Giudizi di responsabilità contro i magistrati: Sezioni Unite sulla competenza territoriale

in Giuricivile, 2018, 7 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. civ., SS. UU., sent. n. 14842 del 7/06/2018

Il tema della responsabilità dei magistrati è di rilevante importanza non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto il profilo strettamente socio  politico, in vista del soddisfacimento degli interessi della collettività nel suo insieme.

Il principio della responsabilità civile del magistrato e dello Stato presuppone la considerazione dell’attività giudiziaria come quell’attività che, anche nell’ordinario e fisiologico perseguimento dei suoi fini, è capace di ripercussioni positive o negative sulla sfera giuridica dei soggetti coinvolti.

La soggezione del giudice alla legge secondo quanto stabilito dalla Carta costituzionale all’art. 101, secondo comma, rappresenta in definitiva il presupposto giuridico per la possibile affermazione, oltre che dell’autonomia e dell’indipendenza da ogni altro potere dello Stato, di una responsabilità verso i terzi a fronte di violazioni che possano essere produttive di un danno.

La responsabilità del magistrato viene a delinearsi non tanto per la violazione di regole che sovraintendono l’esecuzione di compiti nell’ambito di un’organizzazione burocratica di tipo gerarchico ma per l’inosservanza degli obblighi legali e inerenti all’esercizio dell’attività che lo stesso magistrato è chiamato ad esercitare.[1]

La significativa estensione dell’area di intervento del controllo giurisdizionale di legalità con l’avvento della Costituzione insieme alla riforma del codice di procedura civile del 1942 si accompagnano ad una legislazione speciale prevista dal legislatore con la l. n. 117 del 1988.

La disciplina speciale apprestata dalla legge sopra citata ha come oggetto esclusivo l’azione risarcitoria per il pregiudizio cagionato da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.

Proprio sul tema appena esposto sono state chiamate ad esprimersi le Sezioni Unite che, con la sentenza in esame, hanno chiarito la competenza per territorio qualora siano coinvolti più giudici.

La questione in esame

In particolar modo la Corte si è espressa sul tema del risarcimento danni chiesto dalla ricorrente che conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 117, artt. 2 e 4, conseguente al comportamento, asseritamente doloso e/o colposo di alcuni magistrati del Tribunale e della Corte di Appello di Cagliari, nonché della Corte di Cassazione.

La Corte, più specificamente, si è trovata a dover decidere su una questione di rilevante importanza in merito all’individuazione del giudice competente per territorio nelle cause di responsabilità civile promosse nei confronti dei magistrati della Corte di Cassazione, ai sensi della citata l. n. 117/1988.

Competenza territoriale nei giudizi di responsabilità contro i magistrati: la decisione della Corte

In prima istanza, il Supremo Collegio si è espresso sull’applicabilità o meno dell’art. 11 c.p.p. ai magistrati della Corte di Cassazione.

La predetta norma prevede che: “Lo spostamento della competenza per territorio, previsto dal comma 2 dell’art. 11 c.p.p. per i procedimenti connessi a quello che riguarda un magistrato (sia questi indagato o imputato, persona offesa o danneggiata dal reato) permane anche nel caso di successiva archiviazione nei confronti del magistrato stesso.”

Sull’applicabilità del citato spostamento di competenza la Corte ha subito richiamato un trend giurisprudenziale ormai pacifico, evidenziando come in diverse pronunce si sia escluso l’applicazione dell’articolo 11 c.p.p. poiché inerente solo alla competenza per materia e non anche alla competenza per territorio.

Una volta stabilita l’inapplicabilità dell’art. 11 c.p.p. la Corte ha altresì individuato i criteri attraverso i quali attribuire la competenza per territorio nelle cause di responsabilità civile dei magistrati qualora la domanda abbia ad oggetto contemporaneamente più magistrati di merito e di legittimità.

Sul punto si è così espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando che:

“Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della L. 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave nell’esercizio dello loro funzioni, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 1; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di Cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 c.p.p., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del forum commissi delicti, sicchè spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione.”.[2]

Tale arresto trova fondamento con quanto già sopra esposto, in altre parole, ove il giudizio di responsabilità abbia ad oggetto una medesima vicenda e coinvolga l‘operato di giudici di merito e di giudici della Corte di cassazione, lo spostamento di competenza di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 1, si applica, in via eccezionale, anche ai giudici di legittimità; si tratta, come detto, di una competenza unica, inderogabile e tale da non consentire al danneggiato alcuna facoltà di scelta.

Infine, per quanto attiene ai giudici di legittimità la Corte in conformità con la legge vigente, ha sancito che: “La premessa, alla stregua di quanto detto fin qui, è che lo spostamento di competenza dettato dall’art. 4, comma 1, citato non può valere nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione, né in via di interpretazione analogica né estensiva. La soluzione deriva da quanto si è detto in precedenza in ordine alla mancanza di riferimento e collegamento della Corte di cassazione con il distretto della Corte di appello di Roma.”[3]


[1] La responsabilità dello Stato giudice. Profili civilistici interni. Relazione CSM 9 – 11 giugno 2010

[2] Cassazione Civile, Sez. Un., 07-06-2018, n. 1482

[3] Ibidem

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