La responsabilità amministrativa degli enti: due decenni dal D.Lgs 231/2001

in Giuricivile, 2020, 2 (ISSN 2532-201X)

A cura di: Filomena Passamano e Italo Iafanti – Il del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di “responsabilità amministrativa” che ha come scopo la prevenzione del rischio penale d’impresa.

La responsabilità cui si fa riferimento nel Decreto ha natura sostanzialmente penale e presuppone sempre la commissione di un reato da parte della persona fisica. Partendo dalla ratio sottesa alla specifica normativa e facendo leva sui più importanti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali che attraversano trasversalmente la responsabilità di persone fisiche e giuridiche, nel presente contributo si è cercato di delineare il perimetro applicativo delle fattispecie oggetto d’esame.

Il d.lgs 231/2001 e la responsabilità aggiuntiva

L’entrata in vigore del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha segnato il definitivo superamento del principio societas delinquere non potest[1] e della concezione personalistica contemplata dall’art. 27 della Costituzione[2].

Il decreto legislativo 231/2001 oltre ad introdurre nel nostro ordinamento un sistema di responsabilità degli enti dipendente dalla commissione di reati specifici indicati dal legislatore, ha permesso di colpire direttamente l’ente e quindi dei soci che hanno tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati.

La responsabilità sopra citata prende il nome di “responsabilità aggiuntiva”, anche se il Legislatore le attribuisce il nome di “responsabilità amministrativa fin dall’emanazione[3], che ha come fine la prevenzione del rischio penale d’impresa.

La responsabilità ha natura sostanzialmente penale e presuppone sempre la commissione di un reato da parte della persona fisica. Infatti, non si ha la commissione da parte dell’ente di un autonomo illecito amministrativo tipizzato nel D.Lgs. n. 231/2001, ma di un reato-presupposto realizzato nel suo interesse o a suo vantaggio da parte dell’apicale o del subordinato: il legislatore delegato non ha, quindi,  dettato le nuove figure di illeciti amministrativi dipendenti da reato ma si è limitato a stabilire in base a quali criteri l’illecito penale dell’agente possa essere ascritto all’ente[4].

Il Decreto prevede che la persona fisica risponda penalmente mentre quella giuridica sia destinataria di una mera sanzione amministrativa, quando altrove si è fatto notare che “a decidere della qualificazione giuridica di un comportamento illecito sta la natura dell’interesse violato, non la natura del soggetto che ha commesso la violazione[5].

La natura penale discenderebbe dal fatto che la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente non sia affidata all’Autorità amministrativa, ma al giudice penale chiamato ad accertare il reato della persona fisica il quale dovrà applicare le relative sanzioni tramite un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di un procedimento penale. Inoltre, lo stesso Decreto prevede che le indagini preliminari e la contestazione dell’illecito sono affidate al pubblico ministero.

Inoltre, l’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che sia lo stesso Pubblico Ministero, qualora non proceda alla contestazione dell’illecito, a disporre l’archiviazione degli atti. Essa deve essere ordinata attraverso un decreto motivato da comunicare al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. Quest’ultimo potrà allora svolgere tutti gli accertamenti necessari e, qualora ne sussistano le condizioni, esercitare l’azione penale contestando all’ente l’illecito dipendente dal reato, entro sei mesi dalla comunicazione. Nel processo penale ordinario, invece, la decisione del PM di non procedere all’esercizio dell’azione penale è necessariamente sottoposta al sindacato del giudice delle indagini preliminari: “è questo il solo mezzo per conciliare il principio di obbligatorietà dell’azione penale con la valutazione, inevitabilmente discrezionale, sulla inidoneità degli elementi raccolti durante le indagini preliminari a sostenere l’accusa[6].

Dunque, la disciplina in esame mira a stabilire le specifiche condizioni che fondano la responsabilità dell’ente – di cui è sancita l’autonomia[7] – per il “reato” commesso, elevando, nei suoi confronti, un rimprovero giuridico nella sostanza e negli effetti non dissimile da quello della colpevolezza penale, su cui si fonda la reazione punitiva dell’ordinamento per la commissione di reati. A rafforzare tale conclusione è l’affidamento esclusivo di detta responsabilità alle forme garantistiche e specialistiche del processo penale.

Destinatari della norma e requisiti soggettivi e oggettivi

A quasi due decenni dall’entrata in vigore del Decreto ci si interroga ancora su quale siano in soggetti destinatari.

Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto definisce, infatti, gli enti destinatari della disciplina punitiva, ovverosia “gli enti forniti di personalità giuridica” e “le società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, e, il comma 3, gli enti esclusi, ovverosia “lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonchè gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. Si può quindi affermare che gli enti assoggettati alla “responsabilità amministrativa” dipendente da reato sono: tutte le società, le associazioni (anche non riconosciute), le fondazioni, i comitati, gli enti pubblici e gli enti a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo provvedimento amministrativo.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 l’ente o la persona giuridica può rispondere di un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa. Per accertare la responsabilità dell’ente, però, il Legislatore ha elaborato criteri di imputazione oggettivi e soggettivi all’art. 5 Dlgs. 231/2001.

Il criterio oggettivo di imputazione stabilisce che l’ente è responsabile per i reati previsti agli artt. 24 e ss., commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone appartenenti alla sua struttura organizzativa[8].

Il Legislatore coglie un duplice aspetto della responsabilità dell’ente: la finalizzazione della condotta illecita, identificabile ex ante e la materializzazione dell’iter criminis verificabile ex post, per cui il soggetto individuale, vertice dell’ente o suo sottoposto, può compiere un reato nell’interesse proprio ma determinando, anche in conseguenza del suo agire delittuoso, un vantaggio per la persona giuridica.

Il Legislatore utilizza due termini “interesse” e “vantaggio”, dove per interesse deve intendersi che il fatto posto in essere dalla persona fisica deve essere commesso perchè la persona giuridica ha instradato, con la sua politica d’impresa, l’agente a commettere quel reato. Il termine vantaggio deve invece intendersi, secondo un’accezione oggettiva, nel senso di profitto o comunque arricchimento economico che l’ente ricava direttamente dal reato commesso dalla persona fisica, senza però escludere anche casi di vantaggio non patrimoniale.

L’interesse e il vantaggio non possono esistere l’uno senza l’altro. La giurisprudenza di merito, infatti, afferma che l’ente non può essere ritenuto responsabile quando sia anche presente un vantaggio ma manchi il requisito dell’interesse.

I criteri su citati possono essere facilmente individuati nei reati dolosi, anche se a partire dal 2007 possono essere individuati anche nei reati colposi.

Quanto all’individuazione del criterio soggettivo, ovvero dei “soggetti persone fisiche” la cui condotta illecita refluisce sulla sfera giuridica dell’ente, determinandone l’assoggettamento al sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo, si è preferito far ricorso ad una “formula elastica”, anzichè ad una elencazione tassativa[9]. In particolare, vengono enucleate due categorie di soggetti che possono impegnare la responsabilità dell’ente.

La prima riguarda i così detti  “apicali”[10], la cui individuazione è affidata ad un evidente criterio funzionalistico[11], essendosi richiamate le funzioni, a quelle corrispondenti, di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, ovvero l’esercizio, anche di fatto, della gestione e del controllo dello stesso. Il Legislatore, dunque, ha individuato che tali figure possono essere: gli amministratori (membri del consiglio di amministrazione); gli amministratori non delegati; gli amministratori dipendenti; gli amministratori di fatto; i direttori generali; i liquidatori; i membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, le persone che dirigono sedi secondarie dell’ente, ma dotate di autonomia finanziaria e gestionale; i soggetti destinatari di norme per la tutela e la sicurezza sul lavoro.

La seconda categoria, invece, riguarda i “dipendenti” o “i soggetti sottoposti ad altrui direzione”. In caso di rappresentanza volontaria o negoziale, quindi, si crea una situazione di sottomissione del rappresentato alla vigilanza del rappresentante che crea i presupposti per l’inclusione nello schema della lett. b del comma 1 dell’art. 5[12].

I modelli organizzativi nel sistema di responsabilità degli enti

L’unica difesa dell’ente per andare esente da responsabilità per l’illecito dipendente da reato è quella di dimostrare l’adozione e il rispetto di adeguati modelli organizzativi[13]. I “modelli di organizzazione e di gestione”, comunemente denominati “modelli di organizzativi”, costituiscono il cardine del sistema di responsabilità degli enti.

La svolta storica rappresentata dal Decreto Legislativo in esame è proprio ravvisabile nell’aver coinvolto l’ente in un disegno volto non solo a prevenire la commissione di reati, ma a rimuovere tutti quei “fattori di rischio che, guardando alla storia dell’ente, hanno già occasionato o favorito la commissione di un reato, non fosse altro per la loro perdurante attitudine criminogena[14]. Ciò rappresenta chiaramente il risultato di una presa d’atto da parte del Legislatore, il quale si è reso conto che lo Stato, con i suoi mezzi tradizionali, non avrebbe avuto possibilità di prevenire la criminalità d’impresa; di conseguenza ha coinvolto l’attore principale (id est l’impresa) nel compito di contribuire a prevenire in prima persona tale forma di criminalità: e non sembra potersi dubitare che tale disegno si inserisca nel più generale mutamento di paradigma del ruolo dello Stato nella regolamentazione di fenomeni sociali complessi, quali quello dei corporate crimes[15].

Quindi la predisposizione del modello organizzativo rappresenta l’elemento centrale di quella cultura d’impresa totalmente nuova, caratterizzata dal fatto che la commissione di reati è stata assunta a livello di ulteriore rischio d’impresa, la cui prevenzione è stata affidata – in un’ottica di “co-regolamentazione statale-privata dei rischi” – allo stesso ente. In definitiva, i modelli organizzativi svolgono il ruolo di veri e propri “sistemi operativi”, che operano quali “sensori” dei rischi-reato, al fine di svolgere contemporaneamente sia un’efficace attività di monitoraggio e di segnalazione, sia una reale attività di prevenzione.

Il modello organizzativo, per risultare idoneo, deve stabilire, previo monitoraggio delle aree di attività soggette al rischio di commissione di reati, appositi paradigmi procedimentali per la formazione e l’attuazione delle decisioni dei vertici aziendali, per la gestione delle risorse finanziarie e per la trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza.

L’idoneità del modello organizzativo va misurata in relazione al fine di evitare la commissione di reati di un dato tipo e può essere definita come la sua adeguatezza alla specifica struttura ed alla concreta attività dell’ente, intesa sia nei rapporti interni sia nelle relazioni esterne, che non può non passare attraverso l’acquisita consapevolezza della possibile realizzazione di condotte illecite nello svolgimento dell’attività dell’ente, nel suo interesse ed a suo vantaggio.

È stato, ad esempio, ritenuto che non può considerarsi idoneo a prevenire i reati e ad escludere la responsabilità dell’ente un modello di organizzazione e gestione che non preveda strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell’attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti, quali la presenza di conti correnti riservati all’estero, l’utilizzazione di intermediari esteri, la periodicità dei pagamenti in relazione alle scadenze delle gare di appalto indette dalla società.

Nel caso in cui si realizzi la commissione di uno dei reati presupposto da parte degli “apicali”, il modello dimostratosi sostanzialmente inadeguato ad impedire la realizzazione della condotta illecita sarà giudicato, comunque, idoneo in presenza delle condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettere c) e d)[16], ossia nei casi in cui l’autore del reato abbia agito violando “fraudolentemente” il sistema dei controlli apprestato con il modello e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a ciò preposto. Idoneità che, a differenza dell’ipotesi di reato presupposto commesso da un sottoposto in presenza di un modello organizzativo adottato dall’ente, spetta a quest’ultimo dimostrare per effetto della prevista inversione dell’onere probatorio.

L’adozione e l’efficace attuazione del modello di verifica e controllo assume, inoltre, particolare rilievo in termini di riconoscimento dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di vigilanza nei confronti del delegato da parte del datore di lavoro delegante, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

Infatti, è previsto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 e dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro può indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale, nonchè elaborare procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Come più volte è stato detto, il Decreto ha correttamente offerto alle società, sia a quelle di persone sia a quelle di capitali, nonchè agli altri enti, forniti o privi di personalità giuridica, esclusi lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali e non economici nonchè quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, la facoltà di adottare un valido strumento organizzativo per la prevenzione dei reati rilevanti, previsti dallo stesso Decreto, e per l’esclusione della propria responsabilità amministrativa.

Questo strumento deve consistere nell’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati indicati dallo stesso Decreto.

L’efficacia della sua attuazione dipende da una verifica periodica e l’eventuale modifica del modello, da un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e dall’istituzione di un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento del modello e di curarne il suo aggiornamento.

Infatti, l’organismo di vigilanza è una struttura interna all’ente fornito di responsabilità giuridica, dotata di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità tali da garantire l’effettiva applicazione del modello organizzativo.

Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati all’organismo di vigilanza sono presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione.

L’organismo di vigilanza non costituisce una sovrapposizione rispetto agli organi di controllo previsti dai diversi sistemi di gestione, anzi imposta un “comportamento” dell’ente all’interno e all’esterno che si integra con gli scopi di una corretta gestione e di un efficiente apparato di controllo, attraverso la giusta previsione di un sistema di scambio incrociato di informazioni tra l’organo amministrativo, quello di controllo (collegio sindacale) e l’organismo di vigilanza.

Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere (“vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e curarne l’aggiornamento”), anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001.

Le conseguenze in caso di illecito penale tributario

Uno dei temi centrali emersi nell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti derivante dall’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 è rappresentato dalla misura della confisca, da cui deriva la possibilità di incidere in tempi relativamente brevi sul patrimonio degli enti grazie allo strumento del sequestro preventivo.

Occorre precisare, però, che il diritto penale tributario considera quali destinatari dei precetti penali esclusivamente le persone fisiche e contempla gli enti unicamente quali soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni amministrative.

Il Legislatore, infatti, ha optato per una responsabilità dell’ente collettivo nascente da un numerus clausus di illeciti penali ed il reato tributario non è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto[17].

L’ente collettivo non può quindi essere considerato nè soggetto attivo del reato tributario nè soggetto passivo della sanzione penale, perchè rimane fermo il principio della non imputabilità dell’ente. Allo stesso tempo, non può essere considerato soggetto attivo dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e soggetto passivo delle sanzioni ricollegate a detto illecito in quanto il reato tributario è estraneo al catalogo dei reati che l’ente deve organizzarsi per contrastare ed evitare e dalla cui commissione, per filosofia d’impresa o per colpa di organizzazione, può essere chiamato a rispondere.

La commissione di un illecito penale tributario riferibile a contribuenti/persone giuridiche comporta l’irrogazione, in capo all’ente, delle sanzioni amministrative che deriverebbero dalla condotta illecita, in deroga all’applicazione del principio di specialità, previsto dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 che prevede: “Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del Titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.”

La costruzione dell’illecito a carico dell’ente, nel caso di reati presupposto previsti dall’art. 10 della legge di ratifica della Convenzione di Palermo, implica quindi una duplice integrazione normativa: in primo luogo, attraverso la norma incriminatrice del nuovo titolo di reato previsto come presupposto dell’illecito, in secondo luogo, attraverso la norma che stabilisce quali sono gli elementi costituitivi dell’attributo di transnazionalità del reato[18].

Nel caso in cui sia contestato il reato associativo a carattere transnazionale, finalizzato alla commissione di delitti di emissione e/o utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti (ad es. secondo lo schema delle frodi carosello), non c’è dubbio che, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati di cui trattasi, vi sarà anche, a carico delle società appartenenti al sodalizio criminoso, una responsabilità amministrativa comportante l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 quote), nonchè delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 (per una durata non inferiore ad un anno).

Un secondo intervento legislativo di interesse è rappresentato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, con cui si è introdotto l’art. 416 c.p. tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001 (art. 24-ter), in virtù del quale potrebbe essere sostanzialmente addebitata alla persona giuridica la commissione di qualsiasi reato-fine (che solo sia qualificato come delitto doloso), superando la suddetta limitazione di responsabilità alle associazioni criminose aventi carattere transnazionale[19].

Il reato associativo non può quindi essere individuato in quello dei reati fine, talchè non sono sequestrabili beni della società nel caso in cui detti reati non siano rientranti nel catalogo di quelli presupposto ai fini della responsabilità degli enti.

Alla luce del contrasto dottrinale riguardante l’opportunità di introdurre i reati tributari nel catalogo dei reati-presupposto ex Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli arresti giurisprudenziali richiamati in merito all’applicazione della confisca per equivalente a carico degli enti, con particolare riferimento all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, è opinione diffusa e condivisa come sia oggi necessario un intervento del Legislatore.

In ultima analisi, assume particolare rilevanza l’avvenuta introduzione tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, ad opera della Legge n. 186/2014, dell’autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), che attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, in seguito a un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

I reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 rientrano nella categoria dei delitti presupposto dell’autoriciclaggio e, quindi, gli impieghi di somme rivenienti da risparmi fiscali fraudolenti molto probabilmente porteranno all’incriminazione per tale nuova fattispecie, a condizione però che, oltre all’eventuale impiego nell’attività economica o finanziaria della società stessa del risparmio di imposta conseguito illecitamente, ricorra anche il concreto ostacolo all’identificazione della loro provenienza, ad esempio depositando le somme evase su conti altrui. Il delitto di riciclaggio è, infatti, configurabile attraverso un “qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti o anche con un mero trasferimento di denaro di provenienza da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito[20] ovvero anche tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito[21].

Si deve, però, tenere presente che non è possibile estendere acriticamente gli arresti giurisprudenziali in materia di riciclaggio al nuovo reato di autoriciclaggio, in quanto la nuova fattispecie si distingue dal riciclaggio per il fatto che la punibilità è condizionata alla commissione di condotte poste in essere “in modo da ostacolare concretamente” l’accertamento della provenienza illecita dei proventi.

Unitamente all’introduzione del reato, il Legislatore – con l’art. 3 commi 4 e 5 della Legge n. 186/2014 – ha previsto che l’autoriciclaggio costituisca presupposto per l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria e delle connesse sanzioni interdittive e che sia annoverato tra i reati indicati all’art. 648-quater c.p., in relazione ai quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 ordinata la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

L’aggiornamento e l’integrazione degli attuali sistemi di controllo interni sulla base del recente intervento normativo promotore della cultura della compliance aziendale, rende maggiormente sofisticato il modello organizzativo del “sistema 231” e pronto alla gestione del rischio fiscale, tanto in relazione al verificarsi della fattispecie delittuosa di autoriciclaggio, quanto alla possibile futura inclusione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto. Infatti, la predisposizione e l’implementazione di un tax control framework può essere valutato come un ulteriore, significativo passo verso l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati tributari.


[1] L’espressione societas delinquere non potest non risale al diritto romano. Cfr. F. D’URSO, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-critiche a proposito di recenti riforme, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2000, n. 79, p. 511 ss.; G. Marinucci, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 445 ss.; 46 corso sup. Scuola PEF, Responsabilità amministrativa degli enti per illeciti da reato; G. Amarelli, ‘Crisi’ del diritto penale societario e prospettive di riforma: la responsabilità (penale?) delle persone giuridiche, in G. Amarelli – M. D’Alessandro – A. De Vita, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, a cura di A. De Vita, Napoli, 2002, p.161 ss.

[2] L’art. 27 Cost. al primo comma afferma che “la responsabilità penale è personale” e, al terzo comma, che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

[3] V. art. 11 Legge n. 300/2000 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza di certi principi e criteri direttivi”.

[4] P. Patrono, Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002.

[5] A. Falzea, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA. VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1982.

[6] G. Garuti, Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, CEDAM, Padova, 2002.

[7] L’art. 8 D.Lgs. n. 231/2001 sancisce, infatti, l’autonomia della responsabilità dell’ente collettivo anche nell’ipotesi in cui non sia individuato o non sia imputabile l’autore “materiale” del reato di cui è chiamato a rispondere l’ente medesimo. “1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

  1. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia

[8] D. La Marchesina, La responsabilità degli enti (Dlgs. 231/2001): fondamento giuridico e problematiche generali, su Diritto.it, 2013.

[9] S. Gennai– A. Traversi, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2001.

[10] Art. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs. 231/2001: “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”

[11] Cfr. A. Mereu, La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Ind. Pen., 2006.

 

[12] Art. 5, comma 1, lett. b) del Dlgs. 231/2001: “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

[13] Cfr. A. Fiorella – G. Lancellotti La responsabilità dell’impresa per i fatti da reato, Torino, 2004.

[14] F. Giunta, Il reato come rischio d’impresa e colpevolezza dell’ente collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, 2/2009, Società e modello 231: ma che colpa abbiamo noi?.

[15] F. Centonze, Il problema dell’importazione dei «compliance programs» nell’ordinamento italiano, in Analisi giuridica dell’economia, 2/2009.

[16] Art. 6, comma 1, lett. c) e d) del Dlgs. 231/2001: “c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.

 

[17] Cfr. R. Alagna, I reati tributari e il regime della responsabilità da reato degli enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012;  C. Santoriello, Sull’opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali, in Resp. amm. soc. n. 2/2013.

[18] F. Marenghi, La responsabilità delle persone giuridiche nel crimine organizzato transnazionale, in Criminalità organizzata e sistema penale italiano, 2007; R. Del Vecchio, La ratifica in Italia della Convenzione ONU di Palermo: aspetti problematici delle nuove forme di responsabilità delle persone giuridiche nel crimine organizzato transnazionale, 2009 .

[19] Cfr. Cass., Sez. III, 2 maggio 2013, n. 24851.

[20] Cass., Sez. VI pen., 11 aprile 2014, n. 16153; Id., Sez. II pen., 22ottobre 2014, n. 43881.

[21] Cass., Sez. II pen., 21 agosto 2012, n. 32936.

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