Responsabilità medica: il nuovo equilibrio tra causalità e prove

La responsabilità sanitaria continua a rappresentare uno dei settori più dinamici del diritto civile, caratterizzato da un contenzioso in crescita costante e da un’evoluzione giurisprudenziale che mira a definire confini probatori più chiari. Negli ultimi due anni, tre importanti pronunce della Corte di Cassazione hanno tracciato una linea interpretativa innovativa, restituendo centralità al nesso di causalità, ridimensionando il ruolo della dimostrazione puntuale dell’imperizia tecnica e valorizzando, con forza sempre maggiore, le lacune documentali delle strutture sanitarie come elementi utilizzabili in via presuntiva.

Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.

L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.

Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

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Giuseppe Cassano, 2024, Maggioli Editore
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Le pronunce chiave della Cassazione

Le decisioni che segnano questa evoluzione sono l’ordinanza n. 5922/2024, l’ordinanza n. 11224/2024 e l’ordinanza n. 17145/2025. Letti congiuntamente, questi provvedimenti offrono un quadro coerente che incide profondamente sul riparto degli oneri probatori in sede civile.

Il modello tradizionale della responsabilità sanitaria

Il punto di partenza rimane il tradizionale schema derivante dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera. Il paziente deve dimostrare l’esistenza del rapporto (contratto di spedalità o contatto sociale qualificato), il danno subito e il nesso causale tra l’attività sanitaria e l’evento lesivo, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.

Alla struttura spetta invece provare di avere adempiuto diligentemente agli obblighi assunti o che l’esito pregiudizievole è dipeso da un fattore non imputabile. Questo modello, pur rimanendo formalmente invariato, viene arricchito e, di fatto, modificato dalla giurisprudenza recente, che ridefinisce il contenuto concreto della prova gravante sulle parti, soprattutto con riguardo alla causalità, alla rilevanza della cartella clinica e al ruolo delle presunzioni.

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Nesso causale e riduzione dell’onere sul paziente (Cass.5922/2024)

L’ordinanza n. 5922/2024 chiarisce in modo netto che il paziente non è tenuto a individuare con precisione l’errore tecnico compiuto dal medico. La Cassazione afferma che non si può pretendere dal danneggiato la ricostruzione dell’esatto segmento dell’attività sanitaria in cui si sarebbe verificata la violazione della leges artis. È sufficiente che egli dimostri l’esistenza del danno e indichi la condotta sanitaria come causa plausibile dell’evento pregiudizievole. Tale impostazione determina un alleggerimento dell’onere probatorio a carico del paziente e, parallelamente, un rafforzamento della posizione della struttura, chiamata a provare la correttezza dell’intero percorso diagnostico e terapeutico, non più soltanto l’assenza di uno specifico errore puntuale.

Il ruolo centrale della documentazione clinica (Cass.11224/2024)

Il ruolo della documentazione sanitaria viene ulteriormente valorizzato dall’ordinanza n. 11224/2024, la quale riconosce che una cartella clinica incompleta non comporta automaticamente responsabilità, ma costituisce un elemento valutabile ai fini della ricostruzione del nesso causale. Se la documentazione è lacunosa, il giudice può ricorrere a presunzioni e inferenze logiche per colmare i vuoti lasciati dalla struttura. In questo modo la cartella clinica diventa non solo uno strumento necessario di tracciabilità delle cure, ma anche un mezzo di tutela per il paziente, la cui incompletezza può incidere in senso decisivo sull’esito del giudizio.

Le infezioni nosocomiali e l’uso delle presunzioni (Cass. 17145/2025)

Un ulteriore passo in avanti è rappresentato dall’ordinanza n. 17145/2025, dedicata alle infezioni nosocomiali, ambito in cui spesso mancano prove dirette e la ricostruzione dell’origine del contagio è complessa. La Corte stabilisce che il nesso causale tra la degenza e l’infezione può essere provato anche tramite presunzioni semplici, ogniqualvolta la struttura non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie. Il principio di vicinanza alla prova trova qui la sua massima applicazione: il paziente non ha accesso ai protocolli interni di sterilizzazione, mentre la struttura sì. Se tali protocolli non vengono documentati o provati, la responsabilità può essere imputata alla struttura sulla base di un ragionamento presuntivo coerente e logico.

Conclusioni: un nuovo equilibrio probatorio

Dalle tre sentenze emerge con chiarezza un nuovo sistema probatorio. Il fulcro del giudizio non è più la ricerca del singolo errore medico, bensì la verifica della causalità e della correttezza complessiva del percorso sanitario. La documentazione assume un ruolo centrale: la sua incompletezza diventa un indizio significativo e valutabile dal giudice. Infine, le presunzioni assumono un peso sempre maggiore, soprattutto nei casi in cui la struttura sia l’unica ad avere accesso alle informazioni rilevanti e non riesce a fornirle.

Le conseguenze pratiche di questo nuovo assetto sono evidenti. Per gli avvocati che assistono i pazienti, è fondamentale impostare la domanda risarcitoria concentrandosi sull’aspetto causale, valorizzando ogni lacuna documentale e predisponendo consulenze tecniche tempestive, soprattutto quando si sospettano infezioni nosocomiali. Per le strutture sanitarie, invece, diventa indispensabile una tenuta impeccabile della documentazione clinica e la dimostrazione, altrettanto rigorosa, dell’adozione di protocolli preventivi idonei. La mancata produzione di tali prove può risultare decisiva nel giudizio.

In conclusione, la giurisprudenza del biennio 2024-2025 introduce un modello più moderno e realistico di responsabilità sanitaria, fondato sull’idea che il paziente non debba essere gravato di oneri probatori impossibili o eccessivamente tecnici. Le pronunce richiamate rafforzano la tutela del danneggiato e, parallelamente, spingono le strutture verso una maggiore precisione organizzativa e documentale. L’obiettivo non è penalizzare il medico diligente, ma riequilibrare i rapporti tra le parti, garantendo un sistema più giusto e funzionale alla tutela del soggetto più vulnerabile.

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