscritti a Cassa Forense

Il messaggio operativo è semplice: la Gestione separata non è più un “blocco” rispetto alla ricongiunzione ex legge n. 45/1990. L’INPS afferma che l’istituto può essere esercitato da e verso la Gestione separata nei rapporti con gli Enti privati di previdenza (quindi anche con Cassa Forense), fornendo istruzioni per la gestione delle domande e per il trasferimento delle somme.

Per l’avvocato il vantaggio tipico è la prospettiva di una pensione unica liquidata secondo le regole della Cassa di iscrizione, con unificazione della posizione assicurativa, anziché dover gestire spezzoni contributivi in gestioni diverse.

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Cosa sapere: niente ricongiunzione parziale e limite 1996

La circolare sottolinea che, se la ricongiunzione è esercitata verso la Gestione separata, non è ammessa la ricongiunzione parziale. In altre parole, la domanda deve riguardare tutti i periodi disponibili che il soggetto intende ricongiungere, e non può essere “selettiva”. Inoltre restano fuori i periodi che abbiano già dato luogo a pensione, perché non più disponibili.

C’è poi una preclusione specifica, che nella pratica conta molto: non si possono ricongiungere nella Gestione separata contributi anteriori alla data di introduzione dell’obbligo contributivo, individuata nel 1° aprile 1996. È la “riga” temporale che delimita l’operazione quando l’accentramento è verso la Gestione separata.

L’onere, perché l’operazione è spesso costosa e come si determina

La circolare chiarisce che, per la ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, l’onere non è calcolato con la riserva matematica, ma con il metodo a percentuale previsto dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 184/1997, coerente con la logica contributiva della Gestione separata.

In estrema sintesi:

  • si applica l’aliquota IVS vigente nella Gestione separata alla data della domanda; l’INPS, per semplificare, indica come riferimento l’aliquota dei co.co.co. iscritti in via esclusiva e non pensionati, 33% per il 2025, con regole di minimale e massimale;

  • la base di calcolo è ancorata alla contribuzione/reddito dei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo ricongiunto;

  • dall’importo così determinato si sottrae il valore dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza, ottenendo l’onere netto a carico dell’interessato.

Per la ricongiunzione “verso la Cassa”, l’INPS rinvia ai criteri applicativi già propri della legge n. 45/1990 per prospetto e trasferimento.

Effetti sul diritto, decorrenze e domande pendenti

Sul piano degli effetti, la circolare indica che i periodi ricongiunti mantengono collocazione e durata originarie e producono effetti retroattivi ai fini del diritto, come se fossero stati acquisiti tempestivamente nella gestione che diventa accentrante.

Quanto alla decorrenza del trattamento, viene ribadito che non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Infine, l’INPS estende l’applicazione delle istruzioni anche alle domande e ai ricorsi già presentati e ancora pendenti alla data di pubblicazione della circolare, purché non definiti.

Conclusioni

La circolare INPS n. 15/2026 rende praticabile, anche per l’avvocatura, una ricongiunzione ex legge n. 45/1990 che includa la Gestione separata, ma con tre verifiche preliminari imprescindibili: la regola “tutto o niente” quando si accentra verso la Gestione separata, l’impossibilità di includere periodi anteriori al 1° aprile 1996 in quella stessa direzione, e la sostenibilità dell’onere calcolato a percentuale.

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