Responsabilità medica: danno da omesso consenso informato va risarcito autonomamente

Con la sentenza n. 10414 del 20 maggio 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità medica, ha chiarito se la mancanza del consenso informato del paziente al trattamento sanitario costituisca autonoma e distinta voce risarcitoria.

Sul punto, la Suprema Corte, richiamando un recente precedente di legittimità, ha definito “consenso informato” l’adesione consapevole del paziente al trattamento sanitario a lui proposto dal medico. Da tale definizione discende in capo al medico l’obbligo di fornire in maniera esaustiva e completa ogni informazione relativa alla modalità esecutiva e alle eventuali conseguenze della terapia o all’intervento chirurgico che intende proporre al paziente stesso, “col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’id quod plerumque accidit”, atteso che laddove tali rischi si concretizzino, il rapporto di causalità tra l’intervento e l’evento si interrompe (Cass. n. 27751/2013).

Ciò chiarito, la Suprema Corte ha affermato che il danno da mancato consenso informato all’esecuzione di un intervento chirurgico, anche se necessario e di esito risolutivo, è comunque risarcibile, considerato che tale omissione dell’informazione integra “una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona”, non avendo il paziente la facoltà di optare per il trattamento sanitario che sia produttivo di una minore sofferenza psichica (Cass. n. 12205/2015).

Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che il danno prodotto al paziente dal mancato consenso informato al trattamento sanitario, pregiudicando il suo diritto all’autodeterminazione del trattamento sanitario, diverso rispetto a quello leso dall’eventuale errata esecuzione dell’intervento, deve essere autonomamente risarcito (Cass. n. 2854/2015).

In conclusione la Corte, confermando un recente orientamento di legittimità, ha pertanto affermato che

“l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi “.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 10414 del 20 maggio 2016

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