Responsabilità medica: l’11 gennaio 2017 il Senato ha approvato il DDL Gelli. Con il disegno di legge Gelli, ora rinviato alla Camera per l’approvazione definitiva, a soli tre anni dall’entrata in vigore della Legge Balduzzi, il legislatore ha modificato nuovamente la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Ecco una guida pratica con le 7 novità più rilevanti sulla responsabilità medica in materia civile introdotte dal DDL Gelli (non perderti l’infografica in fondo alla guida).
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1. Responsabilità medica extracontrattuale: con DDL Gelli superata la teoria del contatto sociale
Ai sensi dell’art. 7 del DDL Gelli, la responsabilità civile sarà così ripartita:
- la struttura sanitaria pubblica o privata e i liberi professionisti risponderanno delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c.;
- l’esercente la professione sanitaria risponderà invece del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Dunque non si parlerà più di responsabilità medica contrattuale e di contatto sociale (come invece sancivano le Sezioni Unite in Cass. 11/01/2008, n. 577 e Cass. 11/11/2008, n. 26972).
Nuova natura giuridica della responsabilità medica. La responsabilità contrattuale sarà a carico delle strutture sanitarie e dei liberi professionisti, mentre il medico che ha svolto la propria attività all’interno della struttura sanitaria (pubblica, privata o in convenzione con il SSN) risponderà soltanto per responsabilità extracontrattuale.
2. Responsabilità medica: prescrizione nuova e oneri probatori
Oneri probatori. La natura extracontrattuale della responsabilità medica comporterà in primo luogo delle conseguenze dal punto di vista probatorio.
Il paziente non potrà infatti limitarsi a dimostrare di aver subito un danno a causa dell’inadempimento del medico: al contrario, dovrà anche dare prova del nesso causale tra la condotta, dolosa o colposa del medico, e il danno subito.
Prescrizione breve. Inoltre, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il diritto del paziente al risarcimento del danno per responsabilità medica non si prescriverà più in dieci anni, ma sarà soggetto alla prescrizione breve di cinque anni.
3. Tentativo obbligatorio di conciliazione
L’art. 8 del DDL Gelli introduce l’obbligo del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per chi intenda agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.
Condizione di procedibilità. La presentazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite costituirà dunque condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.
In alternativa, sarà possibile esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 28/2010.
Eccezione di improcedibilità. L’art. 8 precisa inoltre che l’improcedibilità potrà essere eccepita sia ad istanza di parte che d’ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza, a pena di decadenza.
Se il procedimento non è stato espletato o è iniziato ma non si è concluso, il giudice assegnerà alle parti 15 giorni per presentare la domanda o completare il procedimento.
Oltre a quanto detto, ecco le ulteriori novità della procedura obbligatoria di conciliazione:
- obbligo di partecipazione per tutte le parti, comprese le strutture sanitarie e le compagnie di assicurazione;
- condanna al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, in caso di mancata partecipazione;
- dovrà concludersi nel termine perentorio di sei mesi;
- se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro i sei mesi, il paziente potrà depositare ricorso ex art. 702 bis c.p.c. entro i 90 giorni successivi al deposito della relazione o alla scadenza del termine;
- obbligo per la compagnia assicurativa di formulare un’offerta di risarcimento positiva ovvero comunicare i motivi del rifiuto.
4. Limiti all’azione di rivalsa nei confronti del medico
Ulteriore novità, introdotta dall’art. 9 del DDL Gelli, riguarda i limiti posti dal legislatore all’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria: essa può infatti essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
È dunque implicitamente esclusa l’azione di responsabilità amministrativa in caso di colpa lieve.
Inoltre, qualora il medico non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa potrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
5. Obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e i medici liberi professionisti
L’art. 10 del DDL Gelli introduce l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonchè per i liberi professionisti, di stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie.
Tra questi ultimi sono compresi anche coloro che svolgono attività di formazione e di ricerca clinica.
Le strutture sanitarie dovranno poi pubblicare nel proprio sito internet gli estremi della polizza e la denominazione della compagnia assicurativa stipulante.
I medici, a loro volta, dovranno provvedere alla stipula, a proprie spese, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Assicurazione con Clausole Claims Made. Ai sensi dell’art. 11, nei contratti d’assicurazione stipulati dalle strutture sanitarie, considerati obbligatori dall’art. 10, dovranno essere inserite le note clausole claims made.
La garanzia assicurativa dovrà dunque coprire anche gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla stipulazione della polizza, purché denunciati alla compagnia assicurativa durante la vigenza temporale del contratto di assicurazione.
Se il medico cessa definitivamente la propria attività professionale, dovrà inoltre essere garantita la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.
6. Azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa
Una grande novità, introdotta dall’art. 12 del DDL Gelli, è che il soggetto danneggiato avrà diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione con cui la struttura sanitaria o il medico libero professionista ha stipulato la polizza obbligatoria prevista dall’art. 10.
L’azione diretta sarà chiaramente soggetta ai limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione.
Chiaramente, l’impresa di assicurazione potrà poi rivalersi verso l’assicurato.
Litisconsorzio necessario. Nel giudizio promosso dal soggetto danneggiato direttamente contro l’impresa assicurativa della struttura o del medico libero professionista, questi ultimi sono rispettivamente litisconsorti necessari.
7. Obbligo di comunicazione al medico del giudizio sulla sua responsabilità
L’ultima novità riguardo alla responsabilità medica in materia civile, introdotta dal DDL Gelli, è l’obbligo di comunicazione a carico delle strutture sanitarie e delle imprese di assicurazione previsto dall’art. 13.
Queste ultime devono infatti comunicare all’esercente la professione sanitaria, entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, che è stato instaurato un giudizio nei suoi confronti da un soggetto danneggiato.
In caso di omissione, tardività o incompletezza di tali comunicazioni, sarà preclusa l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’art. 9.
La Guida è presente e condivisa anche sul portale di legali specializzati in malasanità, risarcimento salute e tutela del malato.
Credo sia importante sottolineare, per corretta informazione, che non si parla più (da anni) di “responsabilità medica”, ma di “responsabilità sanitaria”.
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