Responsabilità sanitaria: confermata l’operatività dell’azione diretta del danneggiato

L’azione diretta del danneggiato tesa all’attivazione della responsabilità sanitaria era stata vincolata, dalla Legge cd. Gelli – Bianco (legge n. 24/2017, art. 12, c. VI) all’operatività di un decreto ministeriale, in vigore solo dal marzo scorso. Il Tribunale Civile di Milano, nell’Ordinanza resa il 26 agosto 2024, ha puntualizzato non solo la vigenza del provvedimento ministeriale, bensì pure che la normativa de qua non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni negoziali, restando detto ambito confinato al merito, sede in cui potranno essere esaminate le eccezioni opponibili pure con riferimento ai contratti formalizzati in data anteriore all’operatività del decreto.

D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023

L’azione diretta del danneggiato per attivare la responsabilità sanitaria

La Legge cd. Gelli – Bianco (Legge dell’8 marzo 2017, n. 24) che reca “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha disposto l’azione diretta del soggetto danneggiato all’articolo 12, prescrivendo che, salve le disposizioni sul tentativo obbligatorio di conciliazione (fornite nel medesimo contesto normativo, all’articolo 8) il danneggiato vanta il diritto di agire in modo diretto, entro comunque i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, verso la compagnia che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, e all’esercente la professione sanitaria. È lo stesso articolo a puntualizzare che non sono opponibili al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto differenti da quelle elencate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 10, comma 6, al quale è demandato definire i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. Si precisa, al contempo, che la compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal più volte richiamato decreto ministeriale (quello di cui all’articolo 10, comma 6). Nel giudizio promosso contro la compagnia di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, è litisconsorte necessario la struttura stessa; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione dell’esercente la professione sanitaria è litisconsorte necessario l’esercente la professione sanitaria. L’impresa di assicurazione, l’esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l’esercente la professione sanitaria. L’ultimo comma ha precisato che le disposizioni dell’articolo in disamina sono operative a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (di cui al comma 6 dell’articolo 10) col quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

L’attuazione dell’azione diretta del danneggiato subordinata alla vigenza di un d.m.

Al comma 6 dell’articolo 10 della Legge Gelli-Bianco, in molteplici occasioni richiamato nel corpus, è stato statuito che tramite un decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), che avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, di concerto col Ministro della salute e con quello dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Allo stesso decreto è demandato di stabilire i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle ulteriori analoghe misure, pure di assunzione diretta del rischio. Lo stesso d.m. disciplina, altresì, le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti afferenti ai sinistri denunciati.

Il d.m. n. 232 del 15 dicembre 2023

Solamente alla fine del 2023, e precisamente il 15 dicembre, il Ministero designato, che nel frattempo è trasformato in “Ministero delle Imprese e del Made In Italy” ha emanato il Decreto n. 232, con vigenza al 16 marzo 2024, nominato “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”.

L’ordinanza del Tribunale di Milano del 26 agosto 2024 conferma l’operatività dell’azione diretta

La Giudice ha ritenuto che l’azione diretta del danneggiato in ambito di responsabilità sanitaria, come disciplinata dalla legge n. 24/2017, art. 12, comma 6, in base al quale le disposizioni ivi contenute “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”, risulta operativa poiché il decreto ministeriale (n. 232/2023) menzionato nella norma risulta pubblicato alla data del I° marzo 2024, e in esso sono ricompresi i requisiti minimi delle polizze assicurative, come previsti dall’art. 10, comma 6, della Gelli-Bianco, come presupposto per l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice. La Giudice ha inoltre ritenuto che detta norma condiziona “testualmente” l’operatività della azione diretta all’entrata in vigore del decreto ministeriale, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando detto ambito confinato al merito, sede in cui potrà essere esaminato in modo compiuto il tema delle eccezioni opponibili anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto. È stata quindi ammessa la richiesta consulenza medico legale, nominando il CTU, formulando il quesito e richiamando l’attenzione sull’esperimento del tentativo di conciliazione.

La rivalsa viene rinviata a una fase procedurale successiva

Nell’Ordinanza del 26 agosto, la Giudice ha disatteso la richiesta, formulata dalla casa di cura privata, di chiamata in causa dei sanitari non in garanzia, bensì al fine del contraddittorio sulla originaria domanda ritenendo, in ogni caso possibile nella fase di merito, l’eventuale giudizio di rivalsa, confermando anche in tale occasione la piena operatività della Legge Gelli – Bianco. A chi scrive pare opportuno rammentare i punti salienti di quello che è uno degli argomenti più spinosi della tematica, cioè la rivalsa verso gli esercenti la professione sanitaria, trattata dall’articolo 9 della Legge in commento, che la argina alle ipotesi di “dolo o colpa grave”. Più precisamente ove l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto in seguito al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento, e la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria, ovvero contro la compagnia di assicurazione, non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. E’ lo stesso articolo 9 a specificare che in nessun caso la transazione risulta opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. Infine, in ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato verso la struttura sanitaria o sociosanitaria privata o l’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, ex art. 1916, c. I., c.c., per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui sopra, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria che svolgano la propria attività al di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private o che prestino l’opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalgano della stessa nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta col paziente. A livello probatorio vige un peculiare regime, ovvero nel giudizio di rivalsa, come in quello di responsabilità amministrativa, il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato verso la struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione se l’esercente la professione sanitaria ne è stato parte. Il d.m. n. 232/2023, all’art. 3 che tratta l’oggetto della garanzia, al comma 3 è specificato che per le coperture di cui all’articolo 10, comma 3 della Legge Gelli – Bianco (Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 (Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa) e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave), l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’esercente la professione sanitaria presso la struttura, a qualunque titolo, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti ai sensi e per gli   effetti dell’articolo 9 (Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa), commi 5 e 6 della stessa legge e, in caso di azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della medesima legge, ferme le limitazioni dell’articolo 13 (Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità).

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