Relata di notifica (Correttivo Riforma Cartabia): modello relate e nuove modalità di notificazione degli atti giudiziari

Prima di consultare un modello fac simile per la redazione della relata di notifica, completa di tutti i requisiti previsti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149 (c.d. Riforma Cartabia) e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. Correttivo della Riforma Cartabia), ecco un approfondimento sulle novità più importanti introdotte dalla riforma nell’ambito delle procedure di notificazione degli atti giudiziari.

L’introduzione del principio “pec first”

La prima novità fondamentale è che, con la Riforma Cartabia, la PEC è diventata – a tutti gli effetti – il principale strumento di notificazione degli atti giudiziari.

Consiglio: Se vuoi approfondire le novità introdotte con la riforma Cartabia e avere la certezza che la tua relata di notifica contenga tutti i requisiti richiesti, ti suggerisco di consultare:

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
riferimento normativo puntuale,
commento operativo,
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Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
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precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
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separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 137 c.p.c., gli Avvocati avranno infatti l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82/2005, potendo utilizzare la notificazione tramite UNEP solo in via eventuale e residuale.

In nome del principio “pec first”, ai sensi del nuovo art. 136 c.p.c., è stata anche abolita in via definitiva la possibilità di trasmissione dei biglietti di cancelleria a mezzo fax (sul punto, si segnala che a tale disposizione non è tuttavia seguita la modifica dell’art. 125 c.p.c. che, a tutt’oggi, prevede ancora l’obbligo per il difensore di dichiarare il numero di fax sul quale intende ricevere le comunicazioni di cancelleria).

La nuova procedura di compiuta giacenza della PEC e i nuovi orari di notifica consentiti

Il legislatore ha altresì introdotto una particolare procedura di compiuta giacenza della PEC per disciplinare tutti quei casi in cui la notificazione non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario (ad esempio, per indirizzo disattivato o casella PEC piena).

A tal riguardo, il nuovo art. 3 ter della Legge n. 53 del 1994, prevede espressamente che:

“quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento”.

La nuova procedura consentirà pertanto di superare il problema, piuttosto ricorrente, del mancato perfezionamento della notificazione per cause imputabili al destinatario.

Sono stati inoltre aggiunti due nuovi commi all’art. 147 c.p.c., i quali prevedono che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari, con perfezionamento della notifica in momenti diversi per il notificante e per il destinatario.

La disposizione riformata prevede infatti che:

“Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.”

Quando può essere eseguita la notifica via UNEP

Come anticipato, con la nuova Riforma Cartabia, applicabile a tutti i procedimenti introdotti a partire dal 28 febbraio 2023, ed il successivo Correttivo, in vigore a partire dal 26 novembre 2024, gli avvocati dovranno quindi sempre tentare la notificazione personalmente via PEC, con le modalità previste dalla Legge n.53 del 1994.

L’indirizzo di Posta Elettronica Certifica del destinatario della notifica potrà essere:

  • estratto dai pubblici elenchi (ReGIndE, Registro Imprese, INIPEC, Registro PPAA, IPA nei casi previsti, ANPR, INAD…);
  • un domicilio digitale speciale eletto ai sensi del citato art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD (presumibilmente riservata alle sole notifiche eseguite dal cancelliere o dall’UNEP, stante l’espresso riferimento di cui agli artt. 136 e 149-bis c.p.c., e non dall’avvocato, visto il mancato riferimento nell’art. 3-ter L. 53/94).

In quali casi l’avvocato potrà rivolgersi all’UNEP per la notificazione di un atto giudiziario?

La notifica via UNEP potrà essere richiesta solo in via residuale in due casi specifici e, precisamente, laddove:

  1. il destinatario della notifica non abbia l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC da censire all’interno di uno dei pubblici registri previsti dalla normativa di riferimento;
  2. la notificazione non sia andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario della notificazione stessa (si pensi, ad esempio, al caso in cui il provider PEC del destinatario o del mittente registri disservizi o malfunzionamenti che rendano impossibile la notificazione stessa).

In questi casi, l’avvocato potrà rivolgersi all’Ufficiale Giudiziario per richiedere la notifica degli atti giudiziari, previo rilascio di un’apposita dichiarazione nella quale venga attestato che non è stato possibile eseguire la notificazione via pec o che la stessa non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Di tale dichiarazione dovrà darsi atto nella relazione di notificazione.

In conclusione, la notifica in proprio via PEC diverrà dunque a tutti gli effetti obbligatoria in tutti i casi in cui il destinatario sia titolare di un indirizzo PEC censito in un pubblico registro, non potendo essere più rimessa alla discrezione del Difensore la scelta tra notificazione via UNEP oppure in proprio via PEC.

La notifica via pec degli atti di competenza dell’Ufficiale Giudiziario (le novità del Correttivo Cartabia)

Per completezza, si segnala che il nuovo art 149 bis c.p.c. ha inoltre introdotto l’obbligo – ove concretamente possibile – delle notificazioni via PEC anche per l’Ufficiale Giudiziario che si accinga a notificare un atto di esclusiva competenza del proprio Ufficio, quali, ad esempio, un pignoramento immobiliare o altra comunicazione a soggetto dotato obbligatoriamente di indirizzo PEC.

In base al nuovo testo di detto articolo, l’ufficiale giudiziario dovrà eseguire le notificazioni a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale “la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso di notifiche richieste all’ufficiale giudiziario, il Correttivo ha altresì esplicitato il principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione.

In particolare, è stato inserito il seguente capoverso nell’art. 149-bis c.p.c.: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato”.

Con la modifica degli artt. 136 c.p.c., 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94, il Correttivo ha inoltre stabilito che, salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione o notifica a mezzo PEC non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa deve essere eseguita con le altre modalità previste dalla legge e precisamente:

  • nel caso del cancelliere, tramite UNEP;
  • nel caso dell’UNEP, in modalità cartacea nelle modalità consuete;
  • nel caso dell’avvocato, a mezzo ufficiale giudiziario – con espressa dichiarazione che il destinatario non dispone di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o che la notificazione a mezzo PEC non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario specificamente indicata – oppure in proprio a mezzo posta, senza necessità di dichiarazione alcuna perché prevista espressamente “all’ufficiale giudiziario” e quindi solo per il caso precedente.

Laddove la notifica non possa essere eseguita o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, il notificante dovrà procedere con l’inserimento dell’atto nell’area web notifiche del PST (il Portale dei Servizi Telematici gestito dal Ministero della giustizia), unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. Al riguardo, la notifica si considererà eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli abbia avuto accesso all’area riservata.

Come deve essere redatta la relata di notifica a mezzo pec?

Per procedere alla notifica telematica, la relata di notifica deve essere redatta su documento informatico separato in conformità a quanto previsto dall’art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53. La relata dovrà inoltre essere sottoscritta con firma digitale.

Ai fini della validità della notifica a mezzo pec dell’atto di citazione, dovranno pertanto essere inseriti nel messaggio di posta elettronica certificata:

  • l’atto di citazione in formato pdf nativo, sottoscritto digitalmente
  • la procura alle liti, sottoscritta digitalmente
  • la relata di notifica a mezzo pec, anch’essa sottoscritta digitalmente

Vuoi scaricare il modello fac simile della relata di notifica a mezzo pec Cartabia in pdf? Clicca sul bottone qui sotto.

Relata di notifica a mezzo Pec Riforma Cartabia – Download modello Pdf

Modello relata di notifica a mezzo Pec (ex art. 3 bis Legge n. 53/1994)

Il sottoscritto Avv. __, (Cod. Fisc.: __), iscritto all’Ordine degli Avvocati di __, in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. mod., quale difensore di __ (Cod Fisc.: __), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c.

Notifica

unitamente alla presente relazione l’allegato atto di citazione __.pdf (descrizione dell’atto) digitalmente sottoscritto, nonché procura alle liti a lui rilasciata dal Sig. __ originariamente su foglio separato del quale ha estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a

  • __ (nome/denominazione destinatario), residente/con sede in __, alla via __ n. __, trasmettendolo all’indirizzo di posta elettronica certificata __ @ __ estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

__, li __ (Luogo e data)

Avv. __ (firma digitale dell’avvocato)

Modello relata di notifica con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. (in vigore dal 28.02.2023 ex d.lgs 149/2022 – L. 197/2022 e D.L. 198/2022)

Come sopra accennato, se il destinatario non è titolare di pec, non sia stato possibile eseguire la notifica a mezzo pec o la notifica a mezzo pec ha avuto esito negativo, l’avvocato potrà rivolgersi all’UNEP per la notifica dell’atto di citazione, allegando la seguente dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c..

Vuoi scaricare il modello fac simile della relata di notifica con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. Cartabia in pdf? Clicca sul bottone qui sotto.

Relata di notifica a mezzo con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. Riforma Cartabia – Download modello Pdf

Il sottoscritto Avv. ___, quale procuratore e difensore di ____________, chiede all’Ufficio Unico Notifiche Civili presso la Corte di Appello di ___, di procedere alla notifica dell’atto suesteso ed a tal fine dichiara che (indicare, tra i seguenti suggerimenti, le dichiarazioni più appropriate al caso specifico):

  • la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.02.2023;
  • il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
  • non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
  • non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dell’art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito

__, li __ (Luogo e data)

Avv. __ (sottoscrizione avvocato)

*** *** ***

Ufficio giudiziario di __ – U.N.E.P.

Relata di notifica

Io sottoscritto funzionario dell’U.N.E.P. di ___, ad istanza dell’Avv. ___, quale difensore di ___ e vista la dichiarazione del medesimo ai sensi dell’art. 137, co. 7, c.p.c., ho notificato copia del suesteso atto al Sig. ___, presso la sua residenza in ___, Via ___,

ivi consegnandone copia a mano di ___

Attenzione: i suggerimenti e i modelli di atti giudiziari e di relate di notifica, anche a mezzo Pec, contenuti in questo sito non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti della redazione e dell’autore

1 COMMENTO

  1. Buonasera, dovrei eseguire una notifica di un’ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di RE, a conclusione di un procedimento civile, a una persona fisica non munita di pec.
    Sono stata autorizzata dall’Ordine Avv. di appartenenza alle notifiche in proprio.
    Dovrei attestare la conformità dell’ordinanza all’originale e predisporre la relata per la notifica dell’ordinanza e del precetto.
    Avrei bisogno di questi due modelli, con i riferimenti legislativi.
    Avete già elaborato qualcosa sul punto? Grazie mille

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