Retribuzione lavoro straordinario: cosa si deve provare per ottenerla

Il tema dell’accertamento delle differenze retributive legate allo svolgimento di lavoro straordinario rappresenta uno dei profili più complessi e dibattuti nel panorama del contenzioso giuslavoristico. La problematica centrale risiede nella corretta ripartizione dell’onere probatorio, quasi interamente a carico del lavoratore, chiamato a fornire una dimostrazione rigorosa della prestazione resa oltre il normale orario contrattuale.

Il Tribunale di Campobasso, con un recente sentenza (n. 282/2025), affrontando il caso di una lavoratrice impiegata nel settore della ristorazione collettiva, ribadisce l’inammissibilità di pretese creditorie fondate su prove testimoniali generiche, imprecise o tra loro contraddittorie. La mera presenza fisica sul luogo di lavoro non è sufficiente a far scattare il diritto alla maggiorazione economica, qualora manchi la prova dell’effettivo espletamento delle mansioni.

Analisi della vicenda

La vicenda trae origine dal ricorso depositato ai sensi dell’art. 414 c.p.c. da una lavoratrice che ha prestato la propria attività per quasi vent’anni alle dipendenze di una società a responsabilità limitata, con la qualifica di operaio comune e inquadramento al VI livello del CCNL “Turismo”. Al termine del rapporto lavorativo, avvenuto per pensionamento, la ricorrente ha agito in giudizio per richiedere il riconoscimento di differenze retributive per un ammontare complessivo di circa 63.388 euro, riferite a un periodo di circa quattro anni (dal 2016 all’inizio del 2020).

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Secondo la tesi attorea, a fronte di un contratto che prevedeva 40 ore settimanali ripartite su sei giorni, la prestazione effettiva si sarebbe protratta ininterrottamente dal martedì alla domenica, con turni che iniziavano alle ore 8:00 e terminavano tra le 17:00 e le 20:00. La lavoratrice lamentava, dunque, una sistematica violazione dei limiti orari senza la corresponsione della proporzionata retribuzione per il lavoro straordinario e supplementare.

I rilievi del datore di lavoro

Costituendosi in giudizio, la società datrice di lavoro ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti, definendo la domanda infondata sia in fatto che in diritto. La difesa ha evidenziato come la lavoratrice osservasse rigorosamente l’orario contrattuale (9:00 – 15:00) e come le somme richieste fossero calcolate su parametri retributivi non corretti, riferiti cioè al 2024 anziché ai periodi di effettiva maturazione del credito. Un punto nodale della difesa ha riguardato la giustificazione della presenza della lavoratrice in struttura al di fuori dell’orario di turno.

La società ha precisato che la dipendente giungeva in anticipo o si tratteneva oltre il termine per mere ragioni logistiche e personali: la necessità di attendere i familiari per il trasporto verso casa o la volontà di recarsi presso esercizi commerciali attigui. Tale circostanza introduce il tema della differenza tra tempo a disposizione e tempo di lavoro effettivo, su cui si è poi incardinata la decisione del giudice.

Il Tribunale sul riparto dell’onere probatorio

Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice del Lavoro, ha fondato la propria decisione richiamando i principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. In ambito giuslavoristico, è principio consolidato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario abbia l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del rapporto di lavoro, ma anche l’effettivo svolgimento dell’attività oltre l’orario normale. Tale prova deve essere “particolarmente rigorosa”. Non è ammesso il ricorso a nozioni di comune esperienza (fatto notorio) né a presunzioni semplici per quantificare le ore lavorate.

Il lavoratore deve provare:

  • l’esatto numero di ore svolte in eccedenza;
  • l’articolazione specifica della prestazione, inclusa la fruizione delle pause;
  • la collocazione temporale precisa dei turni, giorno per giorno.

Il giudice ha sottolineato come la valutazione equitativa non possa in alcun modo supplire alla mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, citando ampia giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 11353/2004; Cass. n. 16150/2018).

Le criticità emerse nel caso di specie

L’istruttoria si è concentrata sull’escussione dei testi indicati dalle parti, ma l’esito è stato giudicato del tutto insufficiente a sostenere il ricorso.

Un primo teste, pur confermando di aver visto la ricorrente in orari diversi da quelli contrattuali, ha fornito una versione dei fatti parziale. Avendo egli stesso turni variabili, poteva “vedere” la collega solo in entrata o solo in uscita, senza poter dare conferma dell’effettiva attività svolta nell’arco dell’intera giornata.

Inoltre, gli orari riferiti dal testimone (inizio tra le 7:30 e le 7:45) collidevano con quanto dichiarato dalla stessa lavoratrice nel ricorso (inizio alle ore 8:00), inficiando l’attendibilità complessiva della ricostruzione. Analogamente, la testimonianza del figlio della ricorrente è stata considerata non rispondente ai canoni di rigorosità. Il teste ha ammesso di aver accompagnato la madre solo saltuariamente, alternandosi con altri familiari, e non ha potuto riferire alcunché circa l’effettiva articolazione dell’orario, la durata delle pause o eventuali interruzioni.

Di contro, i testimoni della società resistente hanno confermato che la lavoratrice terminava regolarmente il turno alle 15:00 e che la sua permanenza sul piazzale aziendale o nei negozi vicini era successiva alla fine dell’attività lavorativa.

La decisione: cosa si deve provare per la retribuzione dello straordinario

Il Tribunale ha rilevato una insanabile contraddittorietà nel materiale probatorio. In una situazione di stallo probatorio, dove le versioni dei testi sono diametralmente opposte e quelle a favore del lavoratore risultano generiche o imprecise, la conseguenza giuridica non può che essere il rigetto della domanda.

La sentenza n. 282/2025 ribadisce un concetto fondamentale: il diritto alla retribuzione dello straordinario non sorge automaticamente dalla semplice presenza sul luogo di lavoro, ma richiede la prova di una prestazione lavorativa effettiva, concordata o quantomeno imposta dalle necessità aziendali, debitamente documentata o confermata da testimoni oculari attendibili e precisi.

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